Mi è stato recentemente chiesto da un collega di chiarire i rimedi non impugnatori contro le sanzioni disciplinari [1] (per approfondire, leggi qui!), ovverosia l’istanza di riesame e l’annullamento d’ufficio. L’argomento può apparire banale ma, vi assicuro, banale non è affatto perché regna la confusione più profonda in materia. Proviamo quindi a vedere a grandi linee in cosa consistono …
1. IL RIESAME DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO [2]
L’articolo 1365 del “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM), titolato proprio “Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo” prevede al riguardo che:“1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall’addebito. 2. L’istanza di riesame non sospende l’esecuzione della sanzione né i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dall’articolo 1366. 3. L’istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento. 4. Avverso la decisione sull’istanza di riesame emanata dall’autorità adita ai sensi del comma 3, il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi dell’articolo 1366” (per approfondire leggi qui!).
L’articolo non presenta particolari problemi interpretativi, mi limiterò quindi a evidenziare che:
- per “nuove prove” devono prendersi in considerazione sia quelle emerse dopo la conclusione del procedimento, sia quelle preesistenti ma non prese in considerazione in sede disciplinare. Per quanto precede sarà inammissibile una mera richiesta di valutare nuovamente la condotta del militare che è già stata sanzionata disciplinarmente e che, quindi, non presenta alcun elemento di novità. Ovviamente, sarà onere di chi chiede il riesame quello di acquisire (ed allegare) le nuove prove affinché vengano valutate dall’Autorità militare competente;
- l’eventuale apertura del procedimento di riesame non sospende né l’esecuzione della sanzione né, tantomeno, i termini per presentare ricorso gerarchico (per approfondire leggi qui!). Il riesame mira quindi a fare in modo che l’Autorità che ha emanato il provvedimento disciplinare (ri)eserciti la propria potestà sanzionatoria;
- dalla lettura dell’articolo 1365 del COM appare evidente l’intento di perseguire una giustizia sostanziale senza pregiudicare la situazione dell’istante (cosiddetta reformatio in peius). Se l’Autorità che decide il riesame dovesse cioè riformare il provvedimento disciplinare, non rischiate quindi di vedervi aumentare la sanzione disciplinare di cui avete chiesto il riesame. Ciò nonostante, non dimenticate che avverso la decisione è sempre possibile proporre ricorso gerarchico (per approfondire leggi qui!);
- l’istanza di riesame non è soggetta a termini di decadenza e può essere quindi presentata in qualunque tempo.
2. L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO
L’articolo 1372 del COM, titolato “Annullamento d’ufficio del procedimento disciplinare”, prevede che “è consentito l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi dall’amministrazione militare, nei limiti sanciti dall’articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Ciò significa che è quindi possibile procedere ad un annullamento d’ufficio [3][4]:
- se sussistono ragioni di pubblico interesse;
- solo in un termine ragionevole;
- avendo tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- allorquando il provvedimento sia stato “adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.
Beh … che dire … come avete visto tale rimedio riproduce sostanzialmente quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990: siamo quindi nel campo dell’“autotutela” amministrativa che viene effettuata d’iniziativa dall’Amministrazione della Difesa, senza che sia quindi necessario alcun impulso da parte del militare destinatario del precedente provvedimento disciplinare. Inoltre, alla luce dell’esplicito il riferimento all’“amministrazione militare” presente nell’articolo 1372 del COM, è competente ad agire in autotutela non solo l’Autorità militare che ha sanzionato disciplinarmente il militare, ma anche le Autorità militari superiori.
Credo che non ci sia molto altro da dire senza appesantire troppo il discorso, non mi resta quindi che salutarvi … ad maiora!
TCGC
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com
[1]: ad eccezione del “richiamo” che, consistendo in un mero ammonimento verbale, viene tradizionalmente considerato non impugnabile con ricorso gerarchico per la mancanza del cosiddetto interesse a ricorrere: il richiamo, difatti, non comportando di norma né la privazione della libertà personale né, tantomeno, la trascrizione sul fascicolo personale del militare, non determina a carico di quest’ultimo alcuna lesione della relativa posizione giuridica soggettiva. Inoltre, essendo una sanzione di solito solo orale capite che è molto difficile da impugnare. A dire il vero, mi capitò una volta di vedere un ricorso gerarchico avverso un richiamo … in tale eccezionale circostanza, però, il richiamo in questione era stato “verbalizzato” nel resoconto di un colloquio … era stato insomma messo per iscritto!
[2]: per approfondire le sanzioni disciplinari di corpo leggi qui!
[3]: art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 – Annullabilità del provvedimento: “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.
[4]: art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 – Annullamento d’ufficio:“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.