Lo scorrimento della graduatoria è quell’istituto giuridico che consente alla Pubblica amministrazione che vuole assumere del personale di poter chiamare direttamente chi è risultato idoneo non vincitore in precedenti concorsi, senza indirne quindi uno nuovo … e questo semplicemente facendo “scorrere” la vecchia graduatoria. La cosa, però, è di difficile applicazione nei concorsi per l’accesso nelle Forze Armate, dato che nei concorsi “militari” si ricorre allo “scorrimento” della graduatoria in casi veramente eccezionali! Mi spiego meglio, l’articolo n. 643 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) prevede, infatti, che:“1. L’amministrazione militare ha facoltà di conferire, nel limite delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria. 2. Detti posti, da conferire secondo l’ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e il quinto per il reclutamento delle altre categorie di militari. 3. Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l’amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria stessa, fermo restando l’accertamento dell’ulteriore possesso dei requisiti. 4. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio permanente, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l’ordine della graduatoria. Se la durata del corso è inferiore a un anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. 4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice”.
Tanto premesso, mi preme solo che teniate ben presente come la discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione militare nel decidere se indire un nuovo concorso o far “scorrere” una pregressa graduatoria sia molto molto ampia, molto più di quanto non sia nel resto della Pubblica amministrazione dove lo “scorrimento”, invece, è praticamente diventato la norma. Se a questo uniamo poi il fatto che in passato, per tutta una serie di motivi (primo tra tutti l’esigenza che il personale venga giudicato idoneo dal punto di vista psico-fisico in un periodo “vicino” a quello dell’arruolamento e non, magari, a distanza di anni) raramente si è fatto ricorso all’istituto dello “scorrimento”, le cose si complicano e di molto! Credo che sia proprio il caso che vi facciate una bella chiacchierata con il vostro Avvocato di fiducia: ritengo infatti che imbarcarsi in un ricorso al TAR, con quello che costa oggi, solo per chiedere lo “scorrimento” di una graduatoria in un concorso “militare” non sia proprio una scelta vincente. Potete fare di meglio, molto di meglio … ad esempio iniziando col partecipare al concorso successivo, credetemi!
TCGC
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