Nel linguaggio comune, il termine “molestie” viene spesso utilizzato per indicare una pluralità di comportamenti che ledono la dignità della persona, in particolare sul piano umano, relazionale e professionale. Sul piano strettamente giuridico, tuttavia, occorre precisare che nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una fattispecie penale autonoma denominata “molestie sessuali”. Il reato di molestia o disturbo alle persone, previsto dall’art. 660 del codice penale, punisce infatti chiunque “in un luogo pubblivo o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”. La questione si complica se la molestia persegue finalità sessuali. In tal caso, infatti, l’unico reato tipizzato che può ricomprendere condotte di questa natura è la violenza sessuale, disciplinata dall’articolo 609 bis e seguenti del codice penale.

Al di fuori della “violenza sessuale” punita dal codice penale non c’è molto altro. Però, anche se condotte come le avances indesiderate, i commenti a sfondo sessuale, le pressioni psicologiche o gli atteggiamenti di natura sessista non costituiscono reato in senso stretto, essendo comunque lesive della dignità personale, possono dar luogo a responsabilità disciplinare o civile, soprattutto quando incidono sull’ambiente di lavoro, sull’immagine dell’Amministrazione o sul benessere e l’equilibrio psicofisico della vittima.

In ambito militare il tema richiede una particolare attenzione: le Forze Armate si fondano difatti su valori come disciplina, onore, reciproco rispetto e spirito di corpo, che garantiscono non solo l’efficienza operativa dell’Unità nel suo complesso, ma anche la tutela della dignità di ciascun singolo militare, uomo o donna che sia. Dato che però il mondo militare è parte integrante della società, non è purtroppo del tutto immune da fenomeni negativi e devianti che, sebbene minoritari, possono comunque manifestarsi.

Sul piano penale comune, a seconda delle circostanze, si possono configurare diverse ipotesi di reato. Oltre alla “violenza sessuale” in senso stretto, possono infatti essere richiamate, ad esempio, la diffamazione, la minaccia (articolo 612 c.p.), lo stalking (articolo 612 bis c.p. qualora la condotta sia reiterata e tale da cagionare nella vittima uno stato di ansia o timore) eccetera. E l’ingiuria? Beh, l’ingiuria è stata depenalizzata e non prevede più sanzioni penali, ma può comunque avere rilevanza in sede civile (cioè, di risarcimento del danno). Siamo parlando ovviamente dell’ingiuria “ordinaria” e non di quella militare, ancora prevista e punita dal Codice penale militare di pace (c.p.m.p.) che quindi, come vedremo dopo, è ancora reato!

Quando le condotte avvengono in ambito militare, oltre al diritto penale comune, trovano applicazione anche le disposizioni del Codice penale militare di pace. Ebbene, alcuni reati militari possono infatti essere astrattamente collegati a situazioni di molestie sessuali, in particolare se sussiste abuso di autorità o violazione dei doveri di servizio. Tra questi, senza pretesa di alcuna completezza, potrebbero assumere rilievo, in base alle circostanze:

Prima di concludere, un breve accenno ad un ultimo aspetto che ritengo fondamentale: la protezione della persona che denuncia. Riservatezza, tempestività degli interventi e garanzia di un ambiente sicuro sono condizioni imprescindibili per contrastare tale odioso fenomeno. Le Forze Armate hanno investito per decenni nella formazione del personale e nella diffusione di una cultura basata sulla parità di genere, sul rispetto e sulla tutela dei diritti individuali. Sono stati istituiti addirittura canali interni di segnalazione e sono stati sensibilizzati i vari livelli gerarchici per prevenire e reprimere sul nascere comportamenti incompatibili con i principi base dell’Istituzione. Il mondo militare, nel suo complesso, è infatti ancora indiscutibilmente sano e fondato su valori solidi. Proprio per questo, l’emergere di condotte moleste rappresenta un’eccezione e non la regola; condotte del genere vanno però isolate e sanzionate con decisione! È indubbio la ferma censura di episodi del genere rafforzi la credibilità dell’Istituzione e riaffermi la centralità della persona e della sua dignità nella compagine militare e, soprattutto, nella società.

Avvocatomilitare.com persegue finalità meramente divulgative e, conseguentemente, l’approccio dato a questa problematica è necessariamente molto sintetico, non tale cioè da garantire una completa disamina dell’argomento. Ecco perché mi permetto di ribadire ancora una volta quanto sia necessario farsi seguire da un Avvocato di fiducia, non ultimo perché dimostrare giuridicamente di essere vittima di “molestie sessuali” e, eventualmente, provare il danno patito non è poi così agevole come comunemente si creda! Parafrasando una frase ricorrente su avvocatomilitare.com … se pensate che rivolgersi a un professionista costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro affidarvi a quello sbagliato o provare a fare tutto da soli … pensateci sopra!

Ad maiora!

TCGC con il supporto dell’intelligenza artificiale

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