Stimolato da una chiacchierata avuta proprio stamani con una collega, ho capito che dovevo scrivere un post su come si svolge praticamente il cosiddetto “processino” di rigore … ed eccomi qui! Beh, che dire, come sappiamo la consegna di rigore è la sanzione disciplinare di corpo più “tagliente” (per approfondire leggi qui!) che può essere inflitta:
- esclusivamente dal Comandante di corpo da cui dipende il militare incolpato;
- ai sensi dell’articolo 1362 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM), solo [1] “per le infrazioni specificamente indicate nell’articolo 751” (per approfondire leggi qui!) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM);
- a seguito di uno speciale procedimento (che trova il suo apice proprio nel nostro “processino”) che differisce sensibilmente da quello “semplificato” che è invece necessario per infliggere le altre tipologie di sanzioni disciplinari di corpo (per approfondire leggi qui!).
Mi concentrerò ora sulle modalità pratiche di svolgimento del “processino” di rigore per come è stato minuziosamente disegnato all’articolo 1399 del COM [2] (per i più curiosi, ho postato integralmente tale articolo in nota!). Ebbene, tale “processino” si svolge secondo le seguenti sei fasi, delle quali solo le prime quattro avvengono necessariamente alla simultanea presenza di Comandante di corpo, incolpato, difensore, eventuali testimoni e Commissione di disciplina al completo [3]:
- Fase 1:“contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti”, durante la quale il Comandante di corpo “apre le danze”, contestando verbalmente all’incolpato la mancanza da cui è scaturito il procedimento disciplinare (il Comandante di corpo rilegge sostanzialmente a voce la “contestazione degli addebiti” – per approfondire leggi qui!);
- Fase 2:“esposizione da parte dell’incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli”, ovvero momento clou in cui il militare incolpato si difende verbalmente dalle accuse mossegli, di solito utilizzando le medesime argomentazioni utilizzate nelle eventuali memorie difensive scritte e depositate prima del “processino” stesso (secondo la tempistica datagli in sede di contestazione degli addebiti – per approfondire leggi qui!);
- Fase 3 (eventuale):“eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti”;
- Fase 4:“intervento del militare difensore”, durante la quale in cui il militare difensore cerca di alleggerire la posizione dell’incolpato, difendendolo appunto (per approfondire leggi qui!);
- Fase 5: il Comandante di corpo, quindi, “congedati gli eventuali testimoni, l’incolpato e il difensore, sentita la commissione [di disciplina], la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza” che, vi ricordo, non è assolutamente vincolante né in termini di qualità della sanzione da irrogare (consegna di rigore o, eventualmente, altra sanzione di corpo meno grave) né, tantomeno, in termini di quantità della sanzione stessa (numero di giorni, ma ovviamente questo vale solo per la consegna “semplice” o di rigore). Preciso al riguardo che non è scritto da nessuna parte che un procedimento disciplinare avviato per infliggere la consegna di rigore debba necessariamente concludersi con l’effettiva irrogazione di una consegna di rigore: il Comandante di corpo, sulla base di quanto emerge durante il “processino”, rimane difatti libero di optare per una sanzione disciplinare di corpo più mite (consegna semplice, rimprovero o richiamo) o di non infliggerne alcuna [4];
- Fase 6: terminati tutti gli adempimenti, “il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore” (articolo 1399, nono comma, del COM).
Tenete infine a mente che “il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all’interessato anche quando non sono applicate sanzioni” (articolo 1399, ottavo comma, del COM) anche se, nella pratica, tale decisione viene di solito comunicata verbalmente a incolpato e difensore direttamente dal Comandante di corpo alla fine della seduta, per essere poi formalizzata per iscritto in un momento successivo.
Tutto qui … il film si svolge grossomodo come ve l’ho appena riassunto, non mi resta quindi che salutarvi … buona visione e ad maiora!
TCGC
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[1]: infatti, ai sensi dell’articolo 1362, settimo comma, del COM, “con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell’articolo 260 c.p.m.p. [codice penale militare di pace]; b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare”.
[2]: articolo 1399 del COM – Procedure per infliggere la consegna di rigore:
“1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell’articolo 1400, il comandante di corpo o di ente convoca l’incolpato, il difensore e la commissione.
2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue: a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell’incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore
3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l’incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.
4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.
5. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.
6. Il parere non è vincolante.
7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all’interessato anche quando non sono applicate sanzioni.
8. Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto.
9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore”.
[3]: che, ai sensi dell’articolo 1400 del COM “è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza”.
[4]: ai sensi dell’articolo 751, secondo comma, del TUOM, il Comandante di corpo sarà invece vincolato a tenere conto, “nell’irrogazione della consegna di rigore, della gravità del fatto, della recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l’infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all’Amministrazione”.