Rispondendo alla domanda di un collega, ho notato di aver dedicato attenzione al dolo e al la colpa (soprattutto grave – per approfondire leggi qui!) nella responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!), tralasciando però il fatto che vi si faccia ricorso anche quando si parla di comune responsabilità civile … in effetti … dobbiamo dire che il ricorso ai concetti del dolo e della colpa (grave) non è un’esclusiva dell’ambito amministrativo-contabile! Tali concetti si usano infatti anche per delineare la comune responsabilità civile del militare/dipendente pubblico. L’articolo 22 del D.P.R. n.3 del 1957 titolato “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” (che per quanto attiene alla responsabilità civile è pienamente vigente e applicabile anche agli appartenenti alle Forze Armate, cioè anche a tutti noi militari) prevede proprio che “l’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’articolo 23 [1] [ovvero con dolo o colpa grave appunto!] è personalmente obbligato a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato”. Per quanto precede, è evidentemente chiara la scelta legislativa che ha delineato un sistema di responsabilità civile, parallelo a quello della responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!), che vede:
- da un lato, la pubblica amministrazione rispondere integralmente per tutti i danni e pregiudizi (cioè anche quelli dovuti a colpa semplice) cagionati dal proprio dipendente a soggetti terzi (fatta salva la cosiddetta rivalsa [2] nei relativi confronti);
- dall’altro, il pubblico dipendente danneggiante rispondere invece nei confronti del soggetto danneggiato soltanto nel caso in cui la propria condotta sia stata dolosa o (gravemente) colposa (cioè per colpa grave – per approfondire leggi qui!).
Detto tra noi … la naturale conseguenza di tale sistema è che, nella pratica, il soggetto danneggiato preferirà far causa alla Pubblica amministrazione che non direttamente al singolo militare/dipendente pubblico, poiché è di fatto molto più semplice ed agevole far causa allo Stato, più solvibile (cioè sicuramente in grado di pagare al danneggiato eventuali risarcimenti … meglio del singolo militare insomma!) e che risponde anche per colpa semplice, che non direttamente al militare/pubblico dipendente poiché, come abbiamo avuto modo di chiarire sopra e ammesso poi che il militare danneggiante abbia effettivamente tutti i soldi per risarcire, quest’ultimo risponde solo per dolo e colpa grave che, come sappiamo (per approfondire leggi qui!), sono criteri di imputazione che ne limitano di molto la responsabilità e, conseguentemente, ne rendono molto più difficile la dimostrazione in giudizio.
Una piccola precisazione prima di concludere … anche in materia di responsabilità civile del pubblico dipendente/militare, vale sostanzialmente quanto ho scritto sulla colpa grave in ambito amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!).
TCGC
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[1]: l’articolo 23 del D.P.R. n. 3 del 1957 prevede infatti che “è danno ingiusto, agli effetti previsti dall’articolo 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave”.
[2]: cioè il farsi rimborsare dal proprio dipendente. In tal senso l’art 22 del D.P.R. n. 3 del 1957 che espressamente prevede che “l‘amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo”.