IL TRANSITO DEL MILITARE ALL’IMPIEGO CIVILE

Nel momento in cui il militare perde definitivamente la propria idoneità fisica si aprono due strade: la cessazione dal servizio (cioè il congedo per intenderci – per approfondire leggi qui!) oppure il transito a domanda nei corrispondenti ruoli civili del Ministero della Difesa (o del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il personale della Guardia di Finanza). Tutta la materia è sostanzialmente regolata dall’articolo 930 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare [1] (cosiddetto COM), titolato proprio “Transito nell’impiego civile”. Ebbene, tale articolo prevede espressamente che “il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione”. Come vedete, non importa che l’inidoneità fisica dipenda o meno da causa di servizio (per approfondire leggi qui!). L’articolo 930 del COM prevede poi una serie di eccezioni: difatti “il transito è precluso nei seguenti casi:

a) perdita del grado ai sensi dell’articolo 865 all’esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter (rimozione per motivi disciplinari) ovvero ai sensi dell’articolo 862, comma 4 (dimissioni volontarie in costanza di procedimento disciplinare di stato);

b) perdita del grado ai sensi dell’articolo 866 (condanna penale cui consegua la pena accessoria della rimozione o dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici);

c) perdita dello stato di militare ai sensi dell’articolo 622”.

Il dirigente militare che perde l’idoneità fisica può transitare nella corrispondente dirigenza civile? La risposta è no! La legge non prevede tale eventualità per tutta una serie di problemi giuridici, primi fra tutti quello delle rigide modalità di alimentazione della pubblica dirigenza e quello del rispetto di organici dirigenziali ben definiti. Peraltro, considerando che un dirigente militare ha normalmente un’anzianità di servizio considerevole (almeno 25 anni), cosa che gli consente – a differenza di chi dirigente non è o che lo è da poco come accade per Maggiori e Tenenti Colonnello – di poter comunque accedere ad una pensione quantomeno dignitosa, la cosa non è stata ritenuta particolarmente penalizzante. Le cose sono però cambiate con la recente inclusione di Maggiori e Tenenti Colonnello (e gradi corrispondenti) nella dirigenza militare (per approfondire leggi qui!) ed il problema si è manifestato in tutta la sua drammaticità. Conseguentemente, nel citato articolo 930 COM è stato inserito il comma 1-sexies che permette a quest’ultimi, in caso di definitiva perdita dell’idoneità fisica, di poter “presentare domanda di transito […] manifestando espressamente il proprio consenso all’inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale” (beh, anche se non possono accedere alla dirigenza civile, almeno non si ritrovano in mezzo a una strada dall’oggi al domani!).

Sperando di esser stato sufficientemente chiaro, vi consiglio come sempre di mettervi in contatto con un professionista del settore (Avvocato o medico legale), non altro perché quello che abbiamo di fronte è un terreno pieno di insidie ed è quindi meglio farsi guidare da un esperto … tenete poi sempre ben presente che “se pensate che rivolgersi a un professionista serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!”.

Ad maiora!

TCGC

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[1]: per il personale della Guardia di Finanza si fa riferimento all’articolo 14 della legge n. 266 del 1999 che prevede che:“il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.

QUAL È IL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA PER INFERMITÀ PREVISTO PER I MILITARI? IL CD “QUINQUENNIO MOBILE” …

Come sappiamo, il militare temporaneamente non idoneo al servizio per motivi di salute, una volta superati i normali periodi di riposo medico domiciliare (ovverosia i 45 di licenza straordinaria previsti annualmente), viene posto in aspettativa per infermità temporanea. Tanto premesso, la domanda che spesso mi viene fatta è: qual è il periodo massimo di aspettativa previsto per i militari e, soprattutto, cosa accade se tale periodo viene superato? Per rispondere alla prima domanda basta leggere l’articolo 912 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) titolato proprio “durata dell’aspettativa”. Ebbene, sulla base di tale articolo “i periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio (ovverosia 365 gg. x 2 = 730 gg. totali), anche in caso di trasferimento dalluna allaltra aspettativa”. Se poi si supera tale tetto di 2 anni di aspettativa nel quinquennio, si cessa automaticamente dal servizio permanente sic et simpliciter!

