Un discorso introduttivo è qui necessario: che cos’è la prescrizione? Il codice civile ci dice sostanzialmente che la prescrizione è quella causa di estinzione del diritto che deriva dall’inattività del titolare per un periodo di tempo determinato dalla legge (articolo 2934 del codice civile). Detto altrimenti, quando il titolare di un diritto (com’è il diritto della Pubblica Amministrazione a vedersi risarcito il danno subito, per intenderci!) rimane inattivo, inerte e cioè non esercita il proprio diritto per il periodo di tempo indicato dalla legge, lo perde … non lo può cioè più esercitare o far valere! Accade insomna che, quando un diritto viene trascurato dal proprio titolare, tale situazione viene sostanzialmente equiparata (allo scoccare del periodo stabilito) ad una manifestazione di disinteresse e la cosa vale anche quando è la stessa Pubblica Amministrazione a non esercitare un proprio diritto, com’è appunto quello di farsi risarcire il danno erariale subito.
La legge n. 20 del 1994 (come modificata dalla legge n. 369 del 1996) ha messo un poco di ordine in materia stabilendo un unico termine prescrizionale di 5 anni valido per ogni illecito amministrativo-contabile (per approfondire leggi qui!); in passato, infatti, i termini di prescrizione per l’illecito amministrativo-contabile cambiavano in relazione a diverse ipotesi nonché in base a diverse tipologie di dipendente pubblico, rendendo la materia molto più complicata di quanto non sia oggi. L’articolo 66 del codice della giustizia contabile (Decreto Legislativo n. 174 del 2016), inoltre, completa la disciplina della prescrizione stabilendo sostanzialmente che questa possa essere interrotta [1] una sola volta per il massimo di due anni. Quanto detto significa in soldoni che in materia di prescrizione della responsabilità amministrativo-contabile c’è un limite invalicabile pari a 7 anni (5 anni per la prescrizione + 2 anni per l’eventuale interruzione del termine prescrizionale): oltre i 7 anni non si può andare, oltre tale termine non ci può quindi essere alcuna condanna perché l’obbligo del dipendente danneggiante al risarcimento del danno erariale si è estinto e nulla è più dovuto! Naturalmente, sarà il vostro Avvocato a fare in modo che il giudice si accorga dell’intervenuta prescrizione e chiuda di conseguenza il processo.
Ma da quando partono questi 7 anni? Sebbene i giudici della Corte dei conti non siano concordi al 100%, possiamo però affermare che il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando si verifica il danno (e non, come sostenuto da alcuni, da quando il dipendente pubblico ha tenuto il comportamento dannoso – per approfondire leggi qui!) o dalla scoperta del danno stesso quando questo è stato nascosto cioè, usando le parole dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, “in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
TCGC
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[1]: si ha interruzione della prescrizione quando il titolare del diritto (in questo caso il titolare del diritto al risarcimento del danno erariale) smette di essere inerte o inattivo. Tale evenienza si verifica in caso di messa in mora del dipendente presunto responsabile del danno, costituzione di parte civile nel processo penale, invito a dedurre, fermo amministrativo eccetera.