Cos’è la pensione di reversibilità? Beh, iniziamo col dire che è un tipo di pensione che viene data a determinate categorie di persone (in genere marito, moglie e/o figli) in caso di morte del lavoratore o del pensionato (di solito coniuge o genitore). È un beneficio previdenziale calcolato essenzialmente sulla base dei contributi versati dal defunto che corrisponde, in linea di principio, ad una percentuale della pensione che questi stava percependo o che avrebbe potuto percepire.

La pensione di reversibilità è stata introdotta in Italia dall’articolo 13 del Regio Decreto-Legge 14 aprile 1939, n. 636 titolato “Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità”. Da allora, molte sono state le leggi, i decreti, le circolari INPS che l’hanno aggiornata, modificata, trasformata o riformulata.

In estrema sintesi e senza alcuna pretesa di completezza, hanno diritto ad ottenere la pensione di reversibilità i coniugi (in taluni casi anche se separati o divorziati), gli uniti civilmente del defunto (per approfondire leggi qui!) nonché, entro certi limiti, i figli, i conviventi di fatto, i genitori, i fratelli, le sorelle eccetera.

Andiamo ora al sodo: a quanto ammonta l’assegno? Beh … iniziamo col dire che l’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” (cosiddetta legge Dini) prevede al riguardo che “la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l’aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.

Tutto chiaro? Meglio che mi fermi qui, vero? Volevo solo farvi capire che si tratta di una materia complessa e che non dovete avere paura di farvi aiutare nell’approcciarla! Fino ad oggi avete fatto tutt’altro … con il dovuto rispetto per ognuno di voi, non è il momento di iniziare ad occuparvi di cose che esulano dalle vostre competenze, non abbiate quindi remore a rivolgervi a un professionista che sa cosa fare: notaio, avvocato o commercialista non importa, basta che si occupi della materia ed abbia guadagnato la vostra fiducia!

Una piccola precisazione prima di chiudere: avvocatomilitare.com persegue finalità meramente divulgative e, conseguentemente, l’approccio seguito non è tale da poter garantire una completa disamina sull’argomento. Ecco perché mi permetto di darvi un solo consiglio: prendete seriamente in considerazione l’idea di sentire un professionista di fiducia: non abbiate timore nell’informarvi e nell’approfondire bene la vostra situazione prima di fare sciocchezze … evitate cioè di commettere errori che potrebbero costare caro a voi o ad un vostro familiare! Parafrasando una frase ricorrente su avvocatomilitare.com … se pensate che rivolgersi a un professionista costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro provare a fare tutto da soli … pensateci sopra!

Ad maiora!

TCGC

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