N.B. Preciso che quanto detto finora (nonché la possibilità di transitare nei ruoli civili – per approfondire leggi qui!), prescinde totalmente dal fatto che l’infermità sia stata o meno riconosciuta dipendente da causa di servizio (fate molta attenzione a questo aspetto perché non è minimamente da sottovalutare!).

Riprendendo il nostro discorso, l’articolo 929 del COM stabilisce poi che il militare “cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:

a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato (e quindi anche prima dello scoccare dei 2 anni);

b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;

c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli”.

Un’ultima cosa prima di concludere: come si conteggia il “quinquennio” (cosiddetto mobile) a cui fa riferimento la normativa appena richiamata? Semplice, si contano tutti i giorni di aspettativa fruiti, procedendo a ritroso per 5 anni a partire dalla data dell’ultimo giorno di aspettativa … ovviamente, il risultato deve essere inferiore a 730 giorni (cioè 2 anni) che, come abbiamo visto, è il limite massimo superato il quale si cessa automaticamente dal servizio ai sensi dell’articolo 929 del COM. Se poi l’aspettativa non è continua ma, come spesso accade, frazionata in più periodi, è ovvio che il quinquennio debba necessariamente spostarsi in avanti con lo scorrere del tempo (ecco perché viene appunto definito “mobile”). Proviamo a fare un esempio … armatevi di calendario, carta e penna … fatto? Bene … supponiamo che oggi, 13 agosto 2021, venga posto in aspettativa per 60 giorni (aspettativa scadente quindi l’11 ottobre 2021) e che nel quinquennio precedente abbia già fruito di 620 giorni totali di aspettativa (conteggio effettuato a ritroso a partire dall’11 ottobre 2016) … beh, non ci sono grossi problemi perché al termine dei 60 giorni, cioè il 12 ottobre 2021, non avrò ancora superato il limite dei 730 giorni (difatti 620 gg. + 60 gg. = 680 gg.). Anche se poi, al termine dei 60 giorni (cioè dal 12 ottobre 2021 in poi), dovessi avere ancora dei problemi di salute, non devo preoccuparmi più di tanto perché potrò comunque fruire di ulteriori 50 giorni di aspettativa prima di superare il limite dei 730 giorni previsti (infatti 730 gg. – (620 + 60) gg. = 50 gg.). Vediamo ora come il “quinquennio” si muove nel tempo … beh, tornando al nostro esempio, supponiamo che nel quinquennio preso in considerazione, a prescindere dagli ultimi giorni di aspettativa (cioè i 60 gg. dal 13 agosto 2021 all’11 ottobre 2021), io abbia dunque fruito di 620 giorni di aspettativa (60 gg. dal 1 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017 ed i restanti 560 gg. in un’unica soluzione dal 22 agosto 2017 al 4 marzo 2019). Tanto premesso, come abbiamo visto, allo scadere degli ultimi 60 gg. di aspettativa (cioè dal 12 ottobre 2021) mi rimarranno ulteriori 50 giorni da fruire prima di arrivare al limite dei 730 giorni previsti. Ma quanto detto è vero sino al 1 dicembre 2021 perché, successivamente, il “quinquennio” inizierà a spostarsi in avanti nel tempo … a muoversi insomma! Mi spiego meglio, se avessi degli ulteriori problemi di salute in data successiva al 1 dicembre 2021, ai 50 giorni di cui parlavamo se ne aggiungono altri perchè il “quinquennio” si è spostato avanti: già dal 30 gennaio 2022 avrò a difatti disposizione altri 60 giorni di aspettativa da poter fruire (ulteriori rispetto ai 50 gg. iniziali a cui facevamo riferimento poco sopra) e questo perchè i 60 gg. di aspettativa fruiti dal 1 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017 non dovranno più essere conteggiati in quanto usciti dal “quinquennio” da prendere in considerazione (il “quinquennio” si infatti spostato in avanti nel tempo!). Difficile? A parole forse può sembrare, ma vi assicuro che è tutto molto più semplice di quanto possa apparire al punto che, se proprio non volete disturbare un Avvocato o un consulente del lavoro per farvi fare i calcoli, potete agevolmente chiedere al vostro ufficio personale … è un calcolo relativamente agevole da fare!  

