È VERO CHE IL COMANDANTE DEVE “AFFONDARE” CON LA PROPRIA NAVE?

Un collega mi scrive per sapere se esiste davvero una norma che obblighi il Comandante di una nave ad “affondare” con essa (ad esempio in caso di naufragio). Beh … iniziamo subito col dire che la risposta è no! Dal punto di vista giuridico, infatti, non esiste un alcun obbligo del genere (fortunatamente direi!) sebbene nel passato, anche non lontanissimo, si siano effettivamente registrati episodi di eroismo del genere.

Tanto premesso, sappiate che dal punto di vista giuridico il Comandante ha però un particolare e qualificato dovere di esporsi al pericolo: infatti, il Codice della navigazione (R.D. n. 327 del 1942) prevede espressamente che “[…] il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia” (articolo 303 del Codice della navigazione – Abbandono della nave in pericolo). Essendo, tra l’altro, il naturale organizzatore e controllore delle modalità di sbarco dell’equipaggio e dell’eventuale personale trasportato, deve logicamente essere l’ultimo ad abbandonare la propria nave e il mancato rispetto di tale obbligo (giuridico) viene addirittura sanzionato penalmente: infatti, sempre ai sensi del Codice della navigazione, “il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni” (articolo 1097 del Codice della navigazione – Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante).

Fa da contorno a quanto appena detto il successivo articolo 1098 del Codice della navigazione, titolato “Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell’equipaggio”, ai sensi del quale “il componente dell’equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un anno. Alla stessa pena soggiace il componente dell’equipaggio dell’aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l’aeromobile in pericolo. Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni”.

Non me ne vogliano i colleghi della Marina, so benissimo che c’è altro da dire ma questo post non è stato scritto per loro … ma per chi conosce meno la materia e cerca solo qualche spunto per approfondire!

TCGC

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LA GUARDIA COSTIERA – CAPITANERIA DI CORPO SVOLGE ANCHE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA?

Iniziamo col dire che la risposta è si! Infatti, l’articolo 1235 del Codice della navigazione [1] (R.D. n. 327 del 1942) prevede che: “[…] sono ufficiali di polizia giudiziaria: 1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell’aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l’aeroporto è compreso; 2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall’autorità giudiziaria; 3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi all’estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare; 4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell’autorità consolare o, in caso di urgenza di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali. Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria, servizi portuali. Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell’Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria. Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 137 del Decreto legislativo n. 66 del 2010Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM), “il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera svolge, nell’ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall’articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonché ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle più generali competenze di altri ministeri: a) esercita l’attività di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) presta, ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell’ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare; c) concorre nell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) concorre nell’attività di contrasto all’immigrazione illegale, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189; e) concorre alla vigilanza finalizzata all’individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi; f) attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare”.

Mi fermo qui … penso infatti che l’argomento sia sufficientemente chiaro.

TCGC

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[1]: in combinato disposto con l’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale che prevede che “[…] sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55”.