Il principio di distinzione stabilisce che negli scontri armati è lecito colpire soltanto i combattenti e gli obiettivi militari. Civili e beni di carattere civile sono esclusi dalla sfera degli attacchi, salvo il caso in cui i civili partecipino direttamente alle ostilità: in tal caso, perdono la protezione per tutta la durata della loro partecipazione. Rimane vietato condurre attacchi indiscriminati, cioè quelli che colpiscono senza differenza civili e militari, oppure provocano danni collaterali sproporzionati rispetto al vantaggio militare concreto e immediato. Il principio impone inoltre di adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre i rischi ai non combattenti. Si tratta di una regola fondamentale, di natura consuetudinaria, applicabile tanto nei conflitti internazionali quanto in quelli interni. La sua violazione costituisce crimine di guerra.

La distinzione riguarda innanzitutto le persone. Tutti i combattenti possono essere legittimi obiettivi, ma solo quelli che rispettano determinati requisiti godono dello status di prigioniero di guerra se catturati. Rientrano in questa categoria i membri delle forze armate regolari, delle milizie e dei corpi volontari che rispettino condizioni precise: catena di comando responsabile, segno distintivo riconoscibile, porto aperto delle armi e rispetto delle leggi di guerra. Ne fanno parte anche coloro che prendono le armi in una levata in massa, i membri di movimenti di resistenza organizzata, le forze armate dipendenti da governi non riconosciuti, e, negli Stati che hanno ratificato il Primo Protocollo Aggiuntivo, i combattenti della guerriglia e i movimenti di liberazione nazionale.

Diversa è la posizione dei cosiddetti combattenti non privilegiati, come spie, mercenari o individui che non si distinguono dai civili. Essi possono essere attaccati, ma non godono dei diritti dei prigionieri di guerra. Restano comunque titolari delle garanzie minime fissate dall’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e dall’articolo 75 del Primo Protocollo Aggiuntivo. Nei casi di dubbio circa lo status, la persona deve comunque beneficiare della protezione della Convenzione fino a decisione di un tribunale competente.

La distinzione si applica anche ai beni. Un obiettivo militare è tale se contribuisce effettivamente all’azione bellica per natura, ubicazione, destinazione o impiego, e se la sua distruzione o conquista comporta un vantaggio militare preciso e concreto. Ne consegue che beni puramente civili non possono essere colpiti, mentre i cosiddetti beni a duplice uso, come centrali elettriche, vie di comunicazione o stazioni radiotelevisive, possono essere attaccati solo se impiegati in modo significativo a sostegno dello sforzo militare. In caso di dubbio, il bene si presume civile.

Sono invece illegittimi gli attacchi indiscriminati, come bombardamenti che colpiscono vaste aree abitate senza distinguere i bersagli, o l’uso di armi che non permettono di limitare gli effetti. Col principio di proporzionalità si cerca un bilanciamento tra il vantaggio militare ottenuto e i danni causati ai civili, mentre quello di precauzione impone di pianificare e condurre le operazioni riducendo al minimo i rischi per la popolazione.

In sintesi, il principio di distinzione rappresenta la regola cardine del diritto umanitario: obbliga le parti a separare costantemente civili e combattenti, beni civili e obiettivi militari, e a condurre le operazioni nel rispetto della vita e della dignità umana.

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