ADEMPIMENTO DI UN DOVERE, USO LEGITTIMO DELLE ARMI E STATO DI NECESSITÀ (ARTT. 51, 53 E 54 C.P.)

Dopo aver compreso quanto prevede l’articolo 52 del codice penale in materia di “legittima difesa” (clicca qui per approfondire), ritengo necessario che diate una rapidissima sbirciata agli articoli 51, 53 e 54 del codice penale che trattano rispettivamente le cause di giustificazione dell’“esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”, dell’“uso legittimo delle armi” e dello “stato di necessità”. Sapere di cosa trattano questi articoli potrebbe infatti risultarvi molto utile quando, ad esempio, siete impiegati “sul campo” in operazioni di controllo del territorio a diretto contatto con personale civile. Ebbene, senza entrare nelle annose questioni interpretative di cui tali articoli sono portatori, mi basta che sappiate che, ai sensi dell’:

  • articolo 51 del codice penale, l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine”;
  • articolo 53 del codice penale, “[…] non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”. Per quanto attiene all’uso legittimo delle armi disciplinato dal codice penale militare di pace (articolo 41 c.p.m.p.) vi rimando a un breve post scritto sull’argomento (clicca qui);
  • articolo 54 del codice penale, “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”.

A parole sembra semplice, vero? Nella pratica però è estremamente complicato riuscire a bilanciare tutto … ci vuole molta esperienza, una buona dose di freddezza e tanto buon senso! Non mi resta che augurarvi un buon lavoro!

TCGC

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LA LEGITTIMA DIFESA (ART. 52 C.P.)

Affrontiamo ora il tema evergreen della legittima difesa che, insieme alle altre cause di giustificazione previste dal codice penale (“esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”, dell’“uso legittimo delle armi” e dello “stato di necessità” previste dagli articoli 51, 53 e 54 c.p. – per approfondire clicca qui), potrebbe risultarvi molto utile quando, ad esempio, siete impiegati “sul campo” in operazioni di controllo del territorio a diretto contatto con personale civile. Ebbene, secondo l’articolo 52 del codice penale “non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa […]”. Ciò significa sostanzialmente che quando stiamo subendo un’aggressione ingiusta, la nostra (necessaria) reazione non è punibile dal punto di vista penale (questo anche se commettiamo dei veri e propri reati come le percosse, le lesioni se non addirittura l’omicidio) se c’è stata proporzione tra offesa e difesa … facciamo un piccolo esempio: immaginate di essere a contatto con dei dimostranti che vi lanciano delle pietre … beh, è facile intuire che la mia difesa non sarà “legittima” se rispondo al lancio di pietre usando la mia arma in dotazione! A parole sembra semplice, ma nella pratica le cose non sono mai altrettanto chiare, vero? Gli antichi dicevano infatti che “vim vi repellere licet” (cioè che è lecito respingere la violenza con la violenza) ma nella pratica è diventato oggi molto complicato riuscire a bilanciare tutto … ci vuole molta esperienza, una buona dose di freddezza e tanto buon senso, anche perché il grosso dei problemi applicativi della legittima difesa derivano proprio dal requisito della proporzionalità tra offesa e difesa … argomento sul quale sono stati scritti fiumi di inchiostro, credetemi!

Tanto premesso, sono doverose alcune precisazioni:

  • come abbiamo visto l’articolo 52 del codice penale si apre dicendo che non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere […]” … evidenziando cioè che il soggetto che si difende è costretto a farlo perché non ha alternative! Beh, tenete bene in considerazione che la giurisprudenza ha interpretato la questione escludendo la legittima difesa nei casi in cui lo scontro con l’aggressore poteva essere evitato! Inoltre, il riferimento al “pericolo attuale di un’offesa ingiusta” implica che la nostra difesa debba essere contestuale all’offesa … non c’è quindi alcuno spazio per reazioni “a freddo” o possibili vendette;
  • si parla di eccesso colposo di legittima difesa in tutti i quei casi in cui, per colpa, la nostra reazione difensiva “eccede” l’offesa ricevuta, rompendo di fatto quell’equilibrio che che rappresenta il presupposto della proporzione tra offesa e difesa a cui ho fatto riferimento poco sopra. Ma cosa succede in caso eccesso colposo di legittima difesa? Beh, sostanzialmente la “giustificazione” offertaci dalla legittima difesa non opera e si è quindi responsabili penalmente per quanto fatto … l’articolo 55 del codice penale è chiaro al riguardo stabilendo sostanzialmente che allorquando “[…] si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”;
  • quando opera la giustificazione della legittima difesa si è protetti anche dalle conseguenze “civili” del fatto, viene cioè esclusa anche la nostra responsabilità civile! L’articolo 2044 del codice civile stabilisce infatti che:“non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, [cioè in caso di eccesso colposo di legittima difesa], al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

Sperando di aver stimolato in voi la voglia di approfondire ulteriormente l’argomento, sono sicuro che quanto precede sia comunque sufficiente per affrontare coscientemente gran parte delle difficoltà lavorative che poteste incontrare operando “sul campo”.

Per completezza di informazione non posso però concludere senza postarvi la parte rimanente  dell’articolo 52 del codice penale che tratta sostanzia della cosiddetta legittima difesa “domiciliare” … ovverosia della legittima difesa che avviene sostanzialmente a seguito della violazione di domicilio:

[…] Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma [cioè in caso di violazione di domicilio], sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

Per quanto attiene alla legittima difesa disciplinata dal codice penale militare di pace (articolo 42 c.p.m.p.) vi rimando a un breve post proprio sull’argomento (clicca qui).

TCGC

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