L’INDENNITÀ DI BUONUSCITA CHE SPETTA AL PERSONALE MILITARE CHE LASCIA IL SERVIZIO È UN TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) O UN TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)?

Sono giorni che mi viene chiesto con insistenza se a noi militari spetti il Trattamento di Fine Servizio (TFS) o il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)? Beh, semplice, a noi militari spetta il l’“Indennità di buonuscita” che è sostanzialmente il TFS! Tale prestazione previdenziale spetta ancora ai dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2000 ed al personale di “diritto pubblico” ovverosia magistrati, diplomatici, personale della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari, nonché militari, personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco eccetera [1].

Tanto premesso, in cosa il TFS differisce dal TFR e, soprattutto, qual è il trattamento economicamente più vantaggioso? Iniziamo col dire che:

  1. l’articolo 3 del D.P.R. 1032 del 1973 titolato “Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”, disciplina il Trattamento di Fine Servizio (TFS) nella parte in cui prevede che il militare “che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita […]. L’indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all’art. 38 [2] quanti sono gli anni di servizio […]. Perla determinazione della base contributiva, ai fini dell’applicazione del comma precedente, si considera l’ultimo stipendio o l’ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva […]”;
  2. l’articolo 2120 del codice civile (la cui applicazione è stata estesa, a partire dal 1995, a quasi tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma non ai militari!), titolato “disciplina del trattamento di fine rapporto”, regola il Trattamento di Fine Rapporto (TFR):“in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni […]” (articolo 2120 del codice civile).

È evidente come il TFS sia molto più vantaggioso del TFR perché:

  • l’importo del TFS si ottiene sostanzialmente moltiplicando 1/12 dell’80% dell’ultima retribuzione annua lorda percepita (si prende quindi in considerazione la retribuzione massima percepita durante l’intera carriera, l’ultima appunto!) per il numero degli anni di servizio;
  • l’importo del TFR, invece, si ottiene grossomodo sommando la quota di retribuzione accantonata per ogni singolo anno lavorato. Se non avete idea di quale sia la quota esatta di retribuzione accantonata e solo per darvi un’idea estremamente approssimativa dell’ammontare, fate così: sommate per ogni singolo anno lavorato la cifra che si ottiene dividendo l’ammontare della retribuzione annua percepita per 13,5 (che è il coefficiente massimo di quota TFR previsto all’articolo 2120 del codice civile). Permangono ulteriori differenze tra TFS e TFR che non ritengo opportuno approfondire in questa sede come ad esempio, senza alcuna pretesa di completezza, la differente tassazione applicata, il soggetto (o i soggetti) che procede al versamento/accantonamento, la possibilità di poter avere un anticipo prima del collocamento in pensione eccetera … Inoltre, per i militari c’è altro: i militari hanno difatti diritto ad un ulteriore sostegno previdenziale ulteriore che viene erogato dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate (per approfondire leggi qui!), peraltro da poco aperta anche alla categoria dei Graduati della Forze Armate.

Tutta la questione è ovviamente molto più complicata di come l’ho appena disegnata: ho difatti estremamente semplificato tutto, procedendo “a spanne” con calcoli grossolani, solo per rendermi il più comprensibile possibile ai non addetti ai lavori. Come sempre, vi consiglio di quindi approfondire la materia con il vostro avvocato o commercialista di fiducia tenendo sempre ben presente in mente che “se pensate poi che rivolgersi a un professionista serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!”

Meglio che mi fermi qui … ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 3 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” – Personale in regime di diritto pubblico: “1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia […]”.

[2]: “La base contributiva è costituita dall’80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui [più tutta una serie di indennità] varie, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale” (articolo 38 del D.P.R. 1032 del 1973).

