Un breve chiarimento ad un dubbio ricorrente: quali sono i tempi del procedimento disciplinare di corpo? Solo pochi anni orsono scrivere un post del genere non avrebbe avuto alcun senso … “Stia punito!” e il procedimento disciplinare nasceva e si concludeva nel medesimo istante! Da allora però ne sono cambiate di cose, eccome! Il passaggio fondamentale è stata l’approvazione della legge n. 241 del 1990 che ha esteso ad ogni procedimento amministrativo (e quindi anche a quello disciplinare militare!) delle specifiche garanzie procedimentali …
Passando al nocciolo della questione, sappiate che il termine (massimo) del procedimento disciplinare di corpo è fissato dalla vigente normativa in 90 giorni dalla contestazione degli addebiti! Ce lo dice l’articolo 1046, comma 1, let. h., n. 6) del D.P.R. n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) … e ciò significa che, in linea generale, dalla contestazione degli addebiti al provvedimento sanzionatorio non possono passare più di 90 giorni.
Prima di terminare voglio però fare un piccolo chiarimento: come ben sapete rientra nel diritto dell’incolpato poter addurre giustificazioni e presentare le proprie difese … ebbene ricordate al riguardo che, ai sensi dell’articolo 1029, comma 2, del TUOM, l’incolpato può esercitare tale diritto:
- in un tempo pari ai 2/3 del tempo massimo e quindi, in linea generale, in 60 giorni (cioè 2/3 di 90 giorni!) … infatti “coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti [cioè addurre giustificazioni e presentare le proprie difese], entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia già concluso”;
- entro 10 giorni dalla contestazione degli addebiti qualora il “termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni”, ovverosia nei casi in cui il Comandante che procede ritenga di essere in possesso di elementi (quali, ad esempio, possono essere la mancata contestazione dei fatti da parte dell’incolpato, l’assoluta evidenza delle prove raccolte eccetera) tali da consentirgli di poter tempestivamente concludere il procedimento disciplinare nel massimo di 30 giorni!
TCGC
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com