L’inchiesta di sicurezza è quel tipo di inchiesta che viene condotta a seguito della “compromissione” [1] di una informazione classificata [2] (non quindi al verificarsi di una mera “violazione” delle norme poste a poste a tutela delle informazioni classificate [3]) e, cioè, allorquando tale informazione perviene a un soggetto non autorizzato, non in possesso di adeguato “nulla osta di sicurezza” (cosiddetto NOS [4] – per approfondire leggi qui!) oppure che non abbia la necessità di conoscerla. In tale eventualità, in analogia a quanto sostanzialmente avviene per le altre inchieste militari, vengono approfonditi i fatti in modo accertare il danno [5] verificatosi (tentando eventualmente di limitarlo!), adottare nell’immediatezza i provvedimenti che ne scongiurino il ripetersi ed individuare i possibili responsabili prevedendo anche, in considerazione dei possibili reati che possano essere stati commessi, l’intervento dell’Arma dei Carabinieri. Se mai entrerete a far parte dell’Organizzazione nazionale di sicurezza [6] verrete adeguatamente indottrinati sulle specifiche procedure da adottare per condurre un’inchiesta di sicurezza ma, fino ad allora, non potete far altro che accontentarvi dei contenuti di questo post … ad maiora!
TCGC
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[1]: la “compromissione di informazioni classificate” è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «la conseguenza negativa di violazione della sicurezza che deriva dalla conoscenza di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato da parte di persona non autorizzata ovvero non adeguatamente abilitata ai fini della sicurezza o che non abbia la necessità di conoscerle».
[2]: l’“informazione classificata” è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa, cui sia stata attribuita una delle classifiche di segretezza previste dall’art. 42, comma 3, della legge» n. 124 del 2007, ovverosia «segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato» (per approfondire leggi qui!).
[3]: si parla invece di “violazione” allorquando si verifica una mera violazione delle norme poste a tutela delle informazioni classificate. In tal senso, il D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) che definisce «“Violazione della sicurezza” [le] azioni od omissioni contrarie ad una disposizione in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, che potrebbero mettere a repentaglio o compromettere le informazioni stesse».
[4]: il “nulla osta di sicurezza” (NOS) è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «il provvedimento che legittima alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO coloro che hanno la necessità di conoscerle».
[5]: il danno ovviamente è quello alla sicurezza dello Stato che deriva dalla rivelazione non autorizzata dell’informazione classificata.
[6]: l’“Organizzazione nazionale di sicurezza” è, ai sensi del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), «il complesso di Organi, Uffici, unità amministrative, organizzative, produttive o di servizio della Pubblica amministrazione e di ogni altra persona giuridica, ente, associazione od operatore economico legittimati alla trattazione di informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, le cui finalità consistono nell’assicurare modalità di gestione e trattazione uniformi e sicure, nonché protezione ininterrotta alle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato».