ADDIO PRESIDENTE! IL RICORSO STRAORDINARIO CAMBIA CASA

Lo sapevi? Il Presidente della Repubblica non firma più i tuoi ricorsi straordinari. Sì, hai letto bene: dopo oltre cinquant’anni di onorato servizio – e dopo una tradizione che affondava addirittura nelle Costituzioni piemontesi dell’ottocento – il Presidente è stato gentilmente accompagnato alla porta. Al suo posto firma ora il Presidente del Consiglio di Stato, che fino a ieri si limitava a fornire il parere (vincolante, peraltro) e oggi si è preso anche la penna per il decreto finale.

A combinare il colpaccio è stato il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 – il famigerato “decreto PNRR” – che con l’art. 6 ha messo le mani sul D.P.R. 1199/1971 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. E perché nessuno potesse sperare in un ripensamento dell’ultim’ora in sede di conversione, il sigillo definitivo lo ha messo la legge 20 aprile 2026, n. 50: il decreto è stato convertito in legge senza ritocchi sostanziali sul punto, e la riforma è ormai diritto vivente. Risultato? Il Capo III del D.P.R. 1199/1971 non si chiama più “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” ma, semplicemente, “ricorso straordinario”. Punto. Niente più Capo dello Stato nel nome, niente più decreto presidenziale alla fine: si chiude tutto dentro Palazzo Spada con un bel decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere della Sezione consultiva.

E adesso arriva la parte divertente: non è cambiato praticamente niente. Davvero. Termini? Identici (sempre 120 giorni). Procedimento? Identico. Istruttoria del Ministero? Identica. Opposizione dei controinteressati e trasposizione al TAR? Identiche. Contributo unificato? Identico (650 euro, ahimè). Cambia il timbro finale, cambia la denominazione, ma la sostanza è quella di sempre (per approfondire leggi qui!). È un po’ come quando il bar sotto casa cambia insegna ma il barista, il caffè e i cornetti sono gli stessi: ti accorgi della novità solo guardando la facciata. Tant’è che il legislatore ha pure inserito una clausola di raccordo: ogni richiamo al “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” presente nella legislazione vigente si intende ora riferito al “ricorso straordinario” disciplinato dal Capo III del D.P.R. 1199/1971. Traduzione: nessuno deve correre a riscrivere mezzo ordinamento.

E allora perché tutto questo polverone? Perché il vero significato della riforma è simbolico ma potentissimo: è la consacrazione definitiva della “giurisdizionalizzazione” del rimedio. Già la legge 69/2009 aveva reso vincolante il parere del Consiglio di Stato, di fatto svuotando il ruolo del Quirinale e trasformando il ricorso straordinario in qualcosa di molto simile a un giudizio amministrativo travestito da rimedio giustiziale. Ora il legislatore ha tirato le conseguenze di quel percorso e ha tolto l’ultima foglia di fico: niente più passaggio politico-istituzionale, niente più decreto presidenziale. La decisione nasce nel Consiglio di Stato, vive nel Consiglio di Stato e muore nel Consiglio di Stato. Più giurisdizionale di così!

Morale: se sei un avvocato amministrativista, devi solo aggiornare i timbri e i fac-simile. Se sei un cittadino, per te non cambia nulla se non che il decreto finale avrà un’intestazione diversa. Se sei un costituzionalista nostalgico, versa pure una lacrima: è caduto un altro pezzo di quella tradizione regia-repubblicana che faceva del ricorso straordinario un istituto a metà strada tra la grazia sovrana e il giudizio. Oggi è – finalmente, dicono alcuni; purtroppo, dicono altri – un rimedio tecnico tra tecnici.

Però, a pensarci, il nome breve “ricorso straordinario” suona meglio. Diciamocelo!

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IL RICORSO STRAORDINARIO, COS’È? DIAMOCI ALCUNE COORDINATE OPERATIVE

Il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo che permette di impugnare un provvedimento della pubblica amministrazione ritenuto illegittimo, in alternativa al ricorso al TAR (per approfondire leggi qui!).

La decisione sul ricorso straordinario spetta oggi al Presidente del Consiglio di Stato (infatti non si chiama più “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, ma solo “ricorso straordinario” – per approfondire leggi qui!), che decide con proprio decreto sulla base del parere vincolante del Consiglio di Stato. Lo si sceglie tipicamente quando si vogliono guadagnare termini più ampi, contenere i costi e contare su un’unica istanza decisoria, rinunciando però al doppio grado di giudizio. La disciplina è racchiusa nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” … vediamo però solo gli snodi principali.

Termini: 120 giorni. Il termine perentorio per proporre il ricorso è di 120 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato. È esattamente il doppio dei 60 giorni previsti per il ricorso al TAR ed è proprio questo uno dei principali motivi pratici per cui, spesso, si sceglie la via straordinaria: quando i 60 giorni del rito giurisdizionale sono ormai decorsi, il ricorso straordinario rappresenta spesso l’ultima strada percorribile.

Procedimento. Il ricorso si propone all’amministrazione che ha emanato l’atto o al Ministro competente. L’organo che lo riceve lo trasmette al Ministero competente, che istruisce l’affare e lo inoltra al Consiglio di Stato per il parere. Il parere, vincolante a seguito della legge n. 69/2009, costituisce la base sostanziale della decisione, oggi formalizzata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato (infatti non si chiama più “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, ma solo “ricorso straordinario” – per approfondire leggi qui!).

Istruttoria del Ministero. Il Ministero competente è il dominus della fase istruttoria: raccoglie le controdeduzioni delle parti, valuta la documentazione prodotta, dispone – se necessario – l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non originariamente evocati e, completata l’attività, trasmette gli atti al Consiglio di Stato. È la fase in cui, nella pratica, si gioca buona parte dell’esito del ricorso, perché è qui che si consolida il quadro fattuale e documentale su cui poi si pronuncerà la Sezione consultiva.

Opposizione dei controinteressati e trasposizione al TAR. Il ricorso straordinario è governato dal principio di alternatività: il ricorrente sceglie la via straordinaria, ma i controinteressati possono opporsi a tale scelta. Entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso, possono proporre opposizione chiedendo la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale davanti al TAR. Una volta notificata l’opposizione, il ricorrente che intenda insistere deve riassumere la causa davanti al TAR competente entro 60 giorni. La ratio della regola è garantire ai controinteressati il pieno doppio grado di giudizio amministrativo, che la sede straordinaria – per sua natura monoistanza – non assicura.

Contributo unificato: 650 euro. Il contributo dovuto per la proposizione del ricorso straordinario è fissato in 650 euro. È una cifra che, in confronto al contributo del giudizio ordinario davanti al TAR, spesso risulta competitiva e contribuisce all’attrattività del rimedio.

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