IL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE (COM) E IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE (TUOM)

Con la legge 28 novembre 2005, n. 246 titolata “semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” è stata conferita al Governo una delega ad adottare decreti legislativi che:

  • individuino le disposizioni legislative, anteriori al 1970, di cui è indispensabile la permanenza in vigore;
  • provvedano alla semplificazione, all’armonizzazione e al riassetto della materia che ne è oggetto,

senza cambiarne i contenuti. Mi spiego meglio, sono state abrogate norme obsolete, riorganizzate e armonizzate quelle vigenti, ma non è stata cambiata l’anima del diritto militare esistente: ciò che era è rimasto, cambiando solo forma e senza cioè perdere l’antica fisionomia. Anche le parole usate nelle vecchie leggi o regolamenti sono state sostanzialmente riprodotte nel COM o nel TUOM esattamente per come erano.

Tornando al nostro discorso, sulla base di tale delega, il 15 marzo 2010 sono stati emanati il:

  • Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM), testo legislativo con forza di legge (che ha cioè la stessa “forza” delle comuni leggi del Parlamento) che è stato emanato dal Governo su specifica delega del Parlamento (la citata legge n. 246 del 2005 appunto). Tale codice di compone di 9 libri [1] e regola sostanzialmente l’organizzazione e il funzionamento delle Forze Armate e della Difesa;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(cosiddetto TUOM), ovverosia il relativo regolamento attuativo, anch’esso organizzato in 9 libri [2].

Come è facile intuire, il COM e il TUOM rappresentano una svolta epocale per il diritto militare perché per la prima volta sono state organizzate, semplificate e armonizzate in due testi normativi coordinati (quasi) tutte le disposizioni in materia che prima erano sparse in una miriade di leggi, leggine, regolamenti o decreti. Ovviamente non ci troverete le disposizioni penali militari (che continuano ad essere contenute nel codice penale militare di pace CPMP o di guerra CPMG) ed alcune norme collegate, ma potete esser sicuri che (quasi) tutto quello che vi serve per inquadrare un qualsiasi problema di diritto militare lo troverete nel COM, nel TUOM o in entrambi. La grandezza dell’opera che è stata fatta, con tutti i problemi che possono permanere e che rendono infatti periodicamente necessari dei “correttivi”, la dimostrano i numeri: pensate che lo snellimento normativo ha portato le circa 1600 leggi e regolamenti esistenti sino al 2010 a confluire in un solo testo normativo con forza di legge (il COM) e in un unico testo regolamentare (il TUOM appunto): il rapporto è quindi di 1600 a 2, è stato proprio fatto un bel lavoro! Spesso navigando in internet ci si imbatte in citazioni di leggi o regolamenti; ebbene, come facciamo a capire se tali leggi o regolamenti sono ancora vigenti oppure se sono stati abrogati dal COM o dal TUOM? Detto in parole più semplici, come faccio a capire se il post che sto leggendo nel mio blog preferito è aggiornato oppure no? Posso andare al lavoro a reclamare un diritto senza esserne sicuro al 100%? Credo proprio di no … al momento però non esiste un metodo infallibile: solo lo studio ci può venire incontro. Per prima cosa si deve quindi studiare il problema e cercare di capire come una determinata materia è oggi regolata dal COM o dal TUOM … in secondo luogo potrebbero esserci d’aiuto due articoli del COM che elencano le norme abrogate in modo espresso perché le relative disposizioni sono state assorbite dal COM (o dal TUOM) oppure solo perché non è stato ritenuto indispensabile o necessario mantenerle più in vigore. Mi sto riferendo all’articolo:

  • 2268 del COM “abrogazione espressa di norme primarie” (cioè di norme aventi forza di legge) che elenca in ordine cronologico di emanazione oltre un migliaio di leggi che sono state abrogate;
  • 2269 del COM “abrogazione espressa di norme secondarie” (cioè di norme regolamentari) che invece elenca in ordine cronologico di emanazione diverse centinaia di regolamenti che sono stati abrogati.

Facciamo un esempio su qualcosa che tutti più o meno conoscono: il diritto disciplinare. In passato la norma di riferimento era la legge n. 382 del 1978 “Norme di principio sulla disciplina militare” che è stato abrogato in modo espresso dall’articolo 2268 del COM (al n. 744) citato poco sopra. Prendiamo ad esempio l’articolo 5 di tale legge che regolava, tra l’altro, l’applicazione del regolamento di disciplina militare e così recitava: “[…] il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. svolgono attività di servizio;
  2. sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
  3. indossano l’uniforme;
  4. si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere comunque tenuti all’osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge”.

Ebbene la legge è stata abrogata ma i sui contenuti sono confluiti nell’attuale articolo 1350 COM che, ai commi 2 e 3, riproduce la materia in modo pressappoco identico: “[…] 2. le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. a) svolgono attività di servizio;
  2. b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
  3. c) indossano l’uniforme;
  4. d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.
  5. Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni”.

Come appare evidente, la norma ha solo cambiato forma ma è sostanzialmente la stessa. Ciò significa che basta sfogliare un poco il Codice, approfondire quello che ci serve e vedrete che tutto apparrà molto più semplice. Buona lettura!

TCGC

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[1]: I libro – organizzazione e funzioni; II libro – beni; III libro – amministrazione e contabilità; IV libro – personale militare; V libro – personale civile e ausiliario delle F.A.; VI libro – trattamento economico, assistenza e benessere; VII libro – trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio; VIII libro – servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale e IX libro – disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

[2]: sostanzialmente corrispondenti a quelli del COM ad eccezione del VI libro. Infatti il I libro tratta dell’organizzazione e funzioni; il II libro dei beni; il III libro dell’amministrazione e contabilità; il IV libro del personale militare; il V libro del personale civile e ausiliario delle F.A.; il VI libro invece, diversamente dal COM, dei procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali; il VII libro disciplina infine il trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio; l’VIII libro il servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale e il IX libro le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.