SEI APPENA STATO NOMINATO “UFFICIALE INQUIRENTE”? HAI IDEA IN COSA CONSISTA L’INCARICO CHE SEI APPENA STATO CHIAMATO A RICOPRIRE?

Sei appena stato nominato “Ufficiale inquirente” e non hai la minima idea di cosa significhi? Beh … si tratta di un incarico complesso che può però dare molte soddisfazioni, basta non perdersi d’animo ed approcciare la questione con serietà e buon senso … vedrete che andrete alla grande!

Ebbene, iniziamo col dire che l’Ufficiale inquirente è colui che svolge un’inchiesta, cioè un’istruttoria … detto altrimenti approfondisce i fatti, li esamina e li analizza. Ecco, quindi, che vi è stato chiesto sostanzialmente di fare chiarezza su una questione in modo da preparare il lavoro a chi dovrà poi prendere una decisione che, di solito (ma non sempre), coincide con l’Autorità militare che vi ha conferito l’incarico!

Esistono differenti tipi di inchiesta che perseguono differenti finalità e che, conseguentemente, attribuiscono all’Ufficiale inquirente diversi poteri e prerogative. In ogni modo, a prescindere dal tipo di inchiesta affidataci, il succo della questione non cambia di molto: il compito dell’Ufficiale inquirente rimane quello di istruire una questione, ricostruire i fatti e lumeggiare una situazione … ovverosia approfondire, analizzare, esaminare e andare in fondo al problema!

Per facilitarvi la comprensione, ho dedicato uno specifico post ad ognuna delle principali inchieste militari e, in particolare:

Nella speranza di esser riuscito ad offrirvi qualche elemento di informazione in più, non mi resta che augurarvi buon lavoro e … ad maiora!

TCGC

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L’INCHIESTA DI SICUREZZA MILITARE

L’inchiesta di sicurezza è quel tipo di inchiesta che viene condotta a seguito della “compromissione” [1] di una informazione classificata [2] (non quindi al verificarsi di una mera “violazione” delle norme poste a poste a tutela delle informazioni classificate [3]) e, cioè, allorquando tale informazione perviene a un soggetto non autorizzato, non in possesso di adeguato “nulla osta di sicurezza” (cosiddetto NOS [4] – per approfondire leggi qui!) oppure che non abbia la necessità di conoscerla. In tale eventualità, in analogia a quanto sostanzialmente avviene per le altre inchieste militari, vengono approfonditi i fatti in modo accertare il danno [5] verificatosi (tentando eventualmente di limitarlo!), adottare nell’immediatezza i provvedimenti che ne scongiurino il ripetersi ed individuare i possibili responsabili prevedendo anche, in considerazione dei possibili reati che possano essere stati commessi, l’intervento dell’Arma dei Carabinieri. Se mai entrerete a far parte dell’Organizzazione nazionale di sicurezza [6] verrete adeguatamente indottrinati sulle specifiche procedure da adottare per condurre un’inchiesta di sicurezza ma, fino ad allora, non potete far altro che accontentarvi dei contenuti di questo postad maiora!

TCGC

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[1]: la “compromissione di informazioni classificate” è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «la conseguenza negativa di violazione della sicurezza che deriva dalla conoscenza di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato da parte di persona non autorizzata ovvero non adeguatamente abilitata ai fini della sicurezza o che non abbia la necessità di conoscerle».

[2]: l’“informazione classificata” è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa, cui sia stata attribuita una delle classifiche di segretezza previste dall’art. 42, comma 3, della legge» n. 124 del 2007, ovverosia «segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato» (per approfondire leggi qui!).

[3]: si parla invece di “violazione” allorquando si verifica una mera violazione delle norme poste a tutela delle informazioni classificate. In tal senso, il D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) che definisce «“Violazione della sicurezza” [le] azioni od omissioni contrarie ad una disposizione in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, che potrebbero mettere a repentaglio o compromettere le informazioni stesse».

[4]: il “nulla osta di sicurezza” (NOS) è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «il provvedimento che legittima alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO coloro che hanno la necessità di conoscerle».

[5]: il danno ovviamente è quello alla sicurezza dello Stato che deriva dalla rivelazione non autorizzata dell’informazione classificata.

[6]: l’“Organizzazione nazionale di sicurezza” è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «il complesso di Organi, Uffici, unità amministrative, organizzative, produttive o di servizio della Pubblica amministrazione e di ogni altra persona giuridica, ente, associazione od operatore economico legittimati alla trattazione di informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, le cui finalità consistono nell’assicurare modalità di gestione e trattazione uniformi e sicure, nonché protezione ininterrotta alle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato».