Sperando di esser stato sufficientemente chiaro, vi consiglio come sempre di mettervi in contatto con un professionista del settore (Avvocato, consulente del lavoro o medico legale), non altro perché quella dell’aspettativa per infermità è una materia scivolosa, piena di insidie che come abbiamo visto possono addirittura arrivare a farci perdere il posto, nonché comportare significative decurtazioni stipendiali (per approfondire leggi qui!).

Ad maiora!

TCGC

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QUANTO GUADAGNA IL MILITARE IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ?

Un collega mi chiede: l’aspettativa per infermità comporta una qualche decurtazione stipendiale? Beh … si e no … mi spiego meglio: se l’infermità dipende da causa di servizio (per approfondire leggi qui!) il militare conserva intatto il proprio stipendio per tutto il periodo di aspettativa mentre, nel caso in cui l’infermità non sia invece dipendente da causa di servizio, le cose si complicano un pochino. Infatti, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 187 del 1976 “Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate”, “durante l’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell’Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono […] lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi (ossia dal 1° al 12° mese) e ridotti alla metà per i successivi sei mesi (cioè dal 13° al 18° mese), fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto”, ovverosia dal 19° al 24° mese, durante i quali lo stipendio viene sostanzialmente azzerato!

Come ci si comporta se la dipendenza dell’infermità da causa di servizio è ancora in fase di riconoscimento? Cosa accade cioè quando, a seguito di infortunio e dopo aver presentato domanda di riconoscimento della causa di servizio, passa magari un intero anno senza che arrivi alcun formale provvedimento di riconoscimento? Dal 13° mese in poi inizia ad esser automaticamente decurtato lo stipendio ai sensi dell’articolo 26 della citata legge n. 187 del 1976? Beh … nel sostanziale silenzio della legge, possiamo dire che la stragrande maggioranza degli Enti/Comandi militari non effettua alcuna automatica decurtazione stipendiale al militare in aspettativa per un’infermità non ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio – quantomeno sino al relativo riconoscimento – procedendo poi, solo in caso di mancato riconoscimento, al recupero le somme eventualmente versate in eccesso a quanto previsto.

Questo è più o meno uno speditivo inquadramento della materia … vi consiglio come sempre di mettervi in contatto con un professionista del settore (Avvocato o medico legale), non altro perché quella dell’aspettativa per infermità è una materia scivolosa, piena di insidie che possono addirittura arrivare a farci perdere il posto di lavoro (per approfondire leggi qui!).

Ad maiora!

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COS’È IL “COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO”?

Ho ricevuto diverse richieste di chiarimento su cosa sia il “Comitato di verifica per le cause di servizio” … cercherò allora di darvi qualche nozione elementare in merito. Ebbene … iniziamo col dire che il Comitato di verifica per le cause di servizio [1] è un organo consultivo che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e che svolge essenzialmente [2] la funzione di riconoscere (o meno) la dipendenza da causa di servizio delle infermità dei dipendenti pubblici [3] (oggi rimasta una prerogativa di militari e pochi altri – per approfondire leggi qui!). Come appena detto, trattasi di un organo consultivo, un organo che emette cioè dei “pareri” che sono però vincolanti per le Amministrazioni richiedenti [4] … a cui cioè queste devono obbligatoriamente attenersi: se ad esempio stabilisce che una patologia o un infortunio (già valutato come esistente dalla CMO, eventualmente anche con “ascrivibilità” a tabella) NON dipende da causa di servizio, c’è proprio ben poco da fare (oltre a fare eventualmente ricorso al TAR o alla Corte dei Conti) … quella patologia o quell’infortunio … anche se esiste (perchè così ha detto la CMO) … NON dipende da causa di servizio, punto e basta! Certo, nel caso in cui un’Amministrazione non fosse d’accordo con il parere del “Comitato” potrà eventualmente chiedere un secondo parere a cui però, una volta emesso, dovrà alla fine attenersi senza alcuna ulteriore possibilità di appello [5].