LA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE E L’INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DEI MILITARI CHE CESSANO DAL SERVIZIO

La Cassa di Previdenza delle Forze Armate è un Ente, istituito con il D.P.R. n. 211 del 2009 (oggi confluito nel Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” (cosiddetto COM – per approfondire leggi qui!) e vigilato dal Ministero della Difesa, che eroga ai militari le seguenti prestazioni previdenziali:

  • prestiti agli iscritti (sempre che sia finanziariamente in grado di farlo);
  • l’assegno speciale, che spetta solo agli Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri all’atto del collocamento in “riserva” o in “congedo assoluto” ed al raggiungimento del 65° anno di età, secondo misure annuali stabilite con Decreto Ministeriale (che è comunque un beneficio di imminente soppressione [1]);
  • l’indennità supplementare, che spetta invece agli Ufficiali, Sottufficiali e Graduati delle Forze Armate con almeno 6 anni di iscrizione all’atto della cessazione a qualunque titolo dal servizio (quindi anche in caso di cessazione senza diritto a pensione).

Dato che l’assegno speciale è riservato ai soli Ufficiali dell’Esercito o dell’Arma dei Carabinieri ed è destinato a scomparire nel medio periodo [2], mi concentrerò brevemente sull’indennità supplementare il cui importo è dato, per i periodi:

Un paio di precisazioni:

  • l’indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti (articolo 1914, comma 5, del COM);
  • l’iscrizione alla Cassa di Previdenza delle Forze Armate avviene d’ufficio (articolo 1913, comma 1, del COM), all’atto dell’immissione in servizio permanente (per i soli graduati delle Forze Armate a far data dal 01.02.2023) e comporta un contributo obbligatorio a carico degli iscritti (articolo 1916, comma 1, del COM);
  • se all’atto del congedo non si sono maturati i 6 anni di iscrizione minimi previsti per l’erogazione dell’indennità, vengono restituiti all’iscritto i contributi obbligatori versati (articolo 1917 del COM);
  • il diritto all’indennità supplementare è garantito anche in caso di transito [5] tra ruoli diversi (articolo 1917 bis del COM).

Penso di avervi sufficientemente stimolato per continuare ad approfondire l’argomento con il vostro avvocato o commercialista di fiducia. Mi fermo qui … ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 2262 quinques del COM – Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell’assegno speciale per gli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri:“1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell’assegno speciale di cui all’articolo 1915 è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell’indennità supplementare di cui all’articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell’importo annuo dell’assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all’età dell’avente diritto di cui alla tavola di mortalità elaborata dall’Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l’anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell’anno nel quale è esercitata l’opzione.

  1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell’assegno speciale di cui all’articolo 1915, è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell’indennità supplementare di cui all’articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell’importo annuo dell’assegno speciale previsto per il grado rivestito all’atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:
  2. a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalità dell’Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l’anno 2019, corrispondente al sesso e all’età dell’avente diritto, indicato al 1° dicembre dell’anno in cui l’interessato compirà un’età pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a sessantacinque;
  3. b) l’anzianità contributiva al fondo previdenziale di cui all’articolo 1913, comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a 40. L’eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione.
  4. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell’assegno speciale di cui all’articolo 1915, è riconosciuta una maggiorazione dell’indennità supplementare di cui all’articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2.
  5. Il diritto alle opzioni di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell’indennità supplementare di cui all’articolo 1914 è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell’anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni dell’indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili”.

[2] ai sensi dell’art. 1915, comma 2 bis, del COM, l’assegno speciale “non spetta [difatti più] agli ufficiali iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023”.

[3]: o frazioni di anno. L’art. 1914, comma 2 ter, del COM – Indennità supplementare, prevede infatti che:“le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in Dodicesimi”.

[4]: art. 1914, comma 2 bis, del COM – Indennità supplementare: “[…] Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l’indennità di cui al comma 1 è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell’ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell’80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:

  1. a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all’articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis);
  2. b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all’articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f);
  3. c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all’articolo 1913, comma 1, lettera e) […]”.

[5]: art. 1913, comma 3 ter, del COM – Fondi previdenziali integrativi: “[…] Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 [cioè in uno degli organismi facenti parte del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica], che rientra nel ruolo di provenienza è iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, può maturare il diritto all’indennità supplementare ai sensi dell’articolo 1914 del presente codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di provenienza”.

