La domanda che mi è stata fatta è semplice e diretta: posso avere una relazione con una collega (o un collega) militare?
La risposta è sì. Nel nostro ordinamento non esiste alcun divieto generale che impedisca relazioni sentimentali tra colleghi di lavoro, nemmeno all’interno delle Forze Armate. Il principio di base è quello della libertà personale, a condizione però che il rapporto non comprometta il buon andamento del servizio, né incida negativamente sull’efficienza,la disciplina e la tenuta dell’Unità. Disciplina e ordine interno, rispetto dell’autorità e obbedienza sono infatti valori fondamentali e irrinunciabili per qualsiasi organizzazione militare che devono quindi essere tutelati con particolare attenzione.
In questo contesto, un ruolo centrale è affidato:
- a ogni superiore gerarchico, che ha il dovere di mantenere “salda la disciplina dei militari dipendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell’unità”, curando anche il benessere del personale e favorendone lo sviluppo (art. 725 del D.P.R. n. 90/2010 – Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, cosiddetto TUOM);
- al Comandante di corpo che, oltre ai doveri comuni a tutti i superiori, è “direttamente responsabile della disciplina, dell’organizzazione, dell’impiego, dell’addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa” (art. 726 del TUOM).
Il Comandante di corpo, al pari di qualsiasi datore di lavoro, ha inoltre l’obbligo giuridico di garantire un ambiente di lavoro sano, rispettoso e imparziale. L’articolo 2087 del codice civile gli impone infatti di tutelare la dignità e la salute del personale, prevenendo situazioni di squilibrio o conflitto.
Per questa ragione, ogni relazione sentimentale in ambito militare richiede trasparenza e buona fede nei confronti della catena gerarchica e, in particolare, del Comandante di corpo.
Questo non significa “pubblicizzare” la propria vita privata, ma informare — con il dovuto riserbo — i propri superiori gerarchici in modo che possano adottare, se necessario, misure idonee a prevenire conflitti di interesse o situazioni critiche, come ad esempio:
- il reimpiego di uno dei due partner in un diverso reparto o incarico, per evitare rapporti di diretta dipendenza gerarchica;
- l’astensione del partner in posizione di comando da valutazioni o decisioni che riguardino l’altro;
- altri provvedimenti volti a tutelare l’imparzialità e la serenità dell’ambiente di lavoro.
Tali interventi devono sempre essere proporzionati e, quindi, calibrati e rispettosi della privacy: non sono difatti ammissibili divieti generici, né indebite ingerenze nella sfera sentimentale, salvo che non vi sia un apprezzabile rischio (anche solo potenziale) per l’organizzazione militare.
Una relazione sentimentale può infatti assumere rilievo giuridico e diventare quindi un “problema” — con possibili conseguenze disciplinari, amministrative o persino penali — solo quando viola i principi di correttezza e buona fede. Ciò accade, ad esempio, se il rapporto:
- determina favoritismi o penalizzazioni;
- compromette, anche solo potenzialmente, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa;
- sfocia in comportamenti molesti o lesivi della dignità altrui.
Particolare attenzione va infine riservata a due fenomeni spesso connessi al deteriorarsi di rapporti sentimentali: il mobbing (per approfondire leggi qui!) e le molestie sessuali (per approfondire leggi qui!). Si tratta di comportamenti “devianti” del tutto incompatibili con l’appartenenza alla compagine militare, che possono comportare conseguenze gravi: dai procedimenti disciplinari al trasferimento per “incompatibilità ambientale”, fino a sanzioni penali nei casi più seri.
Non mi sembra ci sia molto altro da dire, ad maiora!
TCGC con il supporto dell’intelligenza artificiale
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com