L’ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI DEL PERSONALE MILITARE

Un collega mi ha chiesto chiarimenti in merito all’aspettativa per motivi privati. Ebbene, con il moltiplicarsi di licenze straordinarie (per approfondire leggi qui!), permessi o congedi per soddisfare molteplici esigenze familiari, personali o di studio, possiamo dire che tale tipologia di aspettativa è diventata “residuale” e viene conseguentemente concessa solo quando il militare rappresenta esigenze meritevoli di tutela che non costituiscano il presupposto per la concessione di altri benefici specificamente previsti dalla vigente normativa. L’aspettativa per motivi privati, sebbene sia un istituto caduto quasi in disuso, continua comunque ad essere regolata dall’articolo 901 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che prevede, tra l’altro, che:

1. L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell’interessato. 2. L’aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno. 3. La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. 4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l’avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell’avanzamento o per l’accesso ai ruoli superiori. 5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio. 6. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell’avanzamento […]”.

Ritenendo sufficientemente chiaro il contenuto dell’articolo 901 del COM, non credo di dover aggiungere altro. Un paio di precisazioni prima di concludere:

  • come abbiamo già visto, la domanda di aspettativa per motivi privati deve essere motivata (l’articolo 901 del COM parla infatti di “domanda motivata”). Conseguentemente … ma questo è un consiglio per non perder tempo … dovete a mio parere avere dei solidi presupposti per poterla ottenere: mi è capitato, ad esempio, di veder richieste di aspettativa per motivi privati avanzate (e ovviamente rigettate!) per la ricerca di lavoro “stagionale” nel settore privato oppure per non meglio precisate “crisi di coscienza”, peraltro argomentate in modo risibile. Ecco perché dovete quindi rappresentare esigenze familiari, personali, di studio o altro che siano serie e, soprattutto, che non trovino tutela nelle licenze straordinarie, nei permessi o nei congedi già esistenti (mi viene in mente, ad esempio, la richiesta di aspettativa per accudire un parente “alla lontana” o addirittura un caro amico malato!);
  • dato che al militare in aspettativa per motivi privati non compete alcuno stipendio, risparmiate qualcosina per mantenervi durante il periodo di aspettativa e non pensate di poter sbarcare il lunario trovandovi un lavoretto extra: anche se in aspettativa, mantenete difatti lo status militare con tutto ciò che questo comporta, ivi incluso il divieto di svolgere un secondo lavoro (per approfondire leggi qui!).

Tanto detto, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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LA LICENZA STRAORDINARIA DEL PERSONALE MILITARE

Cos’è la licenza straordinaria? Beh, iniziamo subito col dire che la licenza straordinaria:

  • serve per garantire al militare la possibilità di assentarsi dal servizio al verificarsi di particolari situazioni disciplinate dal “Codice dell’ordinamento militare”, dal “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(per approfondire leggi qui!) ovvero da specifiche norme di legge (che di solito ne regolamentano anche i limiti massimi di fruizione annuale);
  • è normalmente [1] subordinata alle esigenze di servizio;
  • viene concessa a prescindere dal fatto che sia stata fruita tutta la licenza ordinaria spettante (per approfondire leggi qui!);
  • è calendariale (cioè, a differenza della licenza ordinaria vengono conteggiati anche i giorni non lavorativi [2]).

Preciso subito che il periodo di licenza straordinaria non concorre alla maturazione dei periodi minimi per la formazione della scheda valutativa (180 gg.) o del rapporto informativo (60 gg.). Per questo viene riportato nello statino dei periodi non computabili (Modello “E”).

I diversi tipi di licenza straordinaria possono essere o meno soggetti al limite massimo di 45 giorni annui [3] (da considerarsi come “anno solare” cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre).

1. LICENZA STRAORDINARIA COMPRESA NEL TETTO MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI

Sono comprese nel tetto annuo di 45 giorni le licenze straordinarie per gravi motivi, per infermità, per convalescenza, per matrimonio, per esami militari, per esami di stato o di abilitazione all’esercizio della professione, per aggiornamento scientifico (solo per gli Ufficiali medici), per congedo parentale (solo per i 45 giorni che sono retribuiti per intero), per cure termali eccetera. Come abbiamo detto tali licenze non possono superare i 45 giorni annui e ciò significa il Comando militare di appartenenza non può concedere licenze straordinarie oltre il 45° giorno già fruito nell’anno ovvero che, cumulate a quelle già fruite, siano tali da superare tale tetto di 45 giorni annui. Detto altrimenti, se mi sposo e ottengo i 15 giorni di licenza matrimoniale previsti, poi non posso ottenere nello stesso anno solare tutti i 45 giorni di licenza straordinaria per congedo parentale spettanti (in astratto) perché, in tal caso, sforerei il tetto massimo dei 45 giorni previsti (la somma di 15+45 è difatti 60!) … mi dovrò quindi accontentare al massimo di 30 giorni di licenza per congedo parentale, di più non è proprio possibile fare!

Un discorso a parte merita l’assenza per malattia (per approfondire leggi qui!). Dovete infatti sapere che quando siete malati venite posti in licenza straordinaria di convalescenza (se la malattia è certificata dal competente organo sanitario militare) o per infermità (se la malattia è certificata dal vostro medico curante) per i primi 45 giorni, anche frazionati nel corso dell’anno solare. Dal 46° giorno di assenza in poi sarete quindi posti d’ufficio in aspettativa per infermità. Ebbene, ricordatevi che:

2. LICENZA STRAORDINARIA NON COMPRESA NEL TETTO MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI

Non sono comprese nel tetto annuo di 45 giorni le licenze straordinarie per trasferimento, per protezione sanitaria da radiazioni ionizzanti, per campagna elettorale, per la frequenza di corsi per dottorato di ricerca o scuole di specializzazione (quest’ultima solo per gli Ufficiali medici), per donazione di organi, per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali, per assistenza a persona con handicap eccetera. Ciò significa che tali licenze possono superare, anche sommate tra loro [4], il limite massimo di 45 giorni annui!