IL REATO MILITARE DI DISOBBEDIENZA (ART. 173 CPMP)

Un mio Comandante, nel sottolineare “crisi” della disciplina militare, una volta mi disse:“caro, ormai ordina chi capita ed esegue chi vuole!”. Credo che però non sia proprio ancora così, quantomeno a livello giuridico: la disciplina è infatti connaturata all’esistenza stessa di ogni organizzazione gerarchica, poiché mira a preservarne l’ordine interno, il rispetto dell’autorità e l’obbedienza, ovverosia concetti che, in ambito militare, sono veri e propri valori da tutelare e proteggere. La disciplina militare va ben oltre la semplice tutela della figura e dell’autorità del superiore di grado: essa rappresenta infatti la vera e propria “spina dorsale” di ogni unità combattente, attraverso la quale è possibile raggiungere quell’efficienza e quella rapidità di azione cui deve naturalmente tendere lo strumento militare (per approfondire leggi qui!). In tal senso, il Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che definisce:

– la disciplina militare come “[…] l’osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano […]” (articolo 1346 [1] del COM);

– l’obbedienza come l’“[…] esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato” (articolo 1347 [2] del COM).

La disciplina viene tutelata dall’ordinamento giuridico militare (per approfondire leggi qui!) in via crescente in relazione al livello di dannosità che la relativa violazione può comportare per il corretto funzionamento dell’apparato militare: ecco perché può essere sanzionata con una semplice sanzione disciplinare di corpo (per approfondire leggi qui!), ovvero con una sanzione penale vera e propria com’è, appunto, quella prevista dall’articolo 173 del codice penale militare di pace (CPMP).Tralasciando per ora i profili disciplinari della questione, andiamo a vedere cosa prevede la legge penale militare in tema di disobbedienza. Ebbene, l’articolo 173 del CPMP stabilisce al riguardo che “il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno […]” [3]. Appare evidente che tale reato tutela il rapporto gerarchico e la sua tipica manifestazione, cioè l’ordine dato dal superiore all’inferiore di grado (da non confondere con la consegna [4] – per approfondire leggi qui!).Tenete bene a mente che affinché possa integrarsi il reato di disobbedienza:

–  è necessaria l’esistenza di un rapporto di subordinazione, cioè di una relazione disciplinare giuridicamente rilevante tra superiore e inferiore di grado. Non è difatti sufficiente la mera differenza di grado, serve invece che si verifichi almeno una delle condizioni previste dall’articolo 1350 del COM:“le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. svolgono attività di servizio;
  2. sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
  3. indossano l’uniforme;
  4. si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali”;

– l’ordine che deve essere eseguito è solo quello “attinente al servizio o alla disciplina (articolo 173 del CPMP). In tale contesto, dato che “gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto” (articolo 1349 del COM), ogni militare mantiene il potere di controllarne la legittimità: l’obbedienza non è infatti cieca o assoluta [5]! L’articolo 729 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) prevede al riguardo che “il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l’ordine è confermato”.Questo è sostanzialmente il nocciolo della questione, ma prima di concludere è doveroso un breve accenno ai rapporti tra articolo 729 del TUOM (o articolo 751, comma 1, let. a, n. 22 del TUOM per la consegna di rigore – per approfondire leggi qui!) e l’articolo 173 del CPMP … detto altrimenti, come facciamo a distinguere la disobbedienza “penale” da quella che presenta invece meri risvolti disciplinari? La questione è tutt’altro che banale perché, in tema di disobbedienza, non è assolutamente agevole individuare il confine tra l’ambito penale e quello disciplinare. Proviamo a fare un paio di considerazioni che possano magari farci orientare meglio:

1. ai sensi dell’articolo 729 del TUOM “il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio”. Potrà quindi essere punito con una sanzione disciplinare di corpo (diversa dalla consegna di rigore) il militare che, ad esempio, esegue l’ordine:

– senza la necessaria prontezza, lasciando cioè passare un eccessivo lasso di tempo nella relativa attuazione;

– dimostrando mancanza di senso di responsabilità, come potrebbe essere in caso di esecuzione pigra, svogliata o indolente;

– in modo inesatto, vale a dire non adottando le cautele essenziali al corretto adempimento di quanto dovuto;

