Solo uno spunto nel caso in cui siate appena stati trasferiti d’autorità … l’articolo 17 della legge n. 266 del 1999 stabilisce che “il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [1], ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina”. Ovviamente, la cosa vale esclusivamente nel caso in cui vi sia stato un trasferimento d’autorità in ambito nazionale e non, come accade sempre più spesso, nel caso in cui ad esempio il coniuge sia stato chiamato a prestare servizio all’estero (ipotesi che prevede peraltro una specifica forma di aspettativa – per approfondire leggi qui!)
Tutto qui … è sicuramente una carta in più da potersi giocare in caso di bisogno, fermo restando che “qui iure suo utitur, neminem laedit” (chi esercita un proprio diritto, non lede alcuno)!
TCGC
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[1]: l’articolo 1, comma 2, del D.Lgsl. n. 29 del 1993, poi abrogato, prevedeva che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. Oggi la materia è comunque regolata dall’articolo 1 del D.Lgsl. n. 165 del 2001.