Un collega mi chiede:“sono stato a casa malato. È mai possibile che mi abbiano decurtato le indennità operative militari?”. Beh, purtroppo è possibile eccome, dato che lo prevede espressamente la legge n. 78 del 1983 “Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”. Tale legge, infatti, prevede all’articolo 17, comma 8, che:“le indennità di cui agli articoli 3 [1], 4 [2], 7 [3] e 14 [4], nonché tutte quelle supplementari [5] previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all’indennità di cui all’articolo 2 [6], non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e […] al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all’estero”.
Tale articolo prevede in sostanza che talune indennità operative e talaltre indennità operative supplementari non debbano essere corrisposte al personale che si assenta, tra l’altro, per malattia per un periodo superiore ai 15 giorni. Considerato che le indennità operative sono compensazioni monetarie aggiuntive che vengono versate al militare per riconoscere l’impegno ed il sacrificio profuso per lo svolgimento di funzioni “operative”, la ratio della norma è evidente … se si è assenti per malattia (o per altre motivazioni previste dalla legge), tali indennità non spettano … non c’è molto altro da dire: dura lex, sed lex (cioè «dura legge, ma legge»).
Ad maiora!
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[1]: Indennità d’impiego operativo per reparti di campagna.
[2]: Indennità di imbarco.
[3]: Indennità per il controllo dello spazio aereo.
[4]: Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti.
[5]: Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa; indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei; indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede; indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali; indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo; indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale.
[6]: Indennità di impiego operativo.