Tanto premesso, vediamo ora di chiarire i dubbi più ricorrenti:

  • entro quali termini deve esprimersi? Beh, questo è il vero “punctum dolens” … il punto dolente … mi risulta infatti che si registrino apprezzabili ritardi nei lavori del “Comitato” … diciamo che in condizioni “normali” dovrebbe emettere il proprio parere, cioè pronunciarsi sul riconoscimento (o meno) della dipendenza da causa di servizio, “entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti”, decisione che comunica poi all’Amministrazione richiedente nei successivi 15 giorni (articolo 11, secondo comma, del D.P.R. n. 461 del 2001);
  • da chi è composto? Ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 461 del 2001 “il Comitato è formato da un numero di componenti [6] non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché’ tra gli ufficiali superiori medici delle Forze Armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l’esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell’arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due”;
  • con quali modalità opera? Nell’esame delle pratiche di competenza, il “Comitato” opera di solito per sezioni e molto raramente in riunione plenaria. Difatti, “quando il Presidente non ravvisa l’utilità di riunione plenaria, [il “Comitato”] funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici” (articolo 10, sesto comma, del D.P.R. n. 461 del 2001);
  • il “Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie” e il “Comitato di verifica per le cause di servizio” sono la stessa cosa? Sostanzialmente si! Infatti, il “Comitato di verifica per le cause di servizio” fino al 2001 si chiamava “Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie” … poi, per effetto dell’articolo 10 del D.P.R. n. 461 del 2001 [7], ha assunto l’attuale denominazione mantenendo sostanzialmente le medesime attribuzioni.

Penso di avervi detto abbastanza, non mi resta che salutarvi … Ad maiora!

TCGC

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[1]: disciplinato per funzioni, competenze e componenti dagli artt. 10 e seguenti del D.P.R. n. 461 del 2001 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”.

[2]: il “Comitato”, infatti, emette anche pareri di casualità “specifica” come avviene, ad esempio, per il riconoscimento di benefici per le vittime dell’uranio impoverito o per i soggetti “equiparati” alle vittime del dovere.

[3]: articolo 11 del D.P.R. n. 461 del 2001:“il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”.

[4]: cioè il Ministero della Difesa per le pratiche delle FFAA e dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero dell’Interno per quelle della Polizia di Stato eccetera.

[5]: articolo 14 del D.P.R. n. 461 del 2001:“l’Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell’articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l’amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l’obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l’Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato”.

[6]: i componenti del “Comitato”, nominati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, durano in carica per un periodo di quattro anni, prorogabile per una sola volta.

[7]: articolo 10 del D.P.R. n. 461 del 2001:“il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio”.

LA DICHIARAZIONE DI LESIONE TRAUMATICA (DLT) DEL MEDICO MILITARE

Un collega mi scrive per sapere cosa sia esattamente la Dichiarazione di Lesione Traumatica del medico militare (la cosiddetta DLT) e, soprattutto, in che rapporto stia con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (per approfondire leggi qui!).

Iniziamo subito con lo sfatare un mito ricorrente: se vi è stata rilasciata una DLT non significa che vi sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio! Cerco di spiegarmi meglio … pensate alla DLT e alla causa di servizio come a due binari del treno … è vero, vanno verso la stessa direzione ma non si incontrano mai. Ciò significa che anche se normalmente le due cose vanno di pari passo, al militare può essere rilasciata una DLT senza che poi gli venga riconosciuta la causa di servizio (e viceversa).

Tanto premesso, vediamo rapidamente di rispondere alle seguenti domande:

COS’È E COME È FATTA UNA DICHIARAZIONE DI LESIONE TRAUMATICA?

