I TESTAMENTI ORDINARI

Il codice civile disciplina tre tipologie di testamento ordinario: il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto. Li definiamo “ordinari” per distinguerli da quelle forme speciali (e semplificate) di testamento alle quali il codice civile di consente di ricorrere quando ci si trovi in presenza di circostanze che impediscano o rendano estremamente difficoltoso il rispetto delle le forme “ordinarie”, ovvero:

Vediamo ora in estrema sintesi quali sono …

TESTAMENTO OLOGRAFO (art. 602 c.c.): “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento ”.

Il testamento olografo è certamente la forma di testamento più semplice e diffusa perché è il testatore che lo redige personalmente sotto forma di una scrittura privata. Tre sono i requisiti fondamentali di un testamento olografo, ovvero che tale testamento sia:

  1. scritto interamente di pugno dal testatore. Il termine “olografo” viene dal greco e significa appunto “scrivere tutto intero”;
  2. datato con indicazione del giorno, mese e anno (o di un giorno preciso come ad esempio ferragosto 2019 o natale 2018);
  3. sottoscritto, con indicazione del nome e del cognome del testatore oppure, qualora non contenga il nome e il cognome del testatore, sia tale da designarlo/individuarlo con certezza.

Ai sensi dell’art. 606 del codice civile, il testamento olografo “è nullo solo quando manca l’autografia o la sottoscrizione”, mentre per “ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato” da chi vi abbia interesse.

TESTAMENTO PUBBLICO (art. 603 c.c.): “Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio […]”.

La differenza principale dal testamento olografo è che questo tipo di testamento non è una scrittura privata, bensì un atto pubblico che come ogni altro atto pubblico fa piena prova sino a querela di falso. I requisiti del testamento pubblico sono i seguenti:

  1. dichiarazione fatta dal testatore al notaio alla presenza di due testimoni;
  2. redazione della volontà del testatore fatta per iscritto dal notaio;
  3. lettura del testamento fatta dal notaio al testatore, alla presenza dei due testimoni;
  4. indicazione del luogo e della data del ricevimento e dell’ora della sottoscrizione;
  5. sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio.

TESTAMENTO SEGRETO (art. 604 c.c.): “il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato […]”. Prevede poi alcune formalità precise (art. 605 c.c.): “La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. […] Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio”.

Questa è la terza e ultima forma di testamento ordinario presa in considerazione dal codice civile che assomma, da un lato, la segretezza dei contenuti come nel testamento olografo e, dall’altro, quello della certezza che questo non venga modificato, alterato o distrutto da terze persone come avviene nel testamento pubblico, proprio in virtù dell’intervento del notaio.

Una precisazione finale è d’obbligo: avvocatomilitare.com persegue finalità meramente divulgative e, conseguentemente, l’approccio seguito è necessariamente molto sintetico, non tale cioè da garantire una completa disamina dell’argomento. Ecco perché mi permetto di darvi un consiglio: prendete in considerazione l’idea di sentire un notaio, non abbiate paura di informarvi e di approfondire bene la vostra situazione soprattutto se si parla di eredità … evitate cioè di commettere errori che potrebbero costarvi caro. Parafrasando una frase ricorrente su avvocatomilitare.com … se pensate che rivolgersi a un professionista del genere costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro provare a fare tutto da soli … pensateci sopra!

TCGC

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LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

La successione legittima è la successione che avviene quando il soggetto defunto (c.d. de cuius) non ha lasciato testamento e, per tanto, è la legge a regolare interamente il fenomeno successorio (art. 457 c.c.). Senza alcuna pretesa di completezza, possiamo quindi dire che il presupposto fondamentale della successione legittima è la mancanza del testamento (per la trattazione della successione testamentaria si rimanda allo specifico post sull’argomento) oppure l’esistenza di un testamento parziale, nullo o annullato etc.

Chi ha diritto all’eredità in caso di mancanza di testamento? L’art. 565 del codice civile è molto chiaro sul punto: “nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite” dal codice stesso. Si intuisce subito che la regola base di questa tipologia di successione è che i parenti più “vicini” escludono quelli più “lontani”, ma il codice non lascia nulla al caso e, per tanto, vediamo cosa prevede per le principali ipotesi; vi invito comunque a dare una sbirciatina al codice civile, gli articoli di interesse sono l’art. 565 e seguenti. Seguendo l’ordine di trattazione dato dal codice alla materia, iniziamo con la successione dei parenti:

  • successione dei figli (art. 566 c.c.). Al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali. Supponiamo che i figli siano 4 allora ogni figlio avrà diritto al 25% dell’eredità (figura 1); se invece i figli sono soltanto 2, ognuno di loro avrà diritto alla metà (50%) e così via.
  • successione dei genitori (art. 568 c.c.). Se chi muore non lascia figli, fratelli o sorelle (o loro discendenti) l’eredità si devolve in parti uguali al padre e alla madre (50% ciascuno – figura 2) o, se il genitore superstite è solo uno, interamente a questi (100%).
  • successione dei fratelli e delle sorelle (art. 570 c.c.). Se il defunto non lascia figli, genitori o altri ascendenti (es. i nonni), ciascun fratello o sorella succederà in parti uguali. Supponiamo che chi muore lasci due fratelli e una sorella, in questo caso ognuno avrà diritto ad 1/3 dell’eredità (il 33% circa del totale – figura 3), se i fratelli e/o sorelle invece sono due, queste avranno diritto al 50% e così via.