Quanto precede a livello generale … mi raccomando, informatevi presso il vostro Comando militare di appartenenza perché sono convinto che troverete tutte le informazioni di dettaglio che vi servono! Mi rivolgo ora ai più giovani e in particolare ai volontari in ferma prefissata … non dimenticate che il vostro stato giuridico è complesso e, non di rado, varia al variare del tipo di reclutamento. Informatevi quindi molto bene sulle durate massime dei periodi di assenza dal servizio previsti il vostro status perché spesso sono differenti da quelle previste per il personale in servizio permanente e, quando superate, possono portare al proscioglimento. Siate quindi molto cauti e andate all’Ufficio personale del vostro Comando prima di commettere errori che potrebbero costarvi molto molto caro!

Tanto detto, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1]: ma non sempre: la licenza straordinaria per imminente periodo di vita o morte di congiunti, ad esempio, non è differibile per esigenze di servizio.

[2]: se chiedo ad esempio 15 giorni di licenza matrimoniale a decorrere dal 1 febbraio, questa scadrà il successivo 15 febbraio perché vengono conteggiati anche i giorni non lavorativi (cioè sabato e domenica in caso di orario di lavoro settimanale organizzato su 5 giorni). Detto altrimenti si contano tutti i giorni … tutti i giorni del calendario, da qui il termine “calendariale”.

[3]: superato tale limite si viene posti d’ufficio in aspettativa per ogni giorno eccedente il 45°, ovvero sia dal 46° giorno in poi.

[4]: questo accade perché tali licenze non vengono computate nel tetto massimo dei 45 giorni annui. Ciò significa che nello stesso anno solare posso fruire di 15 giorni di licenza matrimoniale (che è compresa nel tetto massimo di 45 giorni annui) e, ad esempio, di 60 giorni di licenza straordinaria per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali (che invece non è compresa nel tetto massimo di 45 giorni annui).

LA LICENZA ORDINARIA DEL PERSONALE MILITARE

L’articolo 36, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che il “lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. In tale contesto, i provvedimenti di concertazione hanno quindi stabilito che il personale militare “ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità [1]”. Per non appesantire troppo il discorso, mi limiterò a offrirvi spunti di approfondimento esclusivamente sulla licenza ordinaria maturata in Patria … in questo post non troverete quindi alcun riferimento ad altre tipologie di licenza (per approfondire la licenza straordinaria leggi qui!), anche quando maturate all’estero (sia in Teatro Operativo che presso Rappresentanze Diplomatiche, Comandi internazionali eccetera) e, soprattutto, all’annoso problema della “monetizzazione” della licenza ordinaria non fruita.

Tanto premesso, sappiate che i giorni di licenza spettanti al personale militare sono [2]:

a) in caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni:

  • 26 giorni lavorativi annui (per il personale fino a 3 anni di servizio);
  • 28 giorni lavorativi annui (per il personale da 3 a 15 anni di servizio);
  • 32 giorni lavorativi annui (per il personale da 15 a 25 anni di servizio);
  • 39 giorni lavorativi annui (per il personale con oltre 25 anni di servizio).

b) in caso di orario di lavoro articolato su 6 giorni:

  • 30 giorni lavorativi annui (per il personale fino a 3 anni di servizio);
  • 32 giorni lavorativi annui (per il personale da 3 a 15 anni di servizio);
  • 37 giorni lavorativi annui (per il personale da 15 a 25 anni di servizio);
  • 45 giorni lavorativi annui (per il personale con oltre 25 anni di servizio).

Preso nota? Bene! Non c’è molto altro da aggiungere … prima di finire provo comunque a chiarirvi alcuni dubbi ricorrenti sulla licenza ordinaria … supponiamo che:

  • avete comprato un pacchetto turistico ma vi è stata revocata la licenza ordinaria per motivi di servizio… cosa accade? “Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno [3]”;
  • non avete lavorato un anno completo … cioè tutti e 12 i mesi, perché magari siete stati immessi in servizio dopo il 1 gennaio o siete cessati dal servizio prima del 31 dicembre … a quanti giorni di licenza avete diritto? Come funziona in questo caso? Beh, funziona grossomodo così: i giorni di licenza spettano in proporzione al servizio prestato … quindi un dodicesimo di licenza annuale ogni mese di servizio e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come un mese completo;
  • non siete riusciti a fruire di tutta la licenza nell’anno di spettanza … quanto tempo vi rimane per usufruirne?Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza [4]”.

Tutto qui … non mi resta quindi che augurarvi una buona licenza!

TCGC

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[1]: articolo 12 del D.P.R. n. 394 del 1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e articolo 47 del D.P.R. n. 395 del 1995 (per Carabinieri e Guardia di Finanza).

[2]: articolo 12 del D.P.R. n. 394 del 1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e articolo 47 del D.P.R. n. 395 del 1995 (per Carabinieri e Guardia di Finanza).

[3]: articolo 12 del D.P.R. n. 40 del 2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e articolo 26 del D.P.R. n. 39 del 2018 (per Carabinieri e Guardia di Finanza).

[4]: articolo 12 del D.P.R. n. 40 del 2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e articolo 26 del D.P.R. n. 39 del 2018 (per Carabinieri e Guardia di Finanza).