Un collega che ha appena saputo di essere stato sorteggiato per fare giudice militare mi chiede: è possibile che i giudici militari vengano scelti sulla base di una estrazione a sorte? Beh, si … piaccia o non piaccia funziona esattamente così … e questo a prescindere dal fatto che abbiate (o meno) la minima idea di come si svolga un processo! Il collegio giudicante del Tribunale militare è infatti composto [1] da 3 membri:

  • due magistrati di professione (i cosiddetti giudici “togati”, per intenderci!), dei quali uno svolge le funzioni di Presidente;
  • un giudice “militare” che viene estratto a sorte [2] tra gli Ufficiali [3] delle tre Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Quest’ultimo, per il periodo in cui svolge le funzioni di giudice, ha le medesime prerogative dei primi … è cioè un giudice al 100%, anche se solo “a tempo determinato” … e questo a prescindere dal fatto che conosca o meno il diritto: in questo verrà sicuramente aiutato dagli altri due giudici “togati”, anche perchè la funzione principale che è stato chiamato a svolgere è quella di “esperto” della vita e dell’organizzazione militare, in modo da agevolare tutto il collegio giudicante nella comprensione dei fatti, cioè ad “inquadrare” il problema per poi valutare l’esistenza o meno di responsabilità penale.

L’articolo 54 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) prevede infatti che:“il Tribunale militare giudica con l’intervento:

  • del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono […] con funzioni di presidente;
  • di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
  • di un militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall’assumere ed esercitare le funzioni di giudice”.

Penso di aver sufficientemente inquadrato l’argomento, non mi resta quindi che salutarvi … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: il collegio giudicante della Corte Militare di Appello è composto invece da 5 membri: tre Magistrati “togati” e “due militari dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell’imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice” (art. 57 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare”, il cosiddetto COM).

[2]: art. 54 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM):“[…] 3. L’estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare. 4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell’aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l’assistenza di un ausiliario, che redige verbale. 5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell’esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso. 6. L’estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti”.

[3]: ricordiamo infatti che gli Ufficiali estratti a sorte per far parte del collegio giudicante della Corte Militare di Appello devono invece aver il grado minimo di Tenente Colonnello (art. 57 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare”, il cosiddetto COM).