Siamo ormai costantemente bombardati da tante di quelle informazioni che molto spesso fatichiamo (e non poco, direi!) a capire cosa sia reale e cosa non lo sia, quale notizia sia vera e quale invece rappresenti una “bufala” … Ma perché così tanta gente mette in giro notizie false, cosa gliene viene in tasca? … non si rischia proprio nulla a farlo?

La risposta alla prima domanda non è semplice … infatti c’è chi mette in giro fake news per aumentare il “traffico” di un sito internet (mi riferisco al ritorno economico che deriva da un aumento dei click degli utenti), per screditare un concorrente in affari, per condizionare l’opinione pubblica su un determinato argomento o solo per mera stupidità … le ragioni possono essere le più disparate e di difficile comprensione anche se, nella maggior parte dei casi, le fake news perseguono direttamente o indirettamente finalità economiche e/o politiche.

Molto più semplice è rispondere alla seconda domanda … cosa si rischia a creare delle fake news? Sebbene, dal punto di vista statistico, moltissime fake news perseguano normalmente finalità essenzialmente truffaldine (ed integrando quindi il reato di truffa – articolo 640 del codice penale [1]), sono molteplici i risvolti giudiziari che può avere una “bufala”, a seconda del fine effettivamente perseguito dal suo autore. Proviamo a fare qualche esempio per chiarirci le idee:

  • se si mettono in giro voci negative su di un concorrente in affari, o magari si scrive un articolo sui (falsi) difetti di un suo prodotto in commercio, è possibile che sia stato commesso il reato di diffamazione (articolo 595 del codice penale [2]) oppure quello di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (cosiddetto “aggiotaggio” – articolo 501 del codice penale), turbata libertà dell’industria o del commercio (articolo 513 del codice penale), manipolazione del mercato (articolo 185 del D. Lgsl. n. 58 del 1998 – Testo Unico della Finanza) eccetera;
  • se viene annunciato on line un imminente disastro o pericolo, è possibile che sia stato commesso il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico (articolo 656 del codice penale), di procurato allarme presso l’Autorità (articolo 658 del codice penale [3]) ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, quello di istigazione a delinquere (articolo 414 del codice penale [4]) o di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (articolo 266 del codice penale [5]);
  • se si è militare e si cerca di suscitare in altri militari il malcontento, è possibile che si sia commesso il reato di attività sediziosa (articolo 182 del codice penale militare di pace [6]) ovvero, in tempo di guerra, quello di manifestazioni di codardia o di sbandamento (articoli 110 e 112 del codice penale militare di guerra);
  • se si abusa con malizia della buona fede della collettività, è possibile invece che si sia abusato della credulità popolare (articolo 661 del codice penale [7]);
  • se si confezionano, in tempo di guerra, fake news dai contenuti idonei a ingenerare negli altri sfiducia, è probabile che si sia commesso il reato di disfattismo politico, economico o militare (articoli 265 e 267 del codice penale ovvero articolo 86 del codice penale militare di guerra),

mi sono limitato ad accennarvi i primi reati che mi sono venuti in mente e, come potete vedere con i vostri occhi, la casistica è già molto variegata … include addirittura dei reati militari!

Un’ultima cosa prima di concludere … hai condiviso su internet una notizia che poi si è dimostrata una bufala e ti stai domandando cosa rischi? Tranquillizzati … ad occhio e croce molto poco, se non addirittura niente! Infatti, se hai condiviso in buona fede una notizia falsa non rischi sostanzialmente nulla dal punto di vista penale! Cosa differente si verifica invece se lo hai fatto conscio di condividere delle fake news perché, in tal caso, ti esponi grossomodo alla medesima responsabilità dell’autore! Fai quindi sempre molta attenzione alle news che ti rimbalzano addosso on line, controllane attentamente provenienza e attendibilità prima di postarle e condividerle … non altro per evitare il rischio di dove dimostrare la tua buona fede/estraneità da disegni criminosi di persone che magari nemmeno conosci. A questo punto non mi resta che augurarvi una buona navigazione on line … ma senza mai abbassare la guardia!

TCGC

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[1]: art. 640 c.p. – Truffa:“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

[2]: art. 595 c.p. – Diffamazione:“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

[3]: art. 658 c.p. – Procurato allarme presso l’Autorità:“Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro”.

[4]: art. 414 c.p. – Istigazione a delinquere:“Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1. Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

[5]: art. 266 c.p. – Istigazione di militari a disobbedire alle leggi: “Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso: 1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; 3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata”.

[6]: art. 182 CPMP – Attività sediziosa:“Il militare, che svolge un’attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l’adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni”.

[7]: art. 661 c.p. – Abuso della credulità popolare:“Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000”.