COS’È IL CASELLARIO GIUDIZIALE? CHE DIFFERENZA C’È TRA CERTIFICATO E VISURA DEL CASELLARIO? IN COSA CONSISTE IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI?
Il casellario giudiziale è un archivio nazionale dove viene registrata la storia giudiziaria di ognuno di noi, con particolare riguardo alle condanne penali definitive (… includendo peraltro anche alcune tipologie di provvedimenti amministrativi e civili).
L’elenco dei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale è riportato all’articolo 3 del D.P.R. 313 del 2002 [1] e comprende:
“a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l’amnistia, l’indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché’ quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all’articolo 66, terzo comma, e all’articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
i-bis) l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale;
i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all’articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno;
q) lettera abrogata dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169;
r) i provvedimenti giudiziari relativi all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia”.
Il certificato del casellario giudiziale è quel documento che si chiede all’Ufficio del casellario presente in ogni Procura della Repubblica [2] e che riassume le iscrizioni presenti a nostro nome nel casellario giudiziale, ma non tutte! … infatti ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del citato D.P.R. 313/2002 non vi troveremo traccia delle iscrizioni “relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova […]”.
Quindi, nel certificato del casellario giudiziale non saranno visibili tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale nell’ottica di agevolare ad esempio chi ha avuto “problemi” penali di lieve entità (ad esempio nel caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) oppure ha optato per particolari procedure (com’è, ad esempio, il patteggiamento di una pena inferiore ai due anni, la messa alla prova eccetera). Quanto appena detto assume molta importanza quando ci viene richiesto di autocertificare i nostri precedenti penali: infatti, ai sensi dell’articolo 28, comma 8, del citato D.P.R. 313/2002, l’“interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare”, tra le altre [3], quelle non riportate nel certificato del casellario giudiziale ai sensi del comma 1 dell’articolo 24 del D.P.R. 313/2002, cui abbiamo fatto cenno poco sopra. Quindi se nella nostra dichiarazione sostitutiva non indicheremo le iscrizioni che non appaiono nel certificato del casellario non commetteremo alcun reato (falso o dichiarazione mendace sono le ipotesi più comuni) ma ricordate che la Pubblica Amministrazione potrà sempre “vedere” tutte le iscrizioni presenti nel casellario! Dire o non dire, dichiarare o non dichiarare, la questione non è banale e per questo mi sento in dovere di consigliarvi vivamente una chiacchierata preliminare con un Avvocato di fiducia … “se pensate che rivolgersi a un Avvocato serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!” … rifletteteci sopra!
Chiariamo infine che vanno distinti dal certificato del casellario giudiziale:
- la visura del casellario giudiziale che, al contrario del certificato, contiene tutte le iscrizioni presenti nel casellario. Diversamente dal certificato del casellario giudiziale, inoltre, non ha alcun valore certificativo (per intenderci, non serve quindi a certificare la nostra “fedina penale”) e non riporta i dati anagrafici della persona cui si riferisce (viene infatti rilasciato in forma anonima ad uso e consumo dell’interessato). Ma insomna … questa visura allora a cosa serve? Beh, a null’altro se non a farci conoscere integralmente la nostra storia giudiziaria;
- il certificato dei carichi pendenti che, semplificando al massimo, riporta invece i procedimenti penali “pendenti” di un determinato soggetto presso una determinata Procura della Repubblica e quella soltanto (cioè i procedimenti penali in corso e nei quali il soggetto ha assunto la qualità di imputato. Non vi troverete quindi informazioni su procedimenti ancora in fase di indagini preliminari che possono però essere comunque ottenute con una semplice richiesta ex art. 335 c.p.p. – clicca qui). Se aveste mai bisogno di sapere se esistono carichi pendenti presso più Procure della Repubblica, dovrete quindi necessariamente presentare altrettante richieste presso ognuna delle stesse … ma questo solo fino all’entrata in servizio del casellario nazionale dei carichi pendenti.
TCGC
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com
[1]: titolato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”.
[2]: dato che il casellario giudiziale è un archivio nazionale, è quindi indifferente che il certificato del casellario giudiziale venga chiesto a Caserta, Bolzano o Palermo … il risultato sarà identico!
[3]:art. 28, comma 7, del D.P.R. 313/2002: “Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative: a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale; b) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché’ alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale”.