Vi è accidentalmente partito un colpo mentre controllavate la vostra arma, al termine del servizio, al posto di caricamento/scaricamento? Vi dico subito che al verificarsi di tale evento il vostro Comandante di corpo (in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare) ha l’obbligo (e il dovere) di interessare il Procuratore militare anche se poi, il più delle volte, il tutto si conclude esclusivamente dal punto di vista disciplinare … cerchiamo però di mettere un po’ di ordine sull’argomento che presenta qualche aspetto decisamente problematico.
Ebbene, iniziamo col dire che la partenza di un colpo di arma da fuoco è assimilabile alla “distruzione di munizionamento” che è un reato militare! L’articolo 169 del codice penale militare di pace (CPMP), infatti, prevede che “il militare, che […] distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all’amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni”. Naturalmente, l’articolo 169 CPMP presuppone la volontarietà del fatto, ovverosia che tale colpo venga sparato intenzionalmente e, cioè, con “dolo”! Pensate, ad esempio, al caso di scuola del soldato di guardia la notte di capodanno che decide di salutare il nuovo anno “sparacchiando” in aria qualche colpo con la propria arma in dotazione … avendo distrutto intenzionalmente delle munizioni è soggetto all’applicazione dell’articolo 169 CPMP, con il serio rischio di esser quindi “punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni”.
Ma attenzione!!! Quando tale evento avviene senza quell’intenzionalità tipica del dolo ma per mera colpa (cioè, ai sensi dell’articolo 43 del codice penale, per “negligenza, o imprudenza, o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”) trovano infatti applicazione anche:
- l’articolo 170 CPMP che comporta una riduzione della pena a sei mesi nel massimo (l’articolo 169 CPMP prevedeva invece “da sei mesi a quattro anni”);
- l’articolo 260 CPMP che prevede la punibilità del fatto, in sede penale, solo su richiesta del Comandante di corpo (per un approfondimento leggi qui!).
Ricapitolando, quando il fatto previsto dall’articolo 169 CPMG viene effettuato per colpa … detto altrimenti quando il colpo ci parte accidentalmente e cioè senza alcuna intenzione o volontarietà … si applica quindi anche l’articolo 170 CPMP che prevede una sostanziosa riduzione della pena che, nel massimo, non potrà superare i sei mesi. Ebbene, se abbiamo letto con attenzione l’approfondimento che ho fatto sulla richiesta di procedimento del Comandante di corpo (leggi qui!), capiremo subito che tale limite di sei mesi rende applicabile al caso anche l’articolo 260 CPMP che prevede che il fatto venga alternativamente sanzionato:
- o in sede penale, ma solo previa specifica richiesta alla Procura militare da parte del Comandante di corpo stesso;
- o solo disciplinarmente, sempre che il Comandante di corpo decida di avvalersi delle prerogative che gli riconosce l’art. 260 CPMP.
So benissimo che il meccanismo giuridico che vi ho appena descritto è molto complicato, ma così funzionano le cose e ritengo quindi necessario che siate pienamente coscienti dei rischi penali o disciplinari che correte quando svolgete servizi armati! Prevenire è sempre meglio che curare …
TCGC
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