COS’È IL NULLA OSTA DI SICUREZZA (C.D. NOS) E COME VIENE RILASCIATO?

Il nulla osta di sicurezza (cosiddetto NOS) è, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), quel provvedimento che “legittima alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO coloro che hanno la necessità di conoscerle [1] [2], a prescindere dal fatto che si tratti o meno di militari. Difatti, viene comunemente concesso ai civili e ciò indipendentemente dal fatto che questi siano, ad esempio, cittadini italiani o prestino servizio nella Pubblica amministrazione … basta solo che il soggetto da abilitare abbia raggiunto la maggiore età!

Compreso quindi che per la trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO e RISERVATISSIMO (per approfondire leggi qui!) è necessario che il soggetto abbia, al contempo:

  • un incarico da cui deriva la “necessità di conoscere” [3];
  • un adeguato nulla osta di sicurezza (NOS),

dedichiamo qualche parola in più al procedimento abilitativo. Ebbene, iniziamo col dire che il rilascio del NOS è il risultato di un articolato procedimento amministrativo che, al pari di ogni altro procedimento, viene regolato in linea generale dalla legge n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, nel dettaglio:

  • dalla legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”;
  • dal citato D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015).

Tale procedimento è finalizzato ad escludere che il NOS venga rilasciato ad un soggetto che “non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione ed ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto” (articolo 9 della legge n. 124 del 2007). Conseguentemente, ai sensi del citato D.P.C.M. n. 5/2015, per l’acquisizione degli elementi di informazione necessari al rilascio viene condotta una istruttoria finalizzata all’“acquisizione ed il vaglio di elementi, pertinenti e non eccedenti lo scopo, necessari ai fini della valutazione dell’affidabilità della persona[4] per la quale ci avvale:

  • degli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano servizi di pubblica utilità, nonché della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri che, in virtù della capillare presenza sul territorio, costituisce nella specifica attività il principale referente, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché delle Forze Armate, delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità”;
  • del “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale oppure, qualora si tratti di Paesi NATO o UE o con i quali sussistano in materia accordi bilaterali, l’autorità nazionale di sicurezza del Paese [, per quanto attiene specificamente all’] acquisizione di informazioni in sede estera sul conto di cittadini stranieri, cittadini con doppia cittadinanza o cittadini italiani che hanno soggiornato all’estero”.

Due cose prima di concludere:

  1. il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretezza SEGRETISSIMO e di dieci anni per le classifiche di segretezza SEGRETO e RISERVATISSIMO” (articolo 31 del citato D.P.C.M. n. 5/2015);
  2. gli atti del procedimento di rilascio del NOS sono normalmente sottratti all’accesso [5].

Ritengo di avervi dato elementi sufficienti per inquadrare in linea generale l’argomento … non mi resta che salutarvi, ad maiora!

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[1]: il nulla osta di sicurezza (NOS) è l’abilitazione prevista per le persone fisiche. Quando l’abilitazione però non si riferisce ad una persona fisica ma, ad esempio, ad una società, si parla invece di “nulla osta di sicurezza industriale” (c.d. NOSI) che, il D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) definisce come quel “provvedimento che abilita l’operatore economico alla trattazione e gestione di informazioni classificate e consente di partecipare a gare d’appalto o a procedure classificate finalizzate all’affidamento di contratti con classifica superiore a SEGRETO, anche qualificati, nonché, in caso di aggiudicazione, di eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza RISERVATISSIMO o superiore ovvero qualificati”.

[2]: l’art. 42 della legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, nello stabilire che “per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza” ci evidenzia che per quelle classificate RISERVATO non è richiesto il possesso di alcun NOS. In tal senso l’articolo 23 del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) che prevede espressamente che “il NOS è richiesto, per una determinata persona fisica, dal soggetto pubblico o privato abilitato che intende impiegarla in attività che comportano la trattazione di informazioni protette con classifica superiore a RISERVATO”.

[3]: nella letteratura specialistica si fa spesso riferimento al c.d. “need to know”, letteralmente la “necessità di conoscere” appunto!

[4]: art. 28 del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) – Modalità di acquisizione delle informazioni:

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 27 le informazioni sono acquisite, in funzione del luogo di residenza della persona per la quale è richiesto il rilascio del NOS:

a) dalla questura competente per territorio;

b) dal comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero dal Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito, competente per territorio;

c) dal comando provinciale della Guardia di finanza competente per territorio.

