L’articolo 42 della legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, sancisce che:
- “le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali”;
- “le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato”.
Tanto premesso, l’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) n. 7 del 12 giugno 2009 “Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica”, dopo aver precisato che “classifiche assicurano la tutela amministrativa di informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica”, chiarisce che:
- “la classifica SEGRETISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi essenziali della Repubblica”;
- “la classifica SEGRETO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica”;
- “la classifica RISERVATISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica”;
- “la classifica RISERVATO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della Repubblica”.
Compreso quindi che le classifiche di segretezza vengono attribuite in relazione al livello di “sensibilità” delle informazioni, documenti, atti, attività o cose cui sono apposte, da valutarsi in relazione al “danno” agli interessi dello Stato che la relativa diffusione non autorizzata potrebbe comportare, sappiate che esse vengono automaticamente “declassificate” con il trascorrere del tempo. Infatti, l’articolo 42 della citata legge n. 124 del 2007 prevede proprio che “la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica”. Ovviamente – prosegue l’articolo 42 – “la declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri”.
Due chiarimenti prima di concludere:
- le “Informazioni non classificate controllate” (INCC) non sono informazioni classificate. Queste vengono difatti definite dal D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) come mere “informazioni non classificate che, in ragione della loro sensibilità, richiedono misure di protezione minime”;
- le classifiche di segretezza sono cosa differente dalle “qualifiche di sicurezza” che, sempre ai sensi del citato D.P.C.M. n. 5/2015, identificano solo “la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che, attribuita ad un’informazione, classificata e non, indica l’organizzazione internazionale o dell’Unione europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione”.
Ritengo di avervi dato elementi sufficienti per inquadrare in linea generale l’argomento … non mi resta che salutarvi, ad maiora!
TCGC
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