LA RILEVANZA COSTITUZIONALE DELLE FORZE ARMATE
Sebbene l’espressione Forze Armate compaia più volte nella Costituzione (articoli 52, 87, 98, 103 e 117), a questa non viene data alcuna esplicita definizione … ecco perché proveremo noi a fare un poco di chiarezza [1]. Ebbene, possiamo preliminarmente affermare, senza timore di smentita, che le Forze Armate sono quel complesso di cittadini gerarchicamente organizzato e di mezzi che è volto istituzionalmente alla difesa militare dello Stato e che presenta delle caratteristiche peculiari che la Costituzione stessa delinea nei termini che seguono:
- primato del potere civile su quello militare.
Le Forze Armate sono “al servizio della Repubblica” (articolo 87 del “Codice dell’Ordinamento Militare” – c.d. COM). Esse, in quanto tali, non sono quindi titolari di alcun potere di indirizzo politico ed hanno al proprio vertice il Presidente della Repubblica (articolo 87 Costituzione), organo neutrale e super partes per eccellenza.
- spirito democratico.
Al pari di ogni altra articolazione dello Stato, le Forze Armate si informano allo spirito democratico della Repubblica ossia ai valori democratici rilevabili, in primo luogo, nei principi fondamentali della Carta costituzionale (artt. 1-12 Costituzione). Naturalmente, il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che lo spirito democratico deve anche regolare e tutelare la dignità umana del singolo militare che, sebbene inserito in un contesto gerarchico e sottoposto alla disciplina militare, è e rimane titolare dei diritti inviolabili che la Costituzione riconosce;
- apoliticità.
Tale caratteristica, ricollegabile a diverse norme della Costituzione in relazione alle diverse angolazioni con cui è stata approcciata la problematica, è elemento chiave per quanto attiene il funzionamento e la struttura dello strumento militare. Tra le tante ricostruzioni date al problema dell’apoliticità delle Forze Armate, appare preferibile probabilmente quella che si ricollega all’articolo 18 della Costituzione che vieta le associazioni “che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”, in modo da scongiurare il rischio di una strumentalizzazione (se non addirittura lottizzazione) politica dello strumento militare che potrebbe pregiudicarne l’efficienza nel perseguimento dei propri compiti istituzionali, mettendo al contempo in discussione il monopolio dello Stato in materia di difesa.
- compito istituzionale di difendere la Patria.
Sebbene la Costituzione non indichi esplicitamente quali siano i compiti istituzionali delle Forze Armate, questi sono facilmente desumibili dall’articolo 52 Costituzione, con il limiti di cui al precedente articolo 11. Naturalmente, l’elasticità propria del concetto di “difesa della Patria” (concetto per il quale è stato redatto uno specifico post) non esclude che possano essere attribuiti alle Forze Armate compiti ulteriori e diversi. Nell’ambito della legislazione ordinaria, ed in particolare del “Codice dell’Ordinamento Militare” (COM), degno di menzione è l’articolo 89 titolato appunto “Compiti delle Forze Armate” che, dopo aver individuato nella “difesa dello Stato” il compito prioritario e fondamentale ad esse assegnato, precisa come queste [2]:
- operino “al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte”;
- “concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza”;
- “in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull’osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario”.
TCGC
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[1]: per quanto d’interesse, non dimentichiamo che, ai sensi dell’articolo 7 del codice penale militare di guerra, sono Forze Armate dello Stato l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica, la Guardia di finanza e l’Arma dei carabinieri che, con l’entrata in vigore della legge n. 78 del 2000, è stata elevata al “rango” di Forza Armata.
[2]: il Codice dell’Ordinamento Militare individua altresì, all’articolo 92, i “compiti ulteriori delle Forze Armate:1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l’intervento prestato anche ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale. 2. Il contributo di cui al comma 1 è fornito per le seguenti attività: a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale; b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare; c) ripristino della viabilità principale e secondaria; d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare; e) trasporti con mezzi militari; f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi; g) emissioni di dati meteorologici; h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio – valanghe; i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica; l) svolgimento di operazioni a contrasto dell’inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti; m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica; n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario; o) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia; p) interventi sull’ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia; q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. 4. Le Forze armate, nell’ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all’articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall’articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124”.