L’articolo 910 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) stabilisce che “1. Il militare, il cui coniuge – dipendente civile o militare della pubblica amministrazione – presti servizio all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se l’amministrazione non ritiene di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o se non sussistono i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. 2. L’aspettativa, concessa sulla base del comma 1, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. Il militare in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno. 3. Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi del comma 1 non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 4. Il militare che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 5. Se l’aspettativa si protrae oltre un anno, l’amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il militare che cessa dall’aspettativa occupa – se non vi sono vacanze disponibili – un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza [1] [2]”.

Beh … anche se l’articolo 910 del COM mi sembra sufficientemente chiaro e comprensibile, ritengo comunque necessario fare alcune brevi precisazioni prima di concludere:

  • viene fatto esplicito riferimento al coniuge e non al convivente. Ciò nonostante, se proprio non è possibile sposarsi/unirsi civilmente con una persona dello stesso (cosa che, credetemi, faciliterebbe di molto le cose!), non disperate e provate ugualmente a fare domanda (magari informandovi prima con il vostro ufficio personale). In ambito civile, infatti, la giurisprudenza sta riconoscendo alle coppie di fatto (i cosiddetti conviventi more uxorio, per intenderci) un trattamento giuridico molto “vicino” a quello assicurato dalla legge alle coppie coniugate e a quelle dello stesso sesso unite civilmente con persona dello stesso sesso (per approfondire leggi qui!) … nulla esclude quindi che in un prossimo futuro al convivente more uxorio possa essere (giustamente!) riconosciuto anche il diritto all’aspettativa per servizio all’estero del coniuge;
  • la tutela non è riservata ai soli dipendenti pubblici. Infatti, molti contratti di lavoro privato prevedono forme di aspettativa, congedo o astensione dal lavoro che, sempre più spesso, arrivano a risultati molto simili a quelli garantiti dall’aspettativa per servizio all’estero del coniuge. Quanto precede, anche in ossequio a quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 227 del 2010 che prevede espressamente che “il datore di lavoro del dipendente di un’impresa privata, il cui coniuge presta servizio all’estero in qualità di funzionario internazionale […], è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti […]”;
  • l’aspettativa spetta solo in caso di servizio all’estero del coniuge. Nel caso in cui foste invece interessati ad approfondire le tutele che la legge accorda al militare trasferito d’autorità in ambito nazionale, vi consiglio di dare un’occhiata al post che tratta tale argomento (per approfondire leggi qui!).

A proposito, l’articolo 913 del COM prevede alcune “norme comuni in materia di aspettativa (che trovano quindi piena applicazione anche nel caso in esame!) a cui, se fossi in voi, darei quantomeno una rapida occhiata solo per avere un quadro di situazione ancora più completo (per comodità, ve l’ho postato integralmente sotto [3]).

TCGC

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[1]: il testo dell’art. 910 del COM riproduce sostanzialmente i contenuti della legge n. 26 del 1980 “Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all’estero” (cosiddetta “Legge Signorello”).

[2]: peraltro, la legge n. 227 del 2010 titolata “Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali” allarga il novero dei possibili beneficiari. Difatti, l’art. 5 tale legge prevede espressamente che:1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il cui coniuge presta servizio all’estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima località. Al personale del comparto scuola non si applica l’articolo 4 della legge 11 febbraio 1980, n. 26. 2. L’aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, nel corso dei quali i medesimi soggetti non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 3. Il datore di lavoro del dipendente di un’impresa privata, il cui coniuge presta servizio all’estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti. 4. L’aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno e massima di tre anni”.

[3]: art. 913 del COM – Norme comuni in materia di aspettativa:“1. L’aspettativa è disposta con decreto ministeriale. 2. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, l’aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale dell’Arma, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. 3. L’aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l’aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura. 4. L’aspettativa per motivi privati e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi. 5. Allo scadere dell’aspettativa il militare è richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione”.