Quando si assume esattamente la qualità di imputato in un procedimento penale? E fino a quando di conserva? La domanda non è banale perché potrebbe avere dei risvolti pratici non trascurabili, ad esempio ai fini del mantenimento del nulla osta di sicurezza, della partecipazione ad un concorso eccetera …
Per quanto di interesse sappiate che, ai sensi dell’articolo 60 del codice di procedura penale, “1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo”.
Certo, so benissimo che si parla di “richiesta” di rinvio a giudizio e non di rinvio a giudizio vero e proprio … ciò nonostante, la qualifica di “imputato”, anche se solo formale, comporta comunque molteplici conseguenze che è meglio non sottovalutare.
TCGC
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