Simulazione di reato o calunnia? Beh … i due termini non sono intercambiabili ma fanno riferimento a due ben distinti reati! Facendo un poco di ordine in materia, tenete ben presente che il reato di:
- simulazione di reato sanziona “chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni” (articolo 367 del codice penale).
- calunnia, punisce invece “chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo” (articolo 368 del codice penale).
Come appare agevole intuire, entrambi i reati tutelano il corretto funzionamento della giustizia [1], ma si differenziano essenzialmente nel fatto che con:
- la simulazione di reato viene solo diffusa una (falsa) notizia di reato (per approfondire leggi qui!) oppure vengono simulate delle tracce di un reato, tali cioè da far iniziare un procedimento penale per accertarlo;
- la calunnia, invece, la notizia di reato (per approfondire leggi qui!) o la simulazione delle relative tracce viene “indirizzata” dal calunniatore verso un falso responsabile che si sa essere innocente … nella calunnia, a differenza della simulazione, il reato viene quindi attribuito ad una persona specifica, che può essere anche il calunniatore stesso (siamo nel caso dell’autocalunnia prevista e punita dall’articolo 369 [2] del codice penale)
L’articolo 370 del codice penale prevede un’attenuante speciale: infatti, “le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione” … stiamo qui sostanzialmente parlando dei reati previsti del codice penale dall’articolo 650 in poi.
Un piccola precisazione prima di concludere: entrambi i reati danno rilevanza alle denunce fatte in forma “anonima o sotto falso nome” e la cosa può risultare molto utile in un Paese dove le segnalazioni anonime o apocrife sono purtroppo all’ordine del giorno, in ogni settore. Mi spiego … se siete stati oggetto di uno scritto anonimo o apocrifo di cui viene poi individuato l’autore, sappiate che potete procedere nei relativi confronti per calunnia o simulazione di reato … non solo cioè per semplice diffamazione come accade di solito … parlatene con il vostro Avvocato di fiducia!
TCGC
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[1]: è doveroso fare qui un piccolo distinguo: la simulazione di reato, infatti, mira ad evitare “intralci” derivanti dall’instaurazione di procedimenti penali inutili, mentre la calunnia cerca invece di scongiurare il rischio che venga aperto un procedimento penale nei confronti di un innocente.
[2]: art. 369 del c.p. – Autocalunnia:“Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.