La DLT è una certificazione medica tipicamente militare che redige il medico militare che abbia visitato o soccorso un militare (a dire il vero alcuni sostengono che possa essere rilasciata anche a un civile, perché no?) che abbia subito una lesione traumatica e che viene sottoscritta dal medico militare, dall’infortunato e, se presenti, da uno o più testimoni. In tale certificazione il medico militare:

  • verbalizza le modalità in cui si è verificato l’infortunio, nonché le relative circostanze di tempo e luogo, per come sono gli state rappresentate dall’infortunato (e/o dal/dai testimone/i presenti all’accaduto);
  • effettua un esame obiettivo della lesione traumatica;
  • emette una diagnosi, una prognosi e, qualora necessario, prescrive una terapia,

pronunciandosi anche sulla verosimiglianza o meno della lesione rilevata con le circostanze di tempo, modo e luogo rappresentate dall’infortunato (e/o dal/dai testimone/i).

A COSA SERVE UNA DICHIARAZIONE DI LESIONE TRAUMATICA?

La funzione principale della DLT è quella di “fotografare” gli eventi verificatisi in modo da facilitare la ricostruzione di un determinato accadimento infortunistico ai fini dell’adozione dei provvedimenti più opportuni [1] sia a tutela dell’infortunato che dell’Amministrazione della Difesa. Tale “fotografia” degli eventi permette infatti al Comandante militare responsabile, tra l’altro, di:

  • implementare, in qualità di Datore di Lavoro, gli accorgimenti necessari a scongiurare il rischio che tali eventi infortunistici si ripetano, aumentando la sicurezza sui luoghi di lavoro, modificando il Documento di Valutazione dei Rischi (il cosiddetto DVR) eccetera;
  • esercitare, qualora ricorrano i presupposti, le proprie prerogative in materia di Polizia Giudiziaria Militare (per approfondire leggi qui!);
  • poter adeguatamente redigere i rapporti informativi necessari al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dello status di vittima del dovere (e soggetti equiparati) eccetera;
  • adottare specifici provvedimenti amministrativi come, ad esempio la concessione della licenza di convalescenza all’infortunato, l’invio di quest’ultimo a visita dal medico competente per valutare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica eccetera.

Ritenendo di aver sufficientemente chiarito i punti fondamentali della questione, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1] e questo anche a posteriori come, ad esempio, al fine del riconoscimento della causa di servizio (per approfondire leggi qui!) quando non vi sia stato ricovero in ospedale oppure quando la domanda di riconoscimento venga presentata molto tempo dopo l’infortunio.

L’EQUO INDENNIZZO

L’equo indennizzo è quel particolare beneficio economico che spetta, una tantum, al personale che abbia riportato una infermità o una lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio (clicca qui per approfondire) e ascrivibile alle Tabelle annesse al D.P.R. n. 834 del 1981 (clicca qui per approfondire). Il procedimento di concessione dell’equo indennizzo che, come il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è regolato dal D.P.R. n. 461 del 2001, si avvia con una domanda dell’interessato che può anche “essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione” di trasmissione della domanda di riconoscimento della causa di servizio al Comitato di verifica per le cause di servizio (articolo 2 del D.P.R. n. 461 del 2001 – per approfondire leggi qui!).

Come viene quantificato? L’ammontare dell’equo indennizzo viene calcolato tenendo in considerazione lo stipendio tabellare e la categoria della menomazione riconosciuta dipendente da causa di servizio (di cui alle Tabelle annesse al D.P.R. n. 834 del 1981). Tale ammontare, inoltre, viene “ridotto del 25% se l’impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno” (articolo 49 del D.P.R. 686 del 1957).

Entro 5 anni dalla notifica del provvedimento di riconoscimento è possibile fare, per una sola volta, la cosiddetta domanda di “aggravamento”: in tal senso, l’articolo 14 del D.P.R. 461 del 2001 stabilisce infatti che “entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento […], il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso”.

Alcuni problemi nascono in caso di cumulo tra equo indennizzo e:

  • la pensione privilegiata (clicca qui per approfondire). Il divieto di cumulo in questo caso viene previsto esplicitamente dal D.P.R. 686 del 1957 che stabilisce infatti che “l’equo indennizzo […], è ridotto della metà se l’impiegato consegua anche la pensione privilegiata” (articolo 50);
  • il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. Dato che l’equo indennizzo è cosa differente dal risarcimento del danno, la giurisprudenza ne ha riconosciuto la cumulabilità con il risarcimento del danno previsto dal codice civile sempre che, naturalmente, ne ricorrano i presupposti di legge;
  • il trattamento assicurativo a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione. In tal caso il divieto di cumulo è stato previsto esplicitamente dal D.P.R. 686 del 1957 che stabilisce infatti che deve essere “dedotto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall’impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione” (articolo 50).

