La reclusione militare è l’unica pena detentiva attualmente prevista dal diritto penale militare [1] che, ai sensi dell’articolo 26 del codice penale militare di pace (CPMP), “si estende da un mese a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica […]”. Essa si distingue quindi dalla reclusione ordinaria [2] per:

  • la misura minima che è fissata in 1 mese;
  • la previsione che venga scontata in un determinato stabilimento di pena, ovverosia presso il Carcere militare;
  • il fatto di non prevedere l’isolamento notturno del condannato.

TCGC

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[1]: il codice penale (ordinario) è infatti più variegato: l’articolo 17 del codice penale stabilisce infatti che “le pene principali stabilite per i delitti sono:

  1. [la morte – ormai fortunatamente non più prevista!];
  2. l’ergastolo;
  3. la reclusione;
  4. la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

  1. l’arresto;
  2. l’ammenda”.

[2]: art. 23 del codice penale – Reclusione:“La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno […]”.