Un collega mi chiede chiarimenti in merito alla nozione di “violenza” cui viene fatto riferimento nel codice penale militare di pace (CPMP). In particolare, mi è stato chiesto di chiare se un semplice “maltrattamento” possa rilevare ai fini dell’applicazione della legge penale militare. Beh, la risposta è semplice! Difatti, l’articolo 43 del codice penale militare di pace (CPMP), titolato proprio “nozione di violenza”, stabilisce che “agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi”. Conseguentemente i “maltrattamenti” nel CPMP, a differenza di quanto accade nel codice penale (ordinario), vengono assimilati a una violenza vera e propria e, conseguentemente, possono rilevare ai fini della commissione di reati militari quali, ad esempio, l’“insubordinazione con violenza” (articolo 186 [1] del CPMP) ovvero la “violenza a inferiore” (articolo 195 [2] del CPMP). Per sapere poi quali caratteristiche devono però presentare tali maltrattamenti per poter essere penalmente rilevanti … e, soprattutto, per capire se voi stessi siete stati oggetto di maltrattamenti … vi consiglio ad andare dal vostro avvocato di fiducia … sono convinto che analizzarà il vostro caso meglio di quanto possa fare io in questo post … e con questo vi saluto, ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 186 del CPMP – Insubordinazione con violenza:“Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell’omicidio volontario, consumato o tentato, nell’omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave, o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata”.

[2] art. 195 del CPMP – Violenza contro un inferiore:“Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell’omicidio volontario, consumato o tentato, nell’omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata”.