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IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO

Iniziamo subito col chiarire un paio di aspetti preliminari:

  • la causa di servizio non spetta più al personale civile dello Stato ed è quindi riservata esclusivamente al “personale appartenente al comparto sicurezza, difesa (cioè al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate), vigili del fuoco e soccorso pubblico” (art. 6 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011) in ragione del “più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori [1];
  • esiste una procedura “semplificata” di riconoscimento della causa di servizio (la cosiddetta procedura con “Modello C”, originariamente prevista dalla legge n. 157 del 1952), regolata oggi dall’articolo 1880 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che prevede, in caso di lesioni traumatiche da causa violenta, che la dipendenza da causa di servizio possa essere pronunciata in deroga alla procedura ordinaria (vi posto integralmente l’art. 1880 in nota [2] per evitare di appesantire troppo il discorso).

Tanto premesso, concentriamoci ora sulla procedura ordinaria di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ebbene, tale procedura è finalizzata ad accertare che le infermità o le lesioni derivino “dall’adempimento degli obblighi di servizio” (articolo 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973). Il procedimento di riconoscimento di causa di servizio, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001 (peraltro richiamato dall’articolo 1878 del Codice dell’ordinamento militare), si articola in due parti:

Quindi … ipotizzando che il vostro infortunio sia dipendente da causa di servizio … una volta che la Commissione Medica Ospedaliera vi ha visitato (quantificando l’entità del danno sofferto) e che il Comitato di verifica ha stabilito che l’evento è riconducibile al servizio, il procedimento si conclude con l’emanazione di un provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Non dimentichiamoci che è possibile fare la cosiddetta domanda di “aggravamento”, ai fini dell’equo indennizzo, una sola volta ed entro 5 anni dalla notifica del provvedimento di riconoscimento: in tal senso, l’articolo 14 del D.P.R. n. 461 del 2001 stabilisce infatti che “entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento […], il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso”.

Un paio di precisazioni prima di concludere:

  1. il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio viene avviato d’ufficio o a domanda. In tale ultimo caso teniamo ben presente che, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 461 del 2001, la relativa domanda “deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento […] anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d’impiego”. Scrivere bene la domanda è fondamentale! Ponete la massima cura nel descrivere l’infermità o la lesione che avete subito, i fatti di servizio che l’hanno determinata (o che vi hanno anche solo concorso), le conseguenze che ritenete di aver subito in termini di integrità fisica o psichica, o sensoriale allegando tutta la documentazione in vostro possesso (verbali di pronto soccorso, certificati medici, relazioni di servizio, testimonianze di colleghi eccetera);
  2. il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 461 del 2001, è il presupposto per ottenere tutta una serie di benefici quali la pensione privilegiata (clicca qui per approfondire), l’equo indennizzo (clicca qui per approfondire), il rimborso spese di cura [6] eccetera.

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[1]: Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2018.

[2]: Articolo 1880 del Codice dell’ordinamento militare – Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta: “1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all’articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento da un’autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell’ambito di attività operativa o addestrativa svolta all’estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall’evento presso struttura sanitaria estera militare o civile. 2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l’evento lesivo si è verificato. 3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell’infermo. 4. Le complicanze e l’eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all’atto della dimissione o del decesso. 5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all’interessato. 6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell’interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 7. Se la lesione e’ riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 193”.

[3]: Articolo 193 del Codice dell’ordinamento militare – Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza:“1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all’articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di: a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell’esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice; b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all’articolo 1895 e all’articolo 1896; c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; d) transito nell’impiego civile di cui all’articolo 930; e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. 2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale. 3. La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l’ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l’ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio. 4. La Commissione, quando si pronuncia su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalità indicate al comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza. 5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, è integrata da due ufficiali medici dell’Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell’Arma vittima del dovere e agli stessi militari. 5-bis. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell’ufficio, cui appartiene l’interessato”.

