L’articolo 720 del D.P.R. n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) stabilisce che:“1. L’uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni e incarichi. 2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell’uniforme militare, sono il simbolo comune dell’appartenenza alle Forze armate. 3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l’uso dell’uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, e i casi in cui è obbligatorio indossarla. 4. Il militare deve avere cura particolare dell’uniforme e indossarla con decoro. 5. L’uso dell’uniforme è vietato al militare: a) quando è sospeso dall’impiego, dal servizio o dalle funzioni del grado; b) nello svolgimento delle attività private e pubbliche consentite”. Il contenuto di tale articolo non merita particolari approfondimenti, come peraltro le normative di Forza Armata o Interforze esistenti sull’argomento … è stato infatti scritto tutto e in modo abbastanza chiaro. Su un punto però si continua periodicamente a discutere, ovvero sull’interpretazione da dare all’ultimo comma dell’articolo 720 TUOM, quello che per intenderci esplicita alcuni divieti nell’uso dell’uniforme, soprattutto nella parte in cui viene fatto riferimento allo “svolgimento delle attività private e pubbliche consentite”. Il punto è capire quali siano queste attività private e pubbliche per lo svolgimento delle quali è vietato usare l’uniforme … proviamo solo ad azzardare una risposta perché né il Codice dell’ordinamento militare (D. Lgsl. n. 66 del 2010 – cosiddetto COM) né, tantomeno, i regolamenti e le normative militari ci vengono purtroppo in aiuto … Ebbene, senza alcuna pretesa di completezza, tra le attività:

TCGC

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