2. ai sensi dell’articolo 751, comma 1, let. a, n. 22 del TUOM è sanzionabile con la consegna di rigore (per approfondire leggi qui!) il militare che manifesta “negligenza o imprudenza o ritardo nell’esecuzione di un ordine o nell’espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte”. Appare evidente che le parole “negligenza”, “imprudenza” o “ritardo” usate all’articolo 751 del TUOM presentano, rispetto a quelle utilizzate all’articolo 729 del TUOM di cui al precedente punto 1., un disvalore maggiore nel comportamento tenuto dal militare e, conseguentemente, comportano un aggravamento della risposta sanzionatoria;

3. anche se senza “prontezza, senso di responsabilità ed esattezza” ovvero con “negligenza o imprudenza o ritardo” l’ordine, fino a questo punto, dovrebbe essere stato sostanzialmente eseguito, senza alcuna particolare lesione al corretto funzionamento della macchina militare nel perseguimento dei propri fini istituzionali. Conseguentemente, in tali casi, la risposta penale potrebbe essere eccessiva, risultando quindi sufficiente quella disciplinare.So benissimo che, anche con le considerazioni che precedono, il confine tra penale e disciplinare resta ancora molto incerto e scivoloso (basti pensare al “ritardo” che può essere sanzionato sia con la consegna di rigore che con la sanzione penale). La qualificazione giuridica dei fatti, soprattutto quando si è in presenza di reati che presentano deficit in termini di “tassatività”, non può però essere fatta in astratto ma deve essere necessariamente effettuata in concreto … caso per caso … avuto conto di tutte le circostanze. Il diritto non è la matematica: non è infatti detto che 1 + 1 sia uguale a 2, anzi 1 + 1 spesso non fa 2 proprio per niente. Al contrario, è necessario che si proceda ad interpretare il fatto, si arrivi a qualificarlo giuridicamente in modo da individuare la disciplina applicabile al caso concreto, cosa che nel nostro caso significa capire se il militare debba essere sottoposto a procedimento disciplinare di corpo oppure portato a processo per disobbedienza.

Prima di concludere penso sia opportuno chiarire un’ultima cosa. Da alcune e-mail mi sono infatti accorto che serpeggia tra alcuni di voi una stranissima convinzione. Lo dico chiaro: non è necessario che l’ordine venga ribadito dal superiore di grado perché si possa parlare di disobbedienza! Mi spiego meglio, se ad esempio ci viene impartito un ordine e, dopo aver chiesto al superiore di grado che lo ha impartito di rivederlo perché non lo riteniamo “conforme alle norme in vigore” (articolo 729 del TUOM), decidiamo autonomamente di non eseguirlo, ci sono gli estremi per essere denunciati per disobbedienza. Certo è che, in assenza di conferma, il vostro eventuale Avvocato avrebbe qualche cartuccia in più da sparare in vostra difesa:

– sostenendo che tale “conferma” era necessaria, avendo voi evidenziato profili di illegittimità dell’ordine che avrebbero dovuto ragionevolmente portare il superiore a rivedere la propria decisione originaria;

– argomentando che, essendo la disobbedienza un reato doloso – e, cioè, intenzionale –, l’incertezza creatasi a seguito della mancata “conferma” dell’ordine vi ha portato a disobbedire colposamente (mancando cioè di dolo, cioè dell’intenzione di disobbedire), ed ecco che il reato cadrebbe perché la disobbedienza non è punibile a titolo di colpa;

– arrivando a dimostrare che, dalla valutazione complessiva dei fatti, non emerge alcuna chiara coscienza e volontà di disobbedire o di contrapporsi al superiore che ha impartito l’ordine,

eccetera, eccetera, eccetera … ma … come abbiamo detto poco sopra ogni caso giuridico è a sé e come tale va trattato, perché in diritto non esiste alcuna equazione che possa risolvere il problema una volta per tutte.

Ci sarebbe molto altro da dire, ma preferisco fermarmi qui … ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 1346 del COM – Disciplina militare:“1. La disciplina del militare è l’osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza. 2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell’inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell’obbedienza. 3. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo”.

[2]: art. 1347 del COM – Obbedienza:“1. L’obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato. 2. Il dovere dell’obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall’articolo 1349, comma 2 e dall’articolo 729 del regolamento”.

[3]: art. 173 del CPMP – Nozione del reato e circostanza aggravante:“Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d’incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo”.