2. La questura, il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero il Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito o il comando provinciale della Guardia di finanza cui è rivolta la richiesta di informazioni, provvede a:

a) svolgere gli accertamenti sulla base delle notizie esistenti agli atti, o comunque disponibili;

b) effettuare le interrogazioni delle banche dati disponibili, acquisendo aggiornati elementi conoscitivi in relazione alle segnalazioni rilevate;

c) acquisire, in relazione alle persone oggetto dell’indagine conoscitiva che abbiano risieduto o domiciliato anche in altre località italiane per periodi superiori a 1 anno, le informazioni d’interesse presso le articolazioni competenti per territorio;

d) acquisire presso gli uffici giudiziari le informazioni d’interesse riferite a procedimenti definiti o in corso nonché presso le prefetture le notizie concernenti condotte depenalizzate, che abbiano comunque attinenza con la valutazione di affidabilità del soggetto da abilitare;

e) verificare l’eventuale sussistenza di fallimenti, pignoramenti ed altre situazioni patrimoniali pertinenti;

f) verificare l’esistenza di ulteriori notizie utili presso la questura o i corrispondenti comandi delle altre due Forze di polizia;

g) compilare un “Modello informativo”, riepilogativo degli elementi informativi acquisiti, conforme al modello approvato dall’UCSe.

3. Per l’acquisizione delle informazioni riferite ad un cittadino italiano:

a) residente all’estero, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), è interessata, in relazione all’ultima residenza avuta in Italia, la questura o il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero il Gruppo territoriale eventualmente istituito nel suo ambito, o il comando provinciale della Guardia di finanza, competente per territorio;

b) che non abbia mai risieduto in Italia, è competente la questura o il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma.

4. All’acquisizione delle informazioni presso i competenti organi di Paesi esteri, di organizzazioni internazionali e dell’Unione europea provvede l’UCSe anche per i procedimenti di rilascio dei NOS da parte dell’autorità delegata ai sensi dell’art. 24. L’UCSe assolve, inoltre, agli obblighi di collaborazione assunti, a condizione di reciprocità, in ambito internazionale e dell’Unione europea”.

[5]: in tal senso:

  • l’articolo 1048 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(cosiddetto TUOM) secondo il quale “i documenti sottratti all’accesso, […] per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti: […] d) concessione di “nulla osta” di segretezza: 50 anni in relazione alla segretezza dell’informazione come definita dalla Autorità nazionale per la sicurezza”;
  • l’articolo 79 del citato D.P.C.M. n. 5/2015 che prevede espressamente che “il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti di rilascio, proroga, diniego, sospensione limitazione o revoca delle abilitazioni di sicurezza è escluso nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nei casi di sottrazione all’accesso previsti dai regolamenti vigenti in materia e comunque ove sussistano motivi di tutela della riservatezza del modus operandi o degli interna corporis degli organismi di informazione per la sicurezza o di protezione delle fonti o di difesa della sicurezza nazionale o qualora si tratti di notizie acquisite dall’Autorità Giudiziaria o dalle Forze di polizia nell’ambito di attività di indagine”.

LE CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA

L’articolo 42 della legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, sancisce che:

  • le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali”;
  • le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato”.

Tanto premesso, l’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) n. 7 del 12 giugno 2009 “Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica”, dopo aver precisato che “classifiche assicurano la tutela amministrativa di informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica”, chiarisce che:

  • la classifica SEGRETISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi essenziali della Repubblica”;
  • la classifica SEGRETO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica”;
  • la classifica RISERVATISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica”;
  • la classifica RISERVATO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della Repubblica”.

Compreso quindi che le classifiche di segretezza vengono attribuite in relazione al livello di “sensibilità” delle informazioni, documenti, atti, attività o cose cui sono apposte, da valutarsi in relazione al “danno” agli interessi dello Stato che la relativa diffusione non autorizzata potrebbe comportare, sappiate che esse vengono automaticamente “declassificate” con il trascorrere del tempo. Infatti, l’articolo 42 della citata legge n. 124 del 2007 prevede proprio che “la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica”. Ovviamente – prosegue l’articolo 42 – “la declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri”.

Due chiarimenti prima di concludere:

  1. le “Informazioni non classificate controllate” (INCC) non sono informazioni classificate. Queste vengono difatti definite dal D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) come mere “informazioni non classificate che, in ragione della loro sensibilità, richiedono misure di protezione minime”;
  2. le classifiche di segretezza sono cosa differente dalle “qualifiche di sicurezza” che, sempre ai sensi del citato D.P.C.M. n. 5/2015, identificano solo “la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che, attribuita ad un’informazione, classificata e non, indica l’organizzazione internazionale o dell’Unione europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione”.

Ritengo di avervi dato elementi sufficienti per inquadrare in linea generale l’argomento … non mi resta che salutarvi, ad maiora!

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