Un collega mi ha chiesto il perché i militari indossino le stellette. Beh, da giurista, la mia risposta istintiva è stata:“perché così prevede il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (cosiddetto TUOM) che, all’articolo 720, statuisce tra l’altro che «le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell’uniforme militare, sono il simbolo comune dell’appartenenza alle Forze armate»”. È però possibile dire qualcosina in più … ma senza entrare in complessi discorsi sulla “Stella d’Italia” (conosciuta anche come “Stellone”), cioè quella stella a cinque punte che da tempo immemorabile rappresenta allegoricamente la terra ed il destino d’Italia (simbolo presente, tra l’altro, anche nell’emblema della Repubblica!)
Mantenendo quindi l’approccio giuridico di avvocatomilitare.com, possiamo aggiungere che le stellette, presenti già da secoli sulle uniformi di diversi reparti militari italiani, vennero adottate da Esercito e Marina con l’emanazione del Regio Decreto n. 571 del 13 dicembre 1871 (oggi abrogato), per poi addivenire gradualmente ad essere il segno caratteristico di tutti i militari italiani in generale, proprio nei termini di cui al citato articolo 720 del TUOM (per approfondire leggi qui!).
Tutto qui … nel salutarvi, a beneficio dei più curiosi, di seguito il testo integrale del Regio Decreto n. 571 del 13 dicembre 1871, ad maiora!
TGCG
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“VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Sulla proposta dei Ministri della Guerra e della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Tutte le persone soggette alla giurisdizione militare, a mente dell’articolo 323 del Codice penale militare per l’Esercito, e dell’articolo 362 di quello per la R. Marina, porteranno, come segno caratteristico della divisa militare, comune all’Esercito ed all’Armata, le stellette a cinque punte sul bavero dell’abito della rispettiva divisa.
Art. 2.
Le Autorità di terra e di mare denunzieranno all’Autorità giudiziaria le contravvenzioni al presente Decreto per l’applicazione delle pene stabilite dal Codice penale comune.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi’ 13 dicembre 1871.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi’ 26 dicembre 1871
Reg. 58 Atti del Governo a c. 128. D. Gherardi”.