La successione legittima è la successione che avviene quando il soggetto defunto (c.d. de cuius) non ha lasciato testamento e, per tanto, è la legge a regolare interamente il fenomeno successorio (art. 457 c.c.). Senza alcuna pretesa di completezza, possiamo quindi dire che il presupposto fondamentale della successione legittima è la mancanza del testamento (per la trattazione della successione testamentaria si rimanda allo specifico post sull’argomento) oppure l’esistenza di un testamento parziale, nullo o annullato etc.
Chi ha diritto all’eredità in caso di mancanza di testamento? L’art. 565 del codice civile è molto chiaro sul punto: “nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite” dal codice stesso. Si intuisce subito che la regola base di questa tipologia di successione è che i parenti più “vicini” escludono quelli più “lontani”, ma il codice non lascia nulla al caso e, per tanto, vediamo cosa prevede per le principali ipotesi; vi invito comunque a dare una sbirciatina al codice civile, gli articoli di interesse sono l’art. 565 e seguenti. Seguendo l’ordine di trattazione dato dal codice alla materia, iniziamo con la successione dei parenti:
- successione dei figli (art. 566 c.c.). Al padre e alla madre succedono i figli in parti uguali. Supponiamo che i figli siano 4 allora ogni figlio avrà diritto al 25% dell’eredità (figura 1); se invece i figli sono soltanto 2, ognuno di loro avrà diritto alla metà (50%) e così via.
- successione dei genitori (art. 568 c.c.). Se chi muore non lascia figli, fratelli o sorelle (o loro discendenti) l’eredità si devolve in parti uguali al padre e alla madre (50% ciascuno – figura 2) o, se il genitore superstite è solo uno, interamente a questi (100%).
- successione dei fratelli e delle sorelle (art. 570 c.c.). Se il defunto non lascia figli, genitori o altri ascendenti (es. i nonni), ciascun fratello o sorella succederà in parti uguali. Supponiamo che chi muore lasci due fratelli e una sorella, in questo caso ognuno avrà diritto ad 1/3 dell’eredità (il 33% circa del totale – figura 3), se i fratelli e/o sorelle invece sono due, queste avranno diritto al 50% e così via.

Fino ad ora abbiamo ragionato senza considerare l’esistenza in vita del coniuge del defunto ed il fatto che questi possa concorrere con i relativi figli o parenti. Sempre seguendo l’ordine del codice civile, passeremo quindi a delineare gli aspetti essenziali delle ipotesi di successione statisticamente più frequenti ovvero quelle connesse alla successione del coniuge superstite:
- successione del coniuge con un solo figlio del defunto (art. 581 c.c.). In tal caso al coniuge spetta la metà dell’eredità (50%) e l’altra metà al figlio (50% – figura 4);
- successione del coniuge con un più figli del defunto (art. 581 c.c.). Tale ipotesi prevede che al coniuge spetti 1/3 dell’eredità (il 33% circa) ed i restanti 2/3 a tutti i figli (il 66% circa del totale – figura 5);
- successione del coniuge con gli ascendenti, fratelli o sorelle del defunto (art. 582 c.c.). In questa eventualità, premesso che il defunto non lascia figli, al coniuge spettano i 2/3 dell’eredità (il 66% circa del totale) ed il restante 1/3 agli ascendenti, fratelli e/o sorelle (il 33% circa del totale – figura 6) con alcuni piccoli “temperamenti” il cui approfondimento esula però dal taglio dato al presente post;
- successione del solo coniuge (art. 583 c.c.). In caso di assenza di figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle del defunto, tutta l’eredità di devolve al coniuge (100%).

La vigente normativa prevede una imposta sulle successioni ereditarie con aliquote che variano dal 4% per il coniuge e i parenti in linea retta (es. genitori e figli) al 6% per i partenti sino al 4° grado per arrivare all’8% per gli altri soggetti. Vi è comunque una franchigia che varia a seconda dell’erede ed è, ad esempio, di 1.000.000 euro per il coniuge e gli eredi in linea retta, che si eleva a 1.500.000 nel caso in cui l’erede sia portatore di handicap.
Una precisazione finale è d’obbligo: avvocatomilitare.com persegue finalità meramente divulgative e, conseguentemente, l’approccio seguito è necessariamente molto sintetico, non tale cioè da garantire una completa disamina dell’argomento. Ecco perché mi permetto di darvi un consiglio: prendete in considerazione l’idea di sentire un notaio, non abbiate paura di informarvi e di approfondire bene la vostra situazione soprattutto se si parla di eredità … evitate cioè di commettere errori che potrebbero costarvi caro. Parafrasando una frase ricorrente su avvocatomilitare.com … se pensate che rivolgersi a un professionista del genere costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro provare a fare tutto da soli … pensateci sopra!
TCGC
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