[4]: la consegna viene peraltro tutelata differentemente. Essendo un “servizio dentro il servizio”, caratterizzato dall’inserimento del militare in un turno con precise prescrizioni, i reati contro la consegna vengono collocati nel codice penale militare di pace tra i “reati contro il servizio militare” mentre la disobbedienza, al contrario, è collocata tra i “reati contro la disciplina militare” (per approfondire leggi qui!).

[5]: anzi, esiste addirittura un dovere di disobbedienza e di immediata informazione dei superiori che scatta in presenza di un ordine “manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato”, cioè di un ordine eversivo o criminoso (articoli 729 del TUOM e 1349 del COM).

IL GRATUITO PATROCINIO

Il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello Stato) è il diritto all’assistenza legale gratuita prevista a favore dei non abbienti [1]. Ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 “può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22 [2]”, cifra soggetta a periodici aggiornamenti e che è stata portata oggi a euro 11.746,68 [3][4]. Ovviamente, se avanzate richiesta di gratuito patrocinio poi non potrere dare l’incarico a qualunque Avvocato: sarete difatti obbligati a sceglierlo da un apposito elenco degli Avvocati iscritti al patrocinio a spese dello Stato [5].

In ambito penale, per favorire le denunce, il comma 4 ter dell’articolo 76 del citato D.P.R. n. 115 del 2002 ha previsto che la persona offesa da alcuni specifici reati particolarmente odiosi come, ad esempio, i maltrattamenti contro familiari (articolo 572 del codice penale), le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583 bis del codice penale), la violenza sessuale (articoli 609 bis, quater e octies) o gli atti persecutori (il cosiddetto stalking – articolo 612 bis del codice penale) possa essere ammessa al gratuito patrocinio in deroga ai previsti limiti redditi.

Abbiamo parlato finora di patrocinio a spese dello Stato, ma avete idea a quanto ammontano grossomodo queste spese? Beh, possiamo dire che tali spese corrispondono a grandissime linee a quelle che dovreste sostenere da soli nel caso in cui decideste di far causa e comprendono quindi quantomeno:

  • l’onorario del vostro Avvocato e, se perdete la causa, anche di quello della controparte. Ciò nonostante, tenete a mente che anche se avete vinto la causa il Giudice potrebbe comunque “compensare” le spese (in tal caso ognuno si pagherebbe quindi il proprio Avvocato);
  • costi vari quali quello per il contributo unificato (cioè la tassa prevista per poter iniziare una causa), il compenso per un eventuale consulente tecnico d’ufficio (cosiddetto CTU), eccetera. Peraltro, se i gradi di giudizio sono più di uno (come, ad esempio, Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione), tali costi lievitano e le spese potrebbero quindi anche moltiplicarsi.

Vi ho dato le nozioni fondamentali, credo sia meglio fermarmi qui … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 74 del D.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – Istituzione del patrocinio:“1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.

[2]: art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – Condizioni per l’ammissione:“1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. 4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017”.

[3]: art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 23 luglio 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2021).

[4]: art. 92 del D.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione:“1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”.

[5]: art. 80 del D.P.R. n. 115 del 2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – Nomina del difensore:“1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. 2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2”.

QUANDO SI PUÒ FARE A MENO DELL’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO?

Che dire … domanda intelligente che merita un adeguato approfondimento. Iniziamo col dire che quando si va in tribunale la difesa tecnica è “quasi” sempre necessaria e obbligatoria [1]. Ciò nonostante, la legge prevede effettivamente diversi casi in cui si può fare a meno dell’Avvocato anche se, a mio parere, sia molto utile farsi almeno “consigliare” sul come comportarsi da chi è in possesso di un solido bagaglio tecnico-giuridico, non altro per aggirare le molteplici insidie processuali che potrebbero farvi “inciampare” e vanificare ogni sforzo. Ebbene, tornando al tema del post, sappiate che per quanto attiene all’attività processuale vera e propria potete stare in giudizio personalmente, senza cioè alcuna assistenza legale, nelle cause davanti:

  • al Giudice di pace di valore inferiore a 1100 euro [2] ovvero in caso di contestazione di multe stradali [3];
  • alle Commissioni tributarie di valore inferiore a 3000 euro [4];
  • al Giudice amministrativo “in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [5].

