Iniziamo col dire che in questo post parliamo di prove: l’atto pubblico e la scrittura privata sono infatti documenti che vengono utilizzati per provare dei fatti (giuridici), cioè per “fotografarli” in modo che possano essere anche acquisiti a distanza di tempo. Provate a leggere quanto segue immaginandovene l’utilizzo processuale (cioè immaginate di essere in Tribunale davanti al giudice, con agli avvocati, i testimoni eccetera) … fatto? Bene, sono ora convinto che abbiate lo spirito giusto per meglio capire quanto vi sto per dire. Entrando nel vivo dell’argomento, sappiate che:

1. l’atto pubblico:

  • è il documento redatto, con le richieste formalità [1], da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato” (articolo 2699 del codice civile);
  • fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (articolo 2700 del codice civile).

La provenienza dell’atto da un pubblico ufficiale (per approfondire leggi qui!) e l’intenso valore probatorio che la legge gli accorda lo rendono una prova “pesante”, cioè difficilmente contestabile: dire che “fa piena prova” non significa altro che l’atto pubblico vincola sontanzialmente il giudice a considerarlo vero [2]. La sua veridicità può essere infatti contestata solo innescando lo specifico procedimento giudiziario della “querela di falso” [3].

Tanto detto ricordate che, nella pratica giuridica, quando per la validità di determinato atto è richiesta la forma scritta, si utilizza generalmente l’atto pubblico in modo da dare maggior “peso” probatorio al documento. Prendete ad esempio il caso del testamento redatto da un notaio … beh, ha sicuramente la stessa validità di un comune testamento olografo (per approfondire leggi qui!) ma, come potete ben immaginare, è più difficilmente confutabile in caso di contestazione … fornisce cioè una maggiore certezza e stabilità al suo contenuto;

2. la scrittura privata è, invece, un qualunque documento che è stato sottoscritto dal suo autore (a differenza dell’atto pubblico non proviene quindi da un pubblico ufficiale); può anche essere scritto da altri, a macchina o stampato, basta solo che sia firmato dall’interessato! Elemento fondamentale della scrittura privata è quindi la sottoscrizione autografa dell’autore che gli conferisce, ai sensi dell’articolo 2702 del codice civile, l’efficacia probatoria di “piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. In altre parole, non provenendo da un pubblico ufficiale, la scrittura privata ha una efficacia probatoria minore rispetto all’atto pubblico e, qualora non contestata o riconosciuta, fa piena prova solo della provenienza dall’autore, lasciando quindi il giudice libero di credere o meno alla veridicità dei relativi contenuti; inoltre può essere usata solo contro il suo autore (mai a suo favore) sempre che, naturalmente, venga da questi riconosciuta o si consideri legalmente come riconosciuta [4].

Certo c’è ancora molto da dire sull’argomento, ma visto il taglio “pratico” dei post di avvocatomilitare.com, credo sia il caso di fermarmi qui … ad maiora!

TCGC

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[1]: e se il pubblico ufficiale era incompetente o non redige l’atto pubblico con le previste formalità, cosa succede? Beh, se sottoscritto dalla parte si converte in scrittura privata: infatti l’articolo 2701 (Conversione dell’atto pubblico) ci dice espressamente che “il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata”.

[2]: nel tentativo di chiarire ulteriormente il concetto possiamo quindi dire che l’atto pubblico fa piena prova (cioè il giudice è obbligato a considerarla vera senza alcuna possibilità di alternativa):

  • sul fatto che l’atto proviene da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale di stato civile ovvero, in ambito militare, il comandante di corpo, di nave, di aeromobile o altro militare con poteri certificativi);
  • sulle dichiarazioni rilasciare dalle parti (badiamo bene solo sul fatto che tali dichiarazioni sono state fatte e non sulla veridicità dei relativi contenuti a cui il giudice rimane libero di credere o meno) e sugli altri fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale.

[3]: artt. 221 e seguenti del codice di procedura civile.

[4]: articolo 2703 del codice civile – Sottoscrizione autenticata: “si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.