Quando può parlarsi di “luogo militare” ai fini dell’applicazione della legge penale militare? Iniziamo col dire che, come abbiamo spesso avuto modo di vedere in altri post presenti su avvocatomilitare.com, è tutto scritto … basta sapere dove andare a cercare! In questo caso ci viene in aiuto l’articolo 230 [1] del codice penale militare di pace (CPMP) che, sebbene disciplini il reato di “furto militare”, ci chiarisce che “agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio”. Ebbene, a prescindere dai luoghi militari che sono evidenti … mi riferisco a caserme, aeromobili, navi o stabilimenti militari … tale articolo è interessante perché ci chiarisce che è altresì luogo militare “[…] qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio”. Ciò implica che i luoghi militari possano essere i più disparati come, ad esempio, un seggio elettorale (per i militari che vi svolgono servizio durante le elezioni), l’autovettura di servizio in uso a una pattuglia della Guardia di Finanza, il bivacco allestito in un bosco nel corso di una esercitazione eccetera. Ritenendo di aver esaurito l’argomento, non mi resta che salutarvi … ad maiora!
TCGC
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[1]: art. 230 del CPMP – Furto militare: “Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni. Se il fatto è commesso a danno della amministrazione militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni. La condanna importa la rimozione. Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio”.