Le diverse responsabilità in cui può incorrere il dipendente pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni sono la:
- responsabilità civile verso terzi: tipica responsabilità che sorge quando il dipendente pubblico danneggi un altro soggetto (artrticolo 2043 c.c.), sia questo un collega di lavoro o un soggetto estraneo all’amministrazione;
- responsabilità penale: nella quale incorre il pubblico dipendente che commetta un reato;
- responsabilità disciplinare: che si manifesta allorquando il pubblico dipendente violi i propri doveri di servizio, contravvenendo alla legge, ai regolamenti, a ordini/direttive, ai cosiddetti codici di condotta eccetera;
- responsabilità amministrativo-contabile: che si presenta quando un dipendente pubblico provochi un danno allo Stato (il cosiddetto danno erariale), a una pubblica amministrazione o a un ente pubblico (per approfondire leggi qui!).
Inoltre se il pubblico dipendente è:
- un dirigente, può incorrere nella cosiddetta responsabilità dirigenziale, ipotesi che si configura solo in capo ai dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale in caso, ad esempio, di mancato raggiungimento degli obiettivi o mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi etc. (articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001);
- un agente o ufficiale di polizia giudiziaria, può incorrere in una peculiare tipologia di responsabilità disciplinare prevista agli articoli 16 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (D. Lgsl. n. 271 del 1989) nonché all’articolo 305 del codice penale militare di pace.
Ricordiamo, naturalmente, che nella realtà le cose sono ben più complicate perché le varie responsabilità spesso concorrono e interferiscono tra loro: la responsabilità penale, infatti, ben può convivere con quella amministrativo-contabile, se non anche con quella disciplinare o civile eccetera. Ipotizziamo il caso del dipendente pubblico che prenda una tangente. Inutile dire che il prendere una tangente è un reato, inoltre costituisce anche un danno erariale (perché la tangente crea un danno all’immagine dell’amministrazione pubblica che va risarcito), nonché una violazione dei doveri di servizio (potreste mettere in discussione la possibile sussistenza di una responsabilità disciplinare in capo al dipendente pubblico corrotto?) … e se la quella tangente era stata presa per “truccare” una gara d’appalto? Possiamo escludere che la ditta illecitamente esclusa dalla gara non abbia subito un danno e che anche tale danno vada risarcito, questa volta però in sede civile? Perdipiù è ben possibile che la Corte dei conti proceda contro un dipendente pubblico e, contemporaneamente, l’amministrazione danneggiata promuova un autonomo giudizio civile per risarcimento del danno nei confronti del medesimo dipendente o, se esiste un processo penale a suo carico, vi si costituisca parte civile! Come vedete, la materia è alquanto articolata … ma dato che per capire bisogna iniziare dai concetti fondamentali, sul portale troverete altri post sull’argomento.
TCGC
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