Cosa succede se, chiamati dal Pubblico Ministero (poco importa se militare o ordinario) a riferire su determinati fatti non si è “sinceri” al 100%? Mi spiego meglio, cosa accade si “dimentica” intenzionalmente di riferire su alcune cose (non stiamo ovviamente parlando di una semplice dimenticanza … di un qualcosa di cui cioè vi siete semplicemente scordati!) o, addirittura, si ha la malaugurata idea di dichiarare il falso? Beh, la questione non è da poco! Prescindendo dagli ovvii risvolti disciplinari (anche di stato!) che una situazione del genere potrebbe comportare per un militare, sappiate che si corre il rischio di passare dei guai molto seri. Infatti, l’articolo 371 bis del codice penale stabilisce che “chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni […]”.
Tale reato, collocato nel codice penale nella parte relativa ai “delitti contro l’attività giudiziaria”, mira ovviamente a preservare e garantire il corretto funzionamento della Giustizia durante le indagini. Ecco perché si punisce chi tace il vero, dice o certifica il falso al Pubblico Ministero … insomma … detto altrimenti, “inganni” intenzionalmente il Magistrato che sta svolgendo l’attività investigativa!
Ovviamente, le cose si complicano se poi si tace o si mente quando si deve riferire in qualità di testimone nel processo vero e proprio … quando cioè, come accade nei telefilm americani, si è “chiamati alla sbarra”. In tal caso, si commette infatti il reato di falsa testimonianza, previsto e punito dall’articolo 372 del codice penale, che prevede che “chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Come vedete, quanto detto non è molto complicato da capire … per questo motivo non mi ci soffermo troppo sopra. Prima di concludere, però, vi offro un paio di spunti ulteriori … dovete infatti sapere che:
- il codice penale punisce anche chi “corrompe”, minaccia, usa violenza o anche solo “induce” (detto altrimenti istiga o incita) una persona a fare false dichiarazioni o a tacere all’Autorità Giudiziaria (articolo 377 [1] del codice penale);
- esiste la possibilità di fare un passo indietro, cioè di “ritrattare” quello che si è detto o non si è detto al Pubblico Ministero … ma solo prima della fine del dibattimento! Non è infatti punibile chi “nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento”;
- non esiste alcun reato di false dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria. Ciò nonostante, fate molta attenzione perché dichiarando il falso o tacendo il vero alla PG potreste commettere il reato di favoreggiamento personale di cui all’articolo 378 [2] del codice penale.
TCGC
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[1]: art. 377 c.p. – Intralcio alla Giustizia:“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo”.
[2]: art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale:“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516 […]”.