IL MILITARE PUÒ AVERE UN SECONDO LAVORO?

L’articolo 894 del D. Lgsl. n.66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) stabilisce in linea generale [1] (per i medici militari, infatti, le cose funzionano diversamente – per approfondire leggi qui!) che “la professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, [nonché con] l‘esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro”. Questo in linea di pricipio … sappiate però che il Codice dell’ordinamento militare individua comunque alcune attività extraprofessionali:

  • sempre consentite (a prescindere dal fatto che siano retribuite o meno) quali:“a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) le prestazioni nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche […] e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione”, precisando che tali attività debbano “comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare” (articolo 895 COM);
  • da svolgere previa autorizzazione [2] o conferimento. L’articolo 896 del COM stabilisce al riguardo che:“ I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare [3]. 3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione […]”.

Prima di andare avanti ritengo necessarie un paio di precisazioni:

  • “[…] ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi” e “deve pronunciarsi […] entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta” (articolo 53 del D.Lgsl. n.165 del 2001);
  • anche se l’attività di cui vorreste occuparvi sia consentita (ai sensi del citato articolo 895 COM), ritengo che sia  comunque necessario notiziare in merito il Comando di appartenenza in ossequio al generale dovere di comunicazione del militare (per approfondire clicca qui).

Credo che a questo punto abbiate elementi sufficienti per potervi quantomeno fare un’idea se l’attività extraprofessionale che volete svolgere sia consentita, solo autorizzabile oppure incompatibile con la professione di militare … resta ora da chiederci … cosa può accadere se svolgo un secondo lavoro incompatibile oppure in assenza di autorizzazione? Beh, a prescindere da possibili risvolti penali (come, ad esempio, per truffa militare), fiscali o disciplinari che potete ben immaginare, sappiate che potreste mettere seriamente a rischio il vostro posto di lavoro per incompatibilità professionale. L’articolo 898 del COM stabilisce infatti che “il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità [e, soprattutto, che] decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità cessi, il militare decade dall’impiego”, cioè si viene sostanzialmente licenziati! Ma non è finita qui, infatti ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgsl. n.165 del 2001, “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti [4]”, cioè vi vengono quindi pure presi i soldi che vi siete (irregolarmente) guadagnati! Un’ultima cosa prima di concludere … sappiate che “all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza […]” (articolo 53 del D.Lgsl. n.165 del 2001).

Ora sapete abbastanza sull’argomento … non resta quindi che farvi un in bocca al lupo!

TCGC

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[1]: alcune professioni godono di specifiche deroghe come accade, tra gli altri, per i medici militari (art. 210 COM) o per i docenti universitari di ruolo (art. 897 COM).

[2]: competente al rilascio delle autorizzazioni per il Ministero della Difesa è la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL).

[3]: per meglio delinearvi l’ambito entro cui è possibile muoversi, vi riporto fedelmente quanto previsto al riguardo da una circolare della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa (CIRC./III/9^/5^ Prot. n. M-D GMIL_04_0396572 del 31 luglio 2008 “Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità”) che, anche se vecchiotta, è scritta molto bene ed è facilmente reperibile on line:“gli Ufficiali, i Sottufficiali e i volontari di truppa possono svolgere, dietro specifica autorizzazione della A.D. (fatta esclusione per le attività espressamente consentite ed elencate dal citato art. 53 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001), attività extraprofessionali retribuite al di fuori dell’adempimento degli obblighi di servizio inerenti al rapporto d’impiego, esclusivamente a condizione che le attività in oggetto siano: a. compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, nel rispetto dei contenuti della legge 11 luglio 1978, n° 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 Luglio 1986, n° 545 (Regolamento di Disciplina Militare) [disposizioni oggi presenti nel Codice dell’Ordinamento Militare (COM) e nel Testo Unico regolamentare sull’ordinamento militare (TUOM)]; b. svolte al di fuori dell’orario di servizio; c. effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento in servizio del militare; d. meramente isolate e saltuarie ovvero purché consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo” (paragrafo 5, pag. 3).

[4]: inoltre, sempre ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgsl. n.165 del 2001, “l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.