Vista l’incertezza che traspare da alcune delle vostre email, ritengo utile dedicare questo brevissimo post all’Organizzazione giudiziaria militare. Ebbene sappiate che, almeno dal 2008, gli Uffici giudiziari militari si distinguono in:
- requirenti – Procura generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione (con sede in Roma), Procura generale presso la Corte militare di Appello (con sede in Roma) e Procure militari presso i Tribunali militari (con sedi in Verona, Roma e Napoli);
- giudicanti – Corte militare di Appello (con sede in Roma), Tribunali militari (con sedi in Verona, Roma e Napoli) e Tribunale militare di sorveglianza (con sede in Roma). Non esiste quindi alcun magistrato militare giudicante alla Suprema Corte di Cassazione!
Presso ogni Tribunale militare – organo giudiziario di primo grado, inoltre, è istituito un Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) e uno del Giudice dell’udienza preliminare (G.U.P.), in analogia a quanto avviene grossomodo nei Tribunali ordinari. Organo di secondo grado è la Corte militare d’Appello che giudica, tra l’altro, sull’appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. Il Tribunale militare di sorveglianza è invece competente a vigilare sull’esecuzione delle pene militari.
La Magistratura militare italiana ha giurisdizione per i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate sia in tempo di pace che di guerra sulla base di quanto previsto dai codici penali militari di pace o di guerra (per approfondire leggi qui!), secondo la competenza stabilita dal Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM – per approfondire leggi qui!), utilizzando il rito previsto dal codice di procedura penale (che, per intenderci, è lo stesso che si utilizza nelle aule di tribunale ordinario).
Spero che queste poche e generalissime nozioni sulla giustizia militare possano esservi utili a capire meglio … Ad maiora!
TCGC
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