La prescrizione del reato è quel “meccanismo” giuridico attraverso il quale si estingue un reato in conseguenza del trascorrere di un determinato periodo di tempo. Mi spiego meglio: se un reato non viene punito entro un dato tempo dalla sua commissione, non è più possibile farlo e il relativo autore resta sostanzialmente impunito … perché il reato si è estinto! Il codice penale è chiaro in materia … ho integralmente riportato in nota [1] l’articolo 157 del codice penale perché è in grado di chiarire il 99% del vostri dubbi! Se poi non avete tempo (o voglia) è importante che ricordiate solo che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria […]” (articolo 157 del codice penale).

Quanto detto finora significa sostanzialmente che, nella normalità dei casi, un reato si prescrive nel tempo previsto come massimo della pena irrogabile e, comunque, in non meno di sei anni se il reato è un delitto [2] ovvero di quattro anni se il reato è una contravvenzione [3].

Un’ultimissima cosa prima di concludere, dal 1 gennaio 2020 l’articolo 159 del codice penale prevede che la prescrizione rimanga sospesa “dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna” … e ciò significa sostanzialmente che non si maturerà alcuna prescrizione se il processo penale è almeno arrivato ad una sentenza di primo grado … sia essa di condanna o di assoluzione, è indifferente!

TCGC

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[1]: art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere:“La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609 quater. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti”.

[2]: i delitti sono quei reati che vengono puniti più severamente in quanto sostanzialmente più gravi delle contravvenzioni. Il codice penale distingue i delitti dalle contravvenzioni dal punto di vista formale … cioè in base alle diverse pene che comportano: i delitti sono infatti puniti con l’ergastolo, la reclusione o la multa, mentre le contravvenzioni con l’arresto e l’ammenda. Anche se non tutti i reati sono ricompresi nel codice penale comune, sappiate che questo dedica ai delitti il libro secondo e, cioè, gli articoli dal 241 al 649. Ah, dimenticavo, tutti i reati militari sono delitti!

[3]: le contravvenzioni sono quei reati che vengono puniti meno severamente in quanto sostanzialmente meno gravi dei delitti. Il codice penale distingue i delitti dalle contravvenzioni dal punto di vista formale … cioè in base alle diverse pene che comportano: i delitti sono infatti puniti con l’ergastolo, la reclusione o la multa, mentre le contravvenzioni con l’arresto e l’ammenda. Anche se non tutti i reati sono ricompresi nel codice penale comune, sappiate che questo dedica alle contravvenzioni il libro terzo e, cioè, gli articoli dal 650 al 734 bis. Ah, dimenticavo, tutti i reati militari sono delitti!