L’uniforme militare è una realtà giuridica minuziosamente “normata” … vale a dire completamente immersa nel diritto. Non è solo un capo di vestiario che ci protegge dagli agenti atmosferici (chiara emanazione del diritto alla salute di derivazione costituzionale) o che ci consente di mimetizzarci per sfuggire alla vista del nemico … ma rappresenta molto, molto di più! Infatti, conferendo forma all’identità militare di chi la indossa, tratteggia una chiara linea di confine, un limite giuridicamente rilevante ed invalicabile tra mondo militare e mondo civile: è attraverso l’uniforme, infatti, che si manifesta il “potere” militare … si comunica cioè il “ruolo” e la posizione gerarchica ricoperta, con i discendenti diritti e doveri. Ecco perché, oltre ad essere meticolosamente disciplinata dai regolamenti militari, viene tutelata sia dal diritto penale che da quello disciplinare. In tale contesto, senza alcuna pretesa di completezza, sappiate che dal punto di vista penale l’uniforme viene tutelata:

  • dall’articolo 498 [1] del codice penale (comune), titolato “usurpazione di titoli e onori”, quando tale usurpazione è esclusivamente “esteriore” e non comporta, quindi, anche l’usurpazione di pubbliche funzioni (articolo 347 [2] del codice penale);
  • dall’articolo 221 del codice penale militare di pace, titolato “usurpazione di decorazioni o distintivi militari”, che sanziona con la reclusione fino a 6 mesi il militare che “porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialità, brevetti militari”.

È però nella normativa disciplinare che l’importanza dell’uniforme militare emerge in tutta la sua interezza. Infatti, a prescindere dal fatto che, ai sensi dell’articolo 1350 [3] del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM), essa rappresenti uno dei presupposti di applicazione delle disposizioni in materia di disciplina militare (per approfondire leggi qui!), l’uniforme viene presa in considerazione, tra l’altro:

  • dall’articolo 1351 COM che dispone che “ Durante l’espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l’uso dell’uniforme, salvo diverse disposizioni. 2. L’uso dell’abito civile è consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi. 3. Nelle ore di libera uscita è consentito l’uso dell’abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze: a) delle accademie militari, durante il primo anno di corso; b) delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo; c) delle scuole militari; d) dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni; e) operative e di addestramento fuori sede”;
  • dall’articolo 720 del D.P.R. n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (cosiddetto TUOM) che statuisce che “ L’uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni e incarichi. 2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell’uniforme militare, sono il simbolo comune dell’appartenenza alle Forze armate. 3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l’uso dell’uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, e i casi in cui è obbligatorio indossarla. 4. Il militare deve avere cura particolare dell’uniforme e indossarla con decoro. 5. L’uso dell’uniforme è vietato al militare: a) quando è sospeso dall’impiego, dal servizio o dalle funzioni del grado; b) nello svolgimento delle attività private e pubbliche consentite” (Per uno specifico approfondimento sull’uso dell’uniforme leggi qui!);
  • dall’articolo 746 del TUOM che, nel disciplinare l’uso dell’abito civile, stabilisce inoltre che “[…] il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell’uniforme […]”;
  • dall’articolo 751 del TUOM dove, nell’elenco i comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore (per approfondire leggi qui!), ritroviamo proprio l’“inosservanza ripetuta delle norme attinenti all’aspetto esteriore o al corretto uso dell’uniforme [… e la …] trasgressione al divieto dell’uso dell’uniforme nelle circostanze previste dal regolamento”.

Penso di avervi detto abbastanza … ad maiora!

TCGC

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[1]:art. 498 c.p. – Usurpazione di titoli e onori:“Chiunque […] abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall’art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

[2]:art. 347 c.p. – Usurpazione di pubbliche funzioni:“Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza”.

[3]: art. 1350, secondo comma, del Codice dell’ordinamento militare:“[…] 2. Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attività di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano l’uniforme; d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali […]”.