Abbiamo di fronte un argomento decisamente complesso … quindi … se siete interessati … prendetevi una bella tazza di caffè, rilassatevi e provate a seguirmi … cercherò di essere il più semplice e conciso possibile! Preciso da subito una cosa molto importante e tutt’altro che scontata: non esiste alcuna definizione legislativa di colpa grave [1] che ci possa essere d’aiuto!
Tanto premesso, iniziamo col dire che l’articolo 1 della legge n. 20 del 1994, individua nel dolo e nella colpa grave i criteri ordinari di imputazione della responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!). Tale intervento normativo è stato molto importante perché in passato (cioè prima del 1994) la responsabilità del pubblico dipendente/militare si incentrava invece, oltre che sul dolo e sulla colpa grave, anche sulla colpa lieve, cioè su di un criterio di imputazione ben più severo di quello che vige oggi … in passato era cioè molto più semplice di oggi poter essere chiamati dalla Corte dei conti a rispondere di danni, anche non gravi … quindi, non lamentiamoci troppo!
Tralasceremo il concetto di dolo che è molto intuitivo poiché ruota intorno all’intenzionalità della condotta (nel dolo l’azione o l’omissione è difatti consapevolmente voluta dal dipendente che ne paga quindi le conseguenze) … ci concentreremo pertanto su cosa sia la colpa grave e sulle ragioni per cui, negli anni, si sia voluta limitare la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico (dalla colpa lieve alla colpa grave appunto!). Ebbene, sappiate che tradizionalmente si giustifica tale limitazione di responsabilità del dipendente pubblico/militare alla colpa grave (che, ricordiamoci, è oggi il criterio generale di imputazione del danno!) a causa:
- della sempre maggiore complicatezza del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione;
- del sempre più considerevole sforzo di diligenza e professionalità che viene dunque richiesto;
- delle note ed evidenti disfunzioni dell’apparato pubblico che, di fatto, complicano la vita ai pubblici dipendenti/militari.
Ecco perché si è ritenuto opportuno che i pubblici dipendenti/militari rispondessero solo delle mancanze più gravi, accollando il restante “rischio lavorativo” sull’apparato pubblico. Si è tentato cioè di trovare un (difficilissimo) punto di equilibrio in modo da non spaventare “troppo” il pubblico dipendente/militare sui rischi connessi al proprio lavoro cercando, al contrario, di fargli considerare la responsabilità amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!) più come uno “stimolo” a far bene che non come un “disincentivo” al lavoro … non altro per evitare di correre il rischio di poter sbagliare e di dover quindi pagare per gli errori commessi, anche se lievi.
Come abbiamo detto all’inizio del post, il concetto di colpa grave non è esplicitato o spiegato in nessuna legge. Si tratta infatti di un concetto molto “elastico” che può quindi essere difficilmente “tipizzato” … detto altrimenti, standardizzato. Come accade normalmente quando una legge presenta delle lacune, è la giurisprudenza poi che deve colmare i vuoti che si presentano quando bisogna applicarla … cioè caso per caso … “sul campo” … nel corso dei vari giudizi che si presentano nelle aule giudiziarie. In tale contesto, dall’analisi della giurisprudenza della Corte dei conti possiamo però ricavare degli “indici sintomatici”, cioè degli “indizi” in presenza dei quali è possibile parlare appunto di colpa grave … non dimentichiamo però che solo caso per caso (cioè al termine di un giudizio, con una sentenza insomma!) si potrà poi avere la certezza se, nel caso specifico, la colpa sia stata o meno grave, ovvero se il pubblico dipendente/militare possa essere o meno chiamato a risarcire il danno che ha causato! Tali indici sintomatici, sebbene siano molti e variegati, presentano però degli aspetti comuni perché presuppongono, quantomeno:
- la piena previsione dell’evento dannoso (la cosiddetta colpa cosciente);
- l’abnorme e macroscopica violazione della legge, dei regolamenti o delle norme di servizio;
- il totale disprezzo e inosservanza delle più basilari regole di buon senso, prudenza e cautela;
- un errore professionale inescusabile, da valutarsi naturalmente in base alle qualifiche, alle conoscenze e alle competenze del dipendente pubblico/militare autore del danno.
Ebbene … dall’esame di tali criteri interpretativi possiamo affermare che, in linea generale, la colpa grave non implica quindi solo una semplice violazione della legge ovvero una semplice negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, essendo al contrario necessario che il comportamento “antidoveroso” tenuto dal pubblico dipendente/militare si concretizzi invece in una macroscopica violazione delle più basilari regole di prudenza ovvero un errore professionale inescusabile, tale cioè da rendere l’evento dannoso facilmente prevedibile e quindi evitabile, da valutarsi sempre caso per caso, volta per volta, da parte del giudice [2].
Penso che ora abbiate abbastanza elementi per afferrare a grandi linee l’argomento … potete quindi consapevolmente andare dal vostro Avvocato di fiducia ed esporre il vostro caso.
Ad maiora!
TCGC
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[1]: cioè a dire il vero esiste anche se non fa molto al caso nostro … sto facendo riferimento all’articolo 5, comma 3 della legge n. 472 del 1997 che, in materia tributaria, definisce la colpa “grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”.
[2]: in tal senso, anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 371 del 1998 in cui evidenza la nascita di “un nuovo modello di responsabilità del pubblico dipendente (diverso dal generale paradigma aquiliano [cioè la comune responsabilità civile cosiddetta extracontruattale di cui all’articolo 2043 del codice civile]), da rapportare non più ad una formale valutazione di colpevolezza, ma ad una misurazione del concreto pregiudizio”.