Non avrei mai pensato di trattare questo argomento in un sito internet dedicato al diritto militare … peraltro non avrei neppure pensato di vivere una pandemia ed essere costretto in casa da due settimane per il rischio di prendermi il coronavirus … eppure eccomi qui … la vita non perde occasione per stupirmi! Mi scrive un giovanissimo collega appena maggiorenne chiedendomi sostanzialmente questo: posso fare l’amore con la mia fidanzata che ha 16 anni o, se mi scoprono, commetto un reato e posso quindi rovinarmi la fedina penale e, con questa, la carriera? Carissimo Romeo, il nome è naturalmente di fantasia anche perché il nostro Romeo non si è firmato, la risposta è si! Puoi tranquillamente fare l’amore con la tua Giulietta anche se tu sei maggiorenne e lei (ancora) minorenne. Prima di fare un poco di chiarezza sull’argomento, ritengo utile evidenziare che in questo post, in considerazione della “delicatezza” del tema, non parlerò di valori, etica o giustizia, mi limiterò ad esporre brevemente solo cosa preveda attualmente la legge (penale) in materia di rapporti sessuali con un minorenne, in modo assolutamente asettico e distaccato. Naturalmente mi riferisco a rapporti consenzienti e non a pagamento, altrimenti entriamo in ambiti penalmente rilevanti che esulano totalmente dalla presente trattazione e, soprattutto, non mi riferisco in alcun modo alla pedofilia, argomento che mi disgusta nel profondo al punto che non vi troverete mai alcuna traccia su avvocatomilitare.com!
Ebbene, iniziamo col dire che oggi in Italia l’età minima prevista per poter validamente esprimere il proprio consenso ad un rapporto sessuale è fissata a quattordici anni. Ciò significa che il minore:
- al compimento dei 14 anni, può legittimamente disporre sessualmente del proprio corpo – in altre parole può fare l’amore -, senza che abbia alcuna rilevanza giuridica l’età o il sesso del partner, non fa cioè alcuna differenza se questo è minorenne o maggiorenne, dello stesso sesso o di altro sesso;
- che non ha ancora compiuto i 14 anni è generalmente intangibile dal punto di vista sessuale e il partner che trasgredisce a questa semplice regola commette di fatto il reato di violenza sessuale con minorenne (articolo 609 quater del codice penale). Ciò significa che sotto i 14 anni il minore non può avere rapporti sessuali; ciò nonostante, l’articolo articolo 609 quater del codice penale prevede espressamente un’eccezione: infatti “non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis (cioè dai casi di violenza sessuale), compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni”.
Preciso al riguardo che non ha alcuna rilevanza l’eventuale errore sull’età del minore: il codice penale è molto chiaro sul punto, evidenziando infatti che chi intrattiene rapporti sessuali con un minorenne “non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa” (articolo 609 sexies del codice penale).
Questa è la regola generale, la normativa si ingarbuglia molto quando il partner sessuale del minore è “l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza”. In tal caso, infatti, l’età richiesta al minore per fornire un valido consenso (e non rendere di riflesso configurabile il reato di atti sessuali con minorenne) sale a sedici anni, salvo che il fatto non avvenga con “abuso di potere”, poiché in tal caso l’età sale ulteriormente ai 18 anni (articolo 609 quater del codice penale).
TCGC
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