L’articolo 735 del D.P.R. n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) prevede che:“1. Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina. 2. Il Ministro della difesa può delegare altra autorità civile o militare a ricevere il richiedente. 3. La richiesta di conferire con dette autorità deve essere trasmessa con la massima sollecitudine. 4. Il superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di servizio, deve esprimere il proprio motivato parere in merito all’oggetto della richiesta. 5. Qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale sono trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio. 6. Qualunque militare può presentarsi direttamente: a) ai propri superiori fino al comandante di compagnia o reparto corrispondente per giustificati motivi; b) a qualsiasi superiore fino al comandante di corpo per gravi e urgenti motivi; c) all’autorità competente o a qualsiasi superiore in casi di urgenza che interessano la sicurezza del reparto o se si tratta di questioni attinenti alla sicurezza dello Stato o alla salvaguardia di vite umane. 7. In ogni caso l’inferiore deve informare, appena possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto corrispondere in via normale. 8. Ogni militare può conferire direttamente con l’autorità incaricata di una ispezione, sempre se consentito mediante apposita comunicazione nell’ordine del giorno del corpo ispezionato”.

La comprensione di tale articolo non presenta particolari problemi, ma ritengo comunque necessarie un paio di precisazioni sull’istanza di conferimento. Ebbene:

  • se, come dice il TUOM, “ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore”, ciò non significa assolutamente che il Ministro della Difesa o il superiore debba per forza accettare! Il fatto di poter chiedere di conferire non determina in capo al richiedente il sorgere di alcun diritto [1]! Quello che semmai avviene che con la richiesta di conferimento è l’instaurazione di un procedimento amministrativo che, come sappiamo, deve concludersi “mediante l’adozione di un provvedimento espresso” (articolo 2 della legge n. 241 del 1990);
  • l’articolo 735 TUOM prevede una precisa “ritualità” che va rispettata. Saltare la linea gerarchica, non precisare il motivo della richiesta (per le questioni di servizio), utilizzare strumenti differenti dalla “richiesta di conferimento” (come può essere un post, un messaggino whatsapp o, addirittura, un video), oltre a rendere la richiesta di fatto irricevibile, potrebbe anche esporre il richiedente a responsabilità disciplinare, ad esempio per violazione dei “doveri attinenti al grado” (articolo 713 TUOM), dei “doveri attinenti alla dipendenza gerarchica” (articolo 715 TUOM) o per mancanza di “senso di responsabilità” (articolo 717 TUOM) … ovviamente la casistica è più ampia, ma fate sempre attenzione a quello che fate e, soprattutto, a come lo fate!;
  • il superiore è quindi gravato dall’obbligo di adottare un provvedimento espresso sulla nostra richiesta di conferimento … questi deve cioè “accordare” il colloquio o negarlo in modo esplicito! Ma entro quanto tempo dalla richiesta il superiore deve render noto se concede o meno il colloquio? L’articolo 1046, comma 1, lettera h, punto 4) del TUOM stabilisce al riguardo che per quanto attiene alle “istanze di colloquio con il superiore”, il tempo massimo di conclusione del relativo procedimento sia di 90 giorni [2].

TCGC

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[1]: non sussistendo in capo al richiedente alcun diritto soggettivo ad ottenere il colloquio ed essendo un provvedimento ampiamente discrezionale, l’eventuale diniego non richiede né un’approfondita motivazione (articolo 3 della legge n. 241 del 1990) né tantomeno alcun preavviso di rigetto (articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990).

[2]: le cose cambiano se la richiesta sia preordinata a colloquiare con i Vertici militari e politici della Difesa. Infatti, sono 150 i giorni massimi necessari per ottenere l’autorizzazione a conferire con il “Ministro della Difesa” ovvero 120 per le “altre Autorità di vertice” (vedi, tra gli altri, l’articolo 1039, comma 1, lettere s e t del TUOM per EI, MM e AM). Per il personale in servizio nell’Arma dei Carabinieri, invece, i giorni massimi necessari per ottenere l’autorizzazione a conferire salgono a 180, a prescindere dal fatto che la richiesta sia preordinata ad ottenere un colloquio con il “Ministro della Difesa” o con le “altre Autorità di vertice” (articolo 1040, comma 1, lettere v e z del TUOM).