La pensione privilegiata [1]:
- viene riconosciuta ai dipendenti pubblici che hanno subito lesioni fisiche o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio (clicca qui per approfondire) ed ha, quindi, natura sostanzialmente risarcitoria (in senso molto generale);
- oggi non spetta più al personale civile dello Stato ed è quindi riservata esclusivamente al “personale appartenente al comparto sicurezza, difesa (cioè al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate), vigili del fuoco e soccorso pubblico” (art. 6 del decreto legge 201 del 2011 convertito dalla legge 214 del 2011) in ragione del “più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori [2]”;
- garantisce un trattamento pensionistico speciale (di “privilegio” appunto!) e, per tanto, presuppone la cessazione del rapporto d’impiego … cioè bisogna essere “in pensione” per poterne beneficiare: infatti, decorre normalmente [3] “dalla data di cessazione dal servizio” (art. 191 del D.P.R. n. 1092 del 1973).
Tanto detto, al militare con infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio (a prescindere dall’idoneità o meno al servizio e, quindi, all’eventuale transito nei ruoli civili dell’A.D.) spetta quindi:
- la pensione privilegiata qualora l’infermità o la lesione dipendente da causa di servizio sia ascrivibile alla Tabella A (annessa al D.P.R. n. 915 del 1978 [4]) e non suscettibile di miglioramento (art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e art. 4 della legge n. 9 del 1980);
- un assegno rinnovabile, uguale alla pensione, qualora l’infermità o la lesione dipendente da causa di servizio sia ascrivibile alla Tabella A (annessa al D.P.R. n. 915 del 1978) e, al contempo, suscettibile di miglioramento. Tale assegno, spetta per un periodo che va dai due ai sei anni (quattro a decorrere dal 1 gennaio 1979 ai sensi dell’art. 5 della legge n. 9 del 1980) in relazione al tempo necessario al miglioramento (art. 68 del D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 4 e 5 della legge n. 9 del 1980). Alla scadenza di tale periodo si aprono poi tre possibilità: Infatti se le infermità o le lesioni: (a.) risultano ancora gravi al punto da continuare ad essere ascrivibili a Tabella A e non più suscettibili di miglioramento, spetta la pensione privilegiata; (b.) diventano invece ascrivibili a Tabella B annessa al D.P.R. n. 915 del 1978 (ricordiamo che prima erano state ritenute ascrivibili a Tabella A, ovverosia alla tabella che elenca le infermità e lesioni più gravi), spetta un’indennità una tantum (si rimanda al successivo punto 3 per i dettagli); (c.) non sono più ascrivibili a Tabella A o B non spetta più nulla;
- un’indennità una tantum, cioè una volta soltanto, qualora l’infermità o la lesione dipendente da causa di servizio sia ascrivibile alla Tabella B annessa al D.P.R. n. 915 del 1978 (art. 69 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e art. 4 della legge n. 9 del 1980).
A quanto ammontano grossomodo i benefici appena richiamati? Ebbene:
- la pensione privilegiata “è pari alla base pensionabile […] se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria [della Tabella A annessa al D.P.R. n. 915 del 1978] ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria [della Tabella A annessa al D.P.R. n. 915 del 1978 …]. Le pensioni di settima e ottava categoria [della Tabella A annessa al D.P.R. n. 915 del 1978] sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo […]. Qualora sia stata raggiunta l’anzianità indicata dal primo comma dell’art. 52 [cioè 15 anni di servizio], la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole” (art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973);
- l’assegno rinnovabile è “di misura uguale alla pensione” (art. 68 del D.P.R. n. 1092 del 1973);
- l’indennità una tantum viene infine liquidata “in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica” (art. 69 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e art. 4 della legge n. 9 del 1980).
Un’ultima cosa prima di concludere, quanto detto si applica a Ufficiali, Sottufficiali e Graduati … ai Volontari spetta invece la pensione privilegiata “tabellare”. Infatti, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973 “per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri [5] nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata” viene stabilita da apposite tabelle (previste per le pensioni di guerra) e viene liquidata insieme all’indennità integrativa speciale .
Capisco benissimo che la materia sia molto ingarbugliata, ma spero quantomeno di avervi messo a disposizione dei riferimenti normativi utili da offrire al vostro avvocato o al vostro commercialista in caso di bisogno…
TCGC
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[1]: le norme citate nel post sono peraltro richiamate dal codice dell’ordinamento militare (artt. 1884-1894).
[2]: Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2018.
[3]: infatti, nella normalità dei casi si va in pensione e, se si ha una causa di servizio riconosciuta, spetta eventualmente la pensione privilegiata nei modi e nei termini che ho riepilogato nel post. Però, se alla cessazione dal servizio si ha un’infermità o una lesione di cui non abbiamo richiesto la dipendenza da causa di servizio, è bene fare subito domanda altrimenti si perde ogni diritto … infatti, ai sensi dell’art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973, “la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo”.
[4]: veramente, a fare i pignoli, dovrebbero esser prese in considerazione le tabelle allegate al D.P.R. n. 834 del 1981 che, ai sensi della legge n. 111 del 1984 (art. 1), hanno modificato quelle annesse al D.P.R. n. 915 del 1978 … ma dato che non voglio mettere troppa carne al fuoco e, soprattutto, che il codice dell’ordinamento militare continua a citare il vecchio D.P.R. n. 915 del 1978 (artt. 1889-1991), così farò anch’io!
[5]: grossomodo i gradi una volta posseduti dai militari di leva.