[4]: Articolo 1879 del Codice dell’ordinamento militare – Accertamento diagnostico delle menomazioni:“1. Gli accertamenti sanitari sull’entità delle menomazioni dell’integrità psicofisica del dipendente, propedeutici al giudizio di riconoscimento della causa di servizio, sono eseguiti dalle Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 193 […]”.

[5]: Articolo 10 del D.P.R. 461-2001 – Comitato di verifica per le cause di servizio: “1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio. 2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze Armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l’esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato e’ di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell’arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due. 3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell’organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo. 4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato. 5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature. 6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici. 7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi. 8. Il Comitato opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente all’Amministrazione dell’economia e delle finanze. 9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all’individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell’ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell’economia e delle finanze. 10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all’articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10. 12. Per l’accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell’attività dei Comitati speciali è utilizzato l’ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri. 13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l’attivazione dell’articolo 4”.

[6]: Articolo 1881 del Codice dell’ordinamento militare – Rimborso spese di cura: “1. Sono a carico dell’Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi degli articoli 68, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 1, commi 219, 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

 

LA PENSIONE PRIVILEGIATA

La pensione privilegiata [1]:

  • viene riconosciuta ai dipendenti pubblici che hanno subito lesioni fisiche o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio (clicca qui per approfondire) ed ha, quindi, natura sostanzialmente risarcitoria (in senso molto generale);
  • oggi non spetta più al personale civile dello Stato ed è quindi riservata esclusivamente al “personale appartenente al comparto sicurezza, difesa (cioè al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate), vigili del fuoco e soccorso pubblico” (art. 6 del decreto legge 201 del 2011 convertito dalla legge 214 del 2011) in ragione del “più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori [2]”;
  • garantisce un trattamento pensionistico speciale (di “privilegio” appunto!) e, per tanto, presuppone la cessazione del rapporto d’impiego … cioè bisogna essere “in pensione” per poterne beneficiare: infatti, decorre normalmente [3]dalla data di cessazione dal servizio” (art. 191 del D.P.R. n. 1092 del 1973).

Tanto detto, al militare con infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio (a prescindere dall’idoneità o meno al servizio e, quindi, all’eventuale transito nei ruoli civili dell’A.D.) spetta quindi:

  1. la pensione privilegiata qualora l’infermità o la lesione dipendente da causa di servizio sia ascrivibile alla Tabella A (annessa al D.P.R. n. 915 del 1978 [4]) e non suscettibile di miglioramento (art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e art. 4 della legge n. 9 del 1980);
  2. un assegno rinnovabile, uguale alla pensione, qualora l’infermità o la lesione dipendente da causa di servizio sia ascrivibile alla Tabella A (annessa al D.P.R. n. 915 del 1978) e, al contempo, suscettibile di miglioramento. Tale assegno, spetta per un periodo che va dai due ai sei anni (quattro a decorrere dal 1 gennaio 1979 ai sensi dell’art. 5 della legge n. 9 del 1980) in relazione al tempo necessario al miglioramento (art. 68 del D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 4 e 5 della legge n. 9 del 1980). Alla scadenza di tale periodo si aprono poi tre possibilità: Infatti se le infermità o le lesioni: (a.) risultano ancora gravi al punto da continuare ad essere ascrivibili a Tabella A e non più suscettibili di miglioramento, spetta la pensione privilegiata; (b.) diventano invece ascrivibili a Tabella B annessa al D.P.R. n. 915 del 1978 (ricordiamo che prima erano state ritenute ascrivibili a Tabella A, ovverosia alla tabella che elenca le infermità e lesioni più gravi), spetta un’indennità una tantum (si rimanda al successivo punto 3 per i dettagli); (c.) non sono più ascrivibili a Tabella A o B non spetta più nulla;
  3. un’indennità una tantum, cioè una volta soltanto, qualora l’infermità o la lesione dipendente da causa di servizio sia ascrivibile alla Tabella B annessa al D.P.R. n. 915 del 1978 (art. 69 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e art. 4 della legge n. 9 del 1980).

