L’articolo 323 del codice penale punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio (clicca qui per approfondire) che “nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni […]”.

Tale reato che è abbastanza semplice da capire perché persegue l’intento di garantire l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (articolo 97 della Costituzione), sanzionando tutte quelle condotte “abusive” che sfociano in comportamenti discriminatori o preferenziali, tali da:

  • procurare all’autore del reato “o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale” (che sia economicamente valutabile … idoneo cioè ad accrescere il patrimonio del soggetto beneficiario);
  • arrecare “ad altri un danno ingiusto”.

Affinché si integri, il reato di abuso d’ufficio richiede:

  • lo svolgimento delle funzioni o del servizio da parte del pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio (clicca qui per approfondire). Ciò significa, ovviamente, che il semplice “abuso” della qualità dell’autore non integra alcun reato … serve proprio che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio stia esercitando la propria funzione istituzionale;
  • la violazione della norma di legge, di regolamento o l’inosservanza dell’obbligo di astensione;
  • l’ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o altri oppure un danno ingiusto arrecato a qualcun altro;
  • l’intenzionalità della condotta da parte dell’autore.

Ovviamente, come accade di frequente:

TCGC

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