Preciso che, per quanto attiene al procedimento penale, la difesa tecnica viene sempre considerata dalla legge come rigorosamente necessaria e obbligatoria alla luce delle pesanti conseguenze che tale specifica tipologia di processo può comportare per l’imputato: non troverete quindi nel codice di procedura penale (c.p.p.) alcuna eccezione a tale principio e non sarete conseguentemente mai ammessi a difendervi da soli davanti al Giudice penale!

Tanto premesso, esistono anche molte altre ipotesi di attività legale che, contrariamente a quanto comunemente si crede, possono autonomamente e direttamente essere svolte dall’autore, senza cioè l’assistenza di alcun Avvocato, come in caso di:

  • testamenti: il testamento, soprattutto quello olografo (per approfondire leggi qui!), non necessita difatti dell’intervento di alcun Avvocato. Ciò nonostante, nel caso in cui gli eredi siano molti, fossi in voi, mi farei una chiacchieratina con un legale di fiducia in  modo da evitare di ledere i diritti di alcuno e prevenire quindi eventuali contestazioni/ridurre il rischio di possibili contenziosi;
  • contratti: la redazione di un contratto non necessita per forza dell’intervento di un legale anche se, alla luce della “delicatezza” dei rapporti giuridici che può generare in capo alle parti, sarebbe a mio parere auspicabile rivolgersi ad un Avvocato quantomeno prima di firmare;
  • conciliazioni bancarie e finanziarie: in caso di controversie con istituti di credito, nonché degli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ci si può rivolgere ad un arbitro bancario e finanziario, anche senza l’assistenza di un Avvocato;
  • mediazioni in materia di utenze: in caso di controversie in materia di utenze della luce, del telefono o del gas non è necessario l’intervento dell’Avvocato (cosa che invece, badate bene, è prevista per molti altri tipi di mediazione);
  • ricorsi al prefetto in caso di contestazione di multe stradali [6];
  • diffide: per fare una lettera di diffida non serve alcun Avvocato, anche se è intuibile come una diffida redatta su carta intestata di uno studio legale determini un impatto psicologico più incisivo in chi la riceve … venite cioè presi maggiormente sul serio anche in vista di un eventuale contenzioso;
  • lettere di messa in mora (articolo 1219 del codice civile): che dire, si trovano agevolmente su internet format di lettere di messa in mora fatte molto, ma molto bene … ricordatevi però di fare in modo che rimanga traccia dell’invio: speditele cioè per raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per posta elettronica certificata (PEC – per approfondire leggi qui!);
  • accesso agli atti amministrativi (articolo 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990): nonostante sia una materia stranota ai più, ancor oggi mi viene spesso chiesto di aiutare qualche collega a fare una semplice richiesta di accesso agli atti. Vi assicuro che non serve un Avvocato per chiedere di visionare o estrarre copia di documenti amministrativi, fermo restando che la rete è satura di format di richieste di accesso (spesso disponibili anche sui siti istituzionali delle Amministrazioni interessate) che vi invito a scaricare, compilare e presentare direttamente al vostro Comando di appartenenza, senza la necessità di alcun legale … credetemi, nulla di più semplice ed economico!

Certo, esistono ulteriori ipotesi in cui è possibile far da sé (come, ad esempio, in caso di sfratto, contestazioni del datore del lavoro davanti all’Ispettorato del lavoro, amministrazione di sostegno eccetera) ma credo sia meglio fermarmi qui: vorrei difatti spendere qualche parola per chiarire un paio di dubbi ricorrenti che riguardano direttamente noi militari:

  • la difesa del militare in ambito disciplinare: in tale specifico ambito non è di norma prevista l’assistenza di alcun Avvocato ma semmai, solo per i procedimenti disciplinari di stato [7] o di corpo per l’irrogazione della consegna di rigore, di un militare difensore (per approfondire leggi qui!). Sebbene il procedimento disciplinare militare (per approfondire leggi qui!) non presenti particolari “criticità”, non è da escludere che il supporto di un legale che conosce il diritto amministrativo possa aiutarvi a rilevare eventuali irregolarità procedurali in modo da escludere o, quantomeno mitigare, la vostra responsabilità disciplinare;
  • il ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo (per approfondire leggi qui!) ovvero avverso la documentazione caratteristica: anche se per la presentazione di un ricorso gerarchico non è necessaria l’assistenza di un Avvocato, non commettete mai l’errore di affidarvi totalmente ai consigli di un collega “praticone”, ma fatevi invece una sana chiacchierata con il vostro legale di fiducia. Peraltro, considerato che nel ricorso al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica vengono di solito dichiarati inammissibili i motivi che non siano stati previamente proposti in sede gerarchica, il ricorso gerarchico va scritto bene e da subito … è cioè one shot! Se siete quindi decisi a impugnare una punizione e volete andare fino in fondo, vi consiglio vivamente di farvi aiutare da un Avvocato, anche nella stesura del ricorso gerarchico;
  • l’assistenza in attività stragiudiziale: per attività “stragiudiziale” intendiamo tutti quei casi in cui non c’è (ancora) alcun giudizio da instaurare e non è quindi necessario rivolgersi al giudice. Insomma, il militare può incaricare un Avvocato del libero foro di tutelare i propri diritti e i propri interessi di fronte ai superiori gerarchici e all’Amministrazione della Difesa in generale? Alla luce delle recenti novità giurisprudenziali in materia ho ritenuto di dedicare all’argomento uno specifico post (per approfondire leggi qui!)

Tanto detto non mi resta che salutarvi, ricordandovi sempre che “… se pensate che rivolgersi a un Avvocato serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!”ad maiora!

TCGC

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[1]: infatti, la necessarietà e dell’obbligatorietà della difesa “tecnica” (quella cioè realizzata per il tramite del proprio Avvocato di fiducia che, quindi, è ben diversa dalla c.d. “autodifesa” nella quale ci si difende da sè) è prevista, con le eccezioni che vedremo nel proseguo del post, nel processo civile (art. 82 del codice di procedura civile – c.p.c.), nel processo amministrativo (art. 22 del D. Lgs. 104 del 2010 – codice del processo amministrativo), in quello tributario (art. 12 del D. Lgs. n. 546 del 1992 – codice del processo tributario), in quello contabile (art. 28 del D. Lgs. n. 174 del 2016 – codice della giustizia contabile), nonché nel processo penale (artt. 96 e 97 del codice di procedura penale – c.p.p.)!

[2]: art. 82 del codice di procedura civile – Patrocinio:“Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 […]”.

[3]: artt. 204 bis del D. Lgs. n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada” e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

[4]: art. 12 del D. Lgs. n. 546 del 1992 “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413” – Difesa tecnica:“Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste […]”.

[5]: art. 23 del D. Lgs.n. 104 del 2010 – codice del processo amministrativo (c.p.a.).

[6]: art. 203 del D. Lgs. n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada”.

[7]: a dire il vero nei procedimenti disciplinari di stato ci si può affidare anche ad un Avvocato: l’art. 1370 del Codice dell’Ordinamento Militare (cosiddetto COM) prevede infatti che:“[…] 3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore […] può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.

CONSIGLI PER APPROFONDIRE IL DIRITTO MILITARE

In molti mi hanno chiesto consigli su come poter approfondire alcuni degli argomenti trattati su www.avvocatomilitare.com … che a dire il vero, per esigenze di chiarezza e sinteticità, mi sono spesso solo limitato ad “abbozzare”!

Ebbene, sono convinto di far cosa gradita nel segnalarvi due pubblicazioni che considero di altissimo livello:

Ho personalmente letto entrambi i volumi e devo dire che gli argomenti sono stati trattati in modo estremamente preciso ed esaustivo, al punto da consigliarvene vivamente l’acquisto! Peraltro, l’autore è un collega appassionato di diritto militare che collabora attivamente con “Rassegna della Giustizia militare”, un periodico che leggo con piacere da anni! Su suo preciso suggerimento colgo l’occasione per evidenziarvi peraltro che “Rassegna della Giustizia militare” è gratuitamente consultabile tramite il link che da oggi troverete sulla home-page di www.avvocatomilitare.com (ovvero direttamente su questa pagina – per consultare clicca qui!).

Detto ciò, non mi resta che augurarvi una buona lettura … ad maiora

TCGC 

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