L’articolo 635 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) ci fornisce una risposta sufficientemente esaustiva a tale domanda. Non serve proprio alcuna spiegazione e quindi ve lo posto integralmente … buona lettura …

1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali: a) essere cittadino italiano; b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; c) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato; d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) avere tenuto condotta incensurabile; l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando: 1) quanto previsto dall’articolo 711; 2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà; n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d’ufficio dall’amministrazione. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate. 3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell’Arma dei carabinieri dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 […]”.

Ai sensi del successivo articolo 638 COM, tali requisiti “devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell’effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell’inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell’effettiva incorporazione o dell’inizio del corso di formazione. [Infatti] l’accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell’interessato, comporta la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario”.

Ora credo che ne sappiate abbastanza … non mi resta quindi che augurarvi in bocca al lupo per il concorso!

TCGC

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