A quanto ammontano grossomodo i benefici appena richiamati? Ebbene:

  • la pensione privilegiataè pari alla base pensionabile […] se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria [della Tabella A annessa al D.P.R. n. 915 del 1978] ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria [della Tabella A annessa al D.P.R. n. 915 del 1978 …]. Le pensioni di settima e ottava categoria [della Tabella A annessa al D.P.R. n. 915 del 1978] sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo […]. Qualora sia stata raggiunta l’anzianità indicata dal primo comma dell’art. 52 [cioè 15 anni di servizio], la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole” (art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973);
  • l’assegno rinnovabile è “di misura uguale alla pensione” (art. 68 del D.P.R. n. 1092 del 1973);
  • l’indennità una tantum viene infine liquidata “in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica” (art. 69 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e art. 4 della legge n. 9 del 1980).

Un’ultima cosa prima di concludere, quanto detto si applica a Ufficiali, Sottufficiali e Graduati … ai Volontari spetta invece la pensione privilegiata “tabellare”. Infatti, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973 “per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri [5] nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata” viene stabilita da apposite tabelle (previste per le pensioni di guerra) e viene liquidata insieme all’indennità integrativa speciale .

Capisco benissimo che la materia sia molto ingarbugliata, ma spero quantomeno di avervi messo a disposizione dei riferimenti normativi utili da offrire al vostro avvocato o al vostro commercialista in caso di bisogno…

TCGC

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[1]: le norme citate nel post sono peraltro richiamate dal codice dell’ordinamento militare (artt. 1884-1894).

[2]: Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2018.

[3]: infatti, nella normalità dei casi si va in pensione e, se si ha una causa di servizio riconosciuta, spetta eventualmente la pensione privilegiata nei modi e nei termini che ho riepilogato nel post. Però, se alla cessazione dal servizio si ha un’infermità o una lesione di cui non abbiamo richiesto la dipendenza da causa di servizio, è bene fare subito domanda altrimenti si perde ogni diritto … infatti, ai sensi dell’art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973, “la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo”.

[4]: veramente, a fare i pignoli, dovrebbero esser prese in considerazione le tabelle allegate al D.P.R. n. 834 del 1981 che, ai sensi della legge n. 111 del 1984 (art. 1), hanno modificato quelle annesse al D.P.R. n. 915 del 1978 … ma dato che non voglio mettere troppa carne al fuoco e, soprattutto, che il codice dell’ordinamento militare continua a citare il vecchio D.P.R. n. 915 del 1978 (artt. 1889-1991), così farò anch’io!

[5]: grossomodo i gradi una volta posseduti dai militari di leva.

LA CAUSA DI SERVIZIO PER I MILITARI: COME VIENE VALUTATO IL DANNO?

I criteri medico-legali di classificazione delle infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio sono contenuti nel D.P.R. n. 461 del 2001 che, all’articolo 2, comma 7, prevede sostanzialmente che si applichino la Tabella A o la Tabella B annesse al D.P.R. n. 834 del 1981.

La Tabella A è suddivisa in 8 categorie che si riferiscono a lesioni o infermità di gravità via via decrescente e che corrispondono a percentuali di riduzione della capacità lavorativa che vanno dal 100% (Tabella A/prima categoria, la massima per intenderci) al 20% (Tabella A/ottava categoria, la minima).

La Tabella B, invece, contempla patologie che prevedono una riduzione della capacità lavorativa che va dall’11 al 20% e che danno luogo a normalmente a indennità una tantum.

Ma cosa accade se le mie patologie non sono elencate nelle Tabelle A o B? Beh, ci corre in aiuto l’art. 1891 del Codice dell’Ordinamento Militare che prevede espressamente che “le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B […] devono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle medesime tabelle A e B”.

Non preoccupatevi di approfondire altro, il vostro medico-legale conosce benissimo la materia!

TCGC

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