Fino ad ora abbiamo ragionato senza considerare l’esistenza in vita del coniuge del defunto ed il fatto che questi possa concorrere con i relativi figli o parenti. Sempre seguendo l’ordine del codice civile, passeremo quindi a delineare gli aspetti essenziali delle ipotesi di successione statisticamente più frequenti ovvero quelle connesse alla successione del coniuge superstite:

  • successione del coniuge con un solo figlio del defunto (art. 581 c.c.). In tal caso al coniuge spetta la metà dell’eredità (50%) e l’altra metà al figlio (50% – figura 4);
  • successione del coniuge con un più figli del defunto (art. 581 c.c.). Tale ipotesi prevede che al coniuge spetti 1/3 dell’eredità (il 33% circa) ed i restanti 2/3 a tutti i figli (il 66% circa del totale – figura 5);
  • successione del coniuge con gli ascendenti, fratelli o sorelle del defunto (art. 582 c.c.). In questa eventualità, premesso che il defunto non lascia figli, al coniuge spettano i 2/3 dell’eredità (il 66% circa del totale) ed il restante 1/3 agli ascendenti, fratelli e/o sorelle (il 33% circa del totale – figura 6) con alcuni piccoli “temperamenti” il cui approfondimento esula però dal taglio dato al presente post;
  • successione del solo coniuge (art. 583 c.c.). In caso di assenza di figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle del defunto, tutta l’eredità di devolve al coniuge (100%).

La vigente normativa prevede una imposta sulle successioni ereditarie con aliquote che variano dal 4% per il coniuge e i parenti in linea retta (es. genitori e figli) al 6% per i partenti sino al 4° grado per arrivare all’8% per gli altri soggetti. Vi è comunque una franchigia che varia a seconda dell’erede ed è, ad esempio, di 1.000.000 euro per il coniuge e gli eredi in linea retta, che si eleva a 1.500.000 nel caso in cui l’erede sia portatore di handicap.

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IL TESTAMENTO SPECIALE PER I MILITARI

Il codice civile consente il ricorso a forme speciali di testamento quando ci si trovi in presenza di circostanze che impediscano o rendano estremamente difficoltoso il rispetto delle le forme previste per i testamenti ordinari, ovvero:

  • in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.);
  • allorquando ci si trovi a bordo di nave o di aeromobile (art. 611 e 616 c.c.);
  • per i militari e assimilati (art. 617 e 618 c.c.).

A prescindere dalla forma semplificata rispetto a quella prevista per i testamenti ordinari, caratteristica comune a questa particolare tipologia di testamenti è la perdita di efficacia dopo il terzo mese:

  • dalla cessazione della circostanza che ha reso impossibile il ricorso alle forme ordinarie;
  • in cui il testatore venga a trovarsi in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

Tanto premesso, ci dedicheremo alla forma di testamento che presenta elementi di maggiore interesse per il personale militare ovvero il testamento speciale riservato dal codice civile ai militari [1] e assimilati dato che, alla luce del sempre più intenso coinvolgimento delle Forze Armate in operazioni internazionali, ha ormai smesso di essere una astratta previsione legislativa ben potendo trovare pratica applicazione nella realtà. L’art. 617 del codice civile prevede che: “il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente [2], che ne ordina il deposito nell’archivio notarile [3] del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore”.

Ad un preliminare esame, emergono evidenti analogie con il testamento pubblico (che è stato preso in considerazione nel post sui testamenti ordinari). Infatti, in tale speciale forma di testamento:

  • l’ufficiale, il cappellano militare o l’ufficiale della Croce rossa prendono il posto del notaio;
  • permane la necessità della presenza di due testimoni.

Il successivo articolo 618 c.c. prevede che possano avvalersi di tale forma speciale di testamento: “soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni”. Conseguentemente, due sono le categorie di soggetti presi in considerazione dal codice ovvero quelli che:

  • si trovino in zona di operazioni belliche o che siano in stato di prigionia, presupponendo quindi l’esistenza di una deliberazione dello stato di guerra;
  • a prescindere da un formale stato di belligeranza, siano acquartierati o di presidio fuori dai confini nazionali ovvero si trovino in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni (quindi, indifferentemente dentro o fuori i confini nazionali) [4].

Come si è già avuto modo di evidenziare all’inizio del post, questo tipo di “testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie” (art. 618 c.c.), ovvero dopo tre mesi dal cessare delle particolari circostanze che hanno giustificato l’adozione di tale speciale forma testamentaria.

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[1]: tale speciale regime non è una novità del codice civile. Si tratta, infatti, di un istituto che ha origini antichissime che risalgono addirittura al diritto romano che già prevedeva deroghe riservate i militari al rispetto delle formalità e dei principi propri del diritto ereditario, in virtù del possesso dello status militare.

[2]: il Ministero competente deve oggi essere individuato nel Ministero della Difesa in cui sono confluiti, dopo la seconda guerra mondiale, i Ministeri della Guerra, della Marina e dell’Aeronautica che erano Ministeri esistenti al tempo dell’emanazione del codice civile che, ricordiamo, è avvenuta nel lontano 1942.

[3]: anche al fine dell’iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti che ha sede presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili in Roma.

[4]: tale categoria è stata disegnata dal legislatore in modo talmente “elastico” da consentirle di adattarsi pienamente alle più moderne forme di impiego (sia nazionale che internazionale) dello strumento militare e, quindi, a prescindere da una formale deliberazione dello stato di guerra ai sensi dell’art